Fissate dal Ministero del Lavoro le fasce di retribuzione convenzionale per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Le nuove fasce retributive sono contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro datato 28 febbraio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023.
Come noto le retribuzioni in parola ai sensi della legge n. 398/1987 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, dai datori di lavoro che assumono in Italia lavoratori per inviarli in paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i soggetti che lavorano in Paesi UE con inclusione anche della Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda; tra quelli extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Iugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Iugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa, Turchia, Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea del Sud.
Nella categoria rientrano non soltanto i lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
La questione
In queste circostanze l'ordinamento italiano (legge n. 398/1987) prevede per i propri lavoratori una tutela previdenziale minima da rapportarsi a delle retribuzioni convenzionali a prescindere dall'eventuale presenza di tutele assicurative nel paese di destinazione (realizzandosi, pertanto in questi casi, una duplicazione di versamenti contributivi per le aziende). Le citate retribuzioni costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Nello specifico la misura della retribuzione convenzionale per tali soggetti è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente per ciascuna qualifica (operai, impiegati, dirigenti) e settore in cui opera l'azienda. Per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente allegate al predetto decreto ministeriale, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Regolarizzazione
Il calcolo dei contributi dovuti all'Inps (e dei premi all'Inail) per i lavoratori all'estero, dunque, deve avvenire sulla base delle retribuzioni convenzionali. I datori, i quali per il mesi da gennaio in poi non siano riusciti a rispettare i nuovi minimali, potranno regolarizzare il periodo (mancano le istruzioni Inps) senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Documenti: DM 23/02/2023 (GU. n. 66 del 18 Marzo 2023)