L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Pubblici dipendenti, il collocamento a riposo d'ufficio, scatta a 65 anni

Martedì, 08 Aprile 2014

Sono un dipendente del Comune di Nocera Inferiore, del settore dirigenziale. Volevo sapere se posso continuare a rimanere in servizio sino a 70 anni fruendo della nuova disciplina. Amedeo

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Il problema relativo ai limiti massimi per la permanenza in servizio è da molto tempo un tema caldo.

II dipartimento della Funzione Pubblica (nel gennaio 2014), infatti è tornato sulla questione facendo riferimento alla nota del 22 gennaio 2014 -protocollo n.4869 - con la quale un Comune ha chiesto chiarimenti circa l'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 - comma 4 - del Dl 102/2013, convertito in legge 125/2013.

L'articolo prevede: «L'articolo 24 - comma 3 - primo periodo del Dlg 6 dicembre 2011 - n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214,  si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24».

La disposizione chiarisce dunque che quando il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 (raggiungendo per esempio i requisiti per la vecchiaia o per il vecchio trattamento di anzianità con la quota 96), è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all'introduzione della riforma Fornero.

Si ricorda che chi è soggetto alle vecchie regole sconta anche la finestra mobile vigente prima della riforma Fornero. Dunque il dipendente in questione non può chiedere di accedere al nuovo regime. Il dipendente, quindi, che ha maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, ma che non ha ancora raggiunto il limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'articolo 4, del Dpr 1092 del 1973, (65 anni), è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare.

L'amministrazione, in tal caso, è tenuta ad accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di eta. Se il dipendente soggetto al regime previgente non esercita tale diritto, l'amministrazione sarà obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di eta, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'articolo 16 del Dlgs n.503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.


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