Pensioni, Per i Collaboratori Ape Sociale a rischio

Franco Rossini Mercoledì, 28 Giugno 2017

Sono un lavoratore con 63 anni con un contratto di collaborazione cessato il 1.6.2017 per iniziativa del mio committente. Sono iscritto alla Gestione Separata dell'Inps e ho fatto domanda per accedere alla dis-coll. Dato che ho maturato 30 anni di contributi (contribuzione in gestione separata e nel FPLD) posso chiedere l'aPE sociale al termine dei tre mesi dalla fine della dis-coll? Luigi Possono accedere all'Ape sociale, tra l'altro, i soggetti che siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. E che possano vantare almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione a qualsiasi titolo versata anche presso casse previdenziali diverse (con esclusione di quella versata presso le casse professionali e della contribuzione estera) (Circ. Inps 100/2017). Kamsin Nel caso di specie il lettore è un parasubordinato e pertanto la sua disoccupazione non deriva, come richiede la norma, da un licenziamento individuale o collettivo quanto piuttosto da una risoluzione unilaterale del contratto di collaborazione da parte del committente o dalla sua naturale scadenza. Pertanto una lettura della norma strettamente letterale porta ad escludere la possibilità di ottenere l'APE sociale. Sul punto tuttavia si attendono ulteriori chiarimenti da parte del ministero del Lavoro e dell'Inps che potrebbero optare per un trattamento più favorevole. Sarebbe anche opportuna una tale apertura data la progressiva convergenza delle collaborazioni verso il lavoro subordinato che è stata attuata con il Jobs Act (con la progressiva estensione delle tutele, e l'incremento dell'aliquota contributiva che ormai sfiora il 33%). Nelle more di tali indicazioni il lettore può presentare istanza di verifica delle condizioni nell'anno in cui matura tutti i requisiti per cautelarsi da eventuali successivi chiarimenti in senso favorevole. 

Sono un dipendente Telecom (per cui fondo speciale telefonici) che ha aderito ad un accordo per uscire con l'articolo4 della legge Fornero. Io dovrei andare in pensione anticipata al 01-11-2021 (con 46 e 6 mesi di contributi in base alle tabelle attuali) per cui dovrei uscire dall'azienda ed entrare in isopensione il 01-11-2017. La domanda è la seguente : se alla fine dei 4 anni di isopensione la data di pensione mi si allungherà di qualche mese causa adeguamento alla aspettativa di vita (e quindi anzichè 43 e 6 mesi ce ne vorranno 43 e 8 mesi) posso utilizzare i contrinuti volontari per pagarmi i 2 mesi mancanti ? oppure l'utilizzo della isopensione rende non piu' praticabili la contribuzione volontaria ? (e quindi non mi resterebbe che la pensione di vecchiaia?). 

In linea generale l'Inps al momento della certificazione delle condizioni per accedere all'isopensione è tenuta a verificare, anche in linea prospettica, la maturazione del diritto a pensione entro i successivi 48 mesi dal conseguimento dell'assegno di esodo anche tenendo conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita secondo l'ultimo scenario demografico disponibile che risulta particolarmente sfavorevole (e che quindi sarà quasi sicuramente rivisto al basso). Dunque il rischio di un periodo di vuoto economico tra la fine dell'assegno di esodo e l'accesso alla pensione anticipata appare piuttosto remoto. La Circolare Inps 119/2013 indica, peraltro, che nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria. Ad ogni modo, nella peggiore delle ipotesi, quand'anche cioè la speranza di vita aumentasse in modo significativo rispetto a quella preventivata nel piano di esodo ed il lavoratore abbia esaurito l'intero periodo di 48 mesi non si vedono ostacoli alla facoltà di procedere con il versamento dei contributi volontari per integrare il requisito contributivo che in quel periodo temporale sarà richiesto. 

Maturerò due anni di contributi dopo il 2018 nella gestione autonomi e vorrei sapere se posso unificare gratuitamente questa contribuzione con quella della gestione dipendenti per raggiungere i fatidici requisiti per la pensione. In particolare ora che tutti sono passati al sistema contributivo, i contributi si possono sommare anche se non si raggiungono 3 anni di contributi autonomi, cioè se si hanno contributi autonomi per brevi periodi? Franco Marini Bologna

La risposta è positiva. E' ancora vigente la legge 233/1990 che consente di unificare gratuitamente i contributi maturati nella gestione dei  lavoratori dipendenti con quella dei lavoratori autonomi, con la particolarità che le regole per l'accesso sono quelle della gestione autonoma. 

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati