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Aumento pensione di invalidità - necessità di fare domanda all'INPS

27/09/2020 14:37#70422 da Nicola54
Le domande:
1)Nel punto 2 si capisce che occorre la domanda per i percettori di pensione di inabilità legge n. 222/1984 inferiori ai sessanta anni adducendo motivazioni per me assurdi. Non sarebbe bastato procedere d'ufficio anche per loro?

2)Quindi se ho capito bene, per chi percepisce la pensione di invalidità civile slegata dai contributi non occorre fare domanda, giusto?

3)Ma torno al mio quesito iniziale: quando verranno applicate di fatto le maggiorazioni attribuite d'ufficio?
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1)La risposta è negativa.L’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda.
Per questo motivo coloro che percepiscono pensione d'inabilità ex lege 222/1984 ed un'età inferiore a 60 anni debbono presentare domanda.

2)La risposta è positiva.Coloro che percepiscono pensione d'inabilità civile ex lege 118/1971 ed un'età inferiore a 60 anni non debbono presentare domanda, perché la prestazione sarà erogata d'ufficio.

3)La decorrenza è prevista per il giorno 20 luglio 2020.Non sono in grado di risponderle sulle tempistiche dell'INPS.

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27/09/2020 09:54 - 27/09/2020 09:56#70420 da clagar
Mi scuso per la mancanza di informazioni.
Si tratta di un soggetto trentenne con lo stesso tipo di pensione della signora che ha iniziato il post.

La circolare INPS comunque, come al solito, è un pò contorta. Nel punto 2 si capisce che occorre la domanda per i percettori di pensione di inabilità legge n. 222/1984 inferiori ai sessanta anni adducendo motivazioni per me assurdi. Non sarebbe bastato procedere d'ufficio anche per loro? E' evidente che lo fanno per mandare in confusione.

Quindi se ho capito bene, per chi percepisce la pensione di invalidità civile slegata dai contributi non occorre fare domanda, giusto?

Ma torno al mio quesito iniziale: quando verranno applicate di fatto le maggiorazioni attribuite d'ufficio?

Grazie.

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27/09/2020 09:28#70419 da Nicola54
Nel messaggio precedente la signora ha indicato la sua data di nascita e la categoria di pensione che percepisce.
Lei non indica nessuno di questi dati. Per questo non possiamo risponderle.

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26/09/2020 23:24#70417 da clagar
Salve, sapreste dirmi quando verranno accreditate le pensioni comprensive di maggiorazione?

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26/09/2020 15:28#70407 da Maior61
grazie di cuore, molto chiaro

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26/09/2020 14:19#70406 da Nicola54
La Circolare INPS n. 107/2020 fa riferimento a due distinte categorie di pensionati.
La prima, cioè quella di suo interesse, riguarda coloro che, ai sensi della legge n. 118/1971 percepiscono la pensione di inabilità civile, cioè una prestazione assistenziale slegata da contributi, ma che è in relazione al requisito anagrafico, reddituale e alla percentuale d'invalidità 100%.
Per questi, con decorrenza luglio 2020, senza che presentino domanda, ma d'ufficio, è riconosciuta l'integrazione al trattamento minimo e inoltre una maggiorazione che sommate permettono, a particolari requisiti reddituali indicati nella Circolare,di percepire una pensione di euro 651,51 per tredici mesi.
Ma solo a coloro che abbiano un'età campresa tra 18 a 59 anni sarà assegnata d'ufficio.Gli invalidi civili totali, infatti già percepivano questa integrazione e maggiorazione, al compimento di 60 anni.Se questi ultimi non la percepivano probabilmente non avevano i requisiti reddituali.

Questa la risposta dell'operatrice del Call Center:
"Per fugare ogni dubbio ho chiamato il Call Center dell'INPS e mi sento rispondere che invece, dato che ho 59 anni, devo presentare la domanda (mentre questo non sarebbe necessario dai 60 in su)".

Questa la risposta del sottoscritto:
"Gli invalidi civili totati ex lege n. 118/1971 non debbono presentare domanda, ma con decorrenza luglio 2020, nel caso siano in possesso dei requisiti reddituali, usufruiranno delle maggiorazioni come sopra indicate.
Debbono invece presentare domanda coloro che sono titolari di pensione di inabilità,ex lege n. 222/1984 ed un'età compresa tra i 18 e i 59 anni.

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