Ai sensi e per gli effetti della Circolare INPS n. 41 di oggi e in seguito all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all'emergenza COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.
Per questo motivo e per queste categorie di lavoratori non trova applicazione l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che attesta l'incumulabilità c.d. quota 100 , dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.