Pensioni, Autonomi alla Cassa entro il 30 giugno

Giovedì, 08 Giugno 2023
Dall’Inps le consuete regole per il versamento della contribuzione eccedente il minimale di artigiani e commercianti e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Entro il 30 giugno 2023 artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps alla Cassa per saldare i contributi dovuti nel 2022 e per il primo acconto del 2023. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 52/2023 nella quale illustra, come di consueto, le scadenze degli autonomi che, come noto, coincidono con il pagamento delle imposte sui redditi.

Coinvolti negli adempimenti i commercianti e gli artigiani che stanno dichiarando con il modello «Redditi 2023-PF» nel 2022 redditi superiori al minimale nonché i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps per i quali la determinazione dell’imponibile contributivo dell’anno 2022, è possibile solo a consuntivo e cioè in occasione della presentazione dei redditi.

Versamenti

Ebbene quest’anno il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2023 (31 luglio  per chi si avvale della possibilità di rateazione) a titolo di saldo per l’anno d’imposta 2022 e primo acconto 2023 ed entro il 30 novembre 2023 a titolo di secondo acconto 2023. I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio (saldo 2022 e primo acconto 2023) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

Atigiani e Commercianti

Per l’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno (Circ. Inps 102/2003). Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Come già indicato nella Circolare n. 84/2021 gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non formano oggetto di contribuzione nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei Quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

Per i soggetti che, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue: nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue: somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti: 

  • Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  • Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 4 se trattasi di società semplici;
  • Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011”) se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  • Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo”;
  • Somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1). Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

Al momento della compilazione occorre prestare attenzione, inoltre, ad indicare con i codici 1-5 i redditi da lavoro autonomo che non vanno assoggettati a prelievo contributivo in quanto o già assolti dai committenti (es. nel caso di rapporti di lavoro parasubordinato) oppure perché assolti presso altre casse previdenziali. Il quadro RR va completato anche dai professionisti che non abbiano percepito alcun reddito oppure lo hanno assolto in altre casse previdenziali o ancora hanno raggiunto il massimale di 105.014€ in qualità di parasubordinato (così da non assoggettare a prelievo anche la parte quale libero professionista).

Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 26,23%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria. Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2022.

Rateizzazione

I versamenti possono anche formare oggetto di rateizzazione (sempre solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile): la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi PF 2023”. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2023. 

Compensazione

L'Inps informa, infine, che la contribuzione può anche essere compensata tramite il modello F24 con somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto. La compensazione potrà avere ad oggetto solo somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2022 (potranno essere compensate, quindi, le somme a credito riferite agli anni di imposta 2021 e 2022). Le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2021 non devono essere esposte in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di autoconguaglio).

Documenti: Circolare Inps 52/2023

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