Pensioni, APE Sociale senza contribuzione figurativa

Franco Rossini Martedì, 11 Aprile 2017

Nato il 20 giugno 57 ho al momento 38.5 anni di servizio. Possibile che se si è donna , penalizzati, si può uscire prima, se si va in pensione per vecchiaia , penalizzati, si può uscire prima, invece io e quelli come me, che vanno per anzianità di servizio, devono "scontare" 43,5 anni!! senza possibilità di nessuno sconto o esiste qualche alternativa? Kamsin Purtroppo dopo la Riforma Fornero per un lavoratore nato nel 1957 non è possibile anticipare l'uscita. E' vero che dal prossimo mese dovrebbe partire l'APE volontario ma si tratta di uno strumento destinato, per ora, ai nati entro il 1955. 

In merito ad ape social. insegnante scuola infanzia. 63 anni in luglio 2018. anzianita' contributiva 37 anni al 1 settembre 2018 comprensiva di 1 anno preruolo. 1) quando potra' fare domanda di ape social ? 2) l'importo della pensione resta congelato a quello maturato alla data di erogazione della prestazione ape ? quindi non si incrementa durante gli anni che restano fino alla maturazione della pensione (66 anni 7 mesi) ? 3) per uno stipendio mensile lordo di 2.500 euro di quanto si ridurra' la pensione per mancato accumulo contributi per 3 anni e 7 mesi? Premesso che per una risposta a queste domande occorre attendere le istruzioni attuative la lettrice potrà effettuare domanda di ape sociale il prossimo anno. Quanto alla misura dell'assegno l'ape sociale garantisce un reddito lordo pari all'importo della pensione maturata al momento della richiesta di APE entro un tetto di 1.500 euro lordi mensili non rivalutabili. Ad esempio se la lettrice avrà diritto ad una pensione lorda di 2mila euro l'APE sarà pari a 1.500 euro mensili (corrisposte per 12 mensilità annue). L'importo della pensione non si incrementa durante la percezione dell'APE dato che la legge non prevede l'accredito di contribuzione figurativa sul conto assicurativo (a differenza di quanto accade con la naspi) nè la lettrice può mantenere un rapporto lavorativo durante la percezione del sussidio (è possibile solo effettuare piccoli lavori di natura subordinata entro un massimo di 8mila euro o 4.800 euro se l'attività è autonoma, il cui effetto sulla pensione sarebbe comunque minimo). Pena la decadenza dal sussidio. Il mancato accumulo di 3 anni e 7 mesi di contribuzione comporta una riduzione dell'assegno di circa il 6-8% a seconda del sistema di calcolo dell'assegno applicabile al caso di specie; per una idea più precisa dell'impatto è possibile inserire i dati nel programma disponibile a questo indirizzo.

Nato il 17.12.1950, il prossimo luglio 2017, con 66 anni e 7 mesi di età, andrò in pensione. Sto lavorando nel settore pubblico dal 01/09/2001. Ho chiesto la ricongiunzione in data 17.05.2011. Mi è arrivata nei giorni scorsi la lettera Inps che quantifica in 10.777,42 euro l'onere di ricongiunzione di 22 anni, 3 mesi e 16 giorni lavorati a partire dal 1975 nel privato. Se accetto, e quindi non andrò al cumulo gratuito previsto dalla legge, ne avrò un effettivo vantaggio nell'assegno di pensione oppure no? Un patronato Inca mi ha detto che conviene comunque la ricongiunzione, uno sportello Inps mi dice che è meglio il cumulo. Chi ha ragione?

In linea generale la ricongiunzione appare più conveniente soprattutto ove il lettore gode di uno stipendio, al momento della cessazione dal servizio, particolarmente elevato. Con la ricongiunzione si consegue, infatti, una pensione interamente liquidata con le regole previste per le gestioni pubbliche, le quali, per le anzianità contributive maturate prima del 1993, quelle oggetto del trasferimento, prevedono un sistema di calcolo dell'assegno particolarmente favorevole per due ordini di ragioni. In primis la quota di pensione delle anzianità antecedenti al 1993 viene determinata sull'ultima retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio (contro la media quinquennale delle retribuzioni rivalutate prevista nell'AGO); in secondo luogo le aliquote di rendimento sono particolarmente favorevoli (2,33% per ogni anno di anzianità sino al 35° anno contro il 2% previsto nell'AGO) e non prevedono alcun abbattimento della retribuzione pensionabile (a differenza di quanto accade nell'AGO). Insomma il trasferimento della contribuzione può comportare un significativo aumento dell'importo della prestazione in quanto le anzianità contributive antecedenti al 1993 vengono valorizzate di regola ad un ritmo superiore nelle gestioni pubbliche rispetto a quanto avviene nell'AGO. Considerando l'onere economico piuttosto esiguo richiesto l'operazione va, dunque, presa in debita considerazione. Con il cumulo, invece, il lettore consegue un assegno frutto di due quote di pensione ciascuna determinata con le regole di calcolo dei rispettivi ordinamenti previdenziali. 

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