Entro il 30 giugno 2022 artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps alla Cassa per saldare i contributi dovuti nel 2021 e per il primo acconto del 2022. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 66/2022 nella quale illustra, come di consueto, le scadenze degli autonomi che, come noto, coincidono con il pagamento delle imposte sui redditi.
Coinvolti negli adempimenti i commercianti e gli artigiani che stanno dichiarando con il modello «Redditi 2022-PF» nel 2021 redditi superiori al minimale nonché i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps per i quali la determinazione dell’imponibile contributivo dell’anno 2021, è possibile solo a consuntivo e cioè in occasione della presentazione dei redditi.
Versamenti
Ebbene quest’anno il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2022 (22 agosto 2022 per chi si avvale della possibilità di rateazione) a titolo di saldo per l’anno d’imposta 2021 e primo acconto 2022 ed entro il 30 novembre 2022 a titolo di secondo acconto 2022. I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio e il 22 agosto (saldo 2021 e primo acconto 2022) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
Anno bianco
L’appuntamento consente di chiudere la partita del cd. anno bianco, cioè l’esonero contributivo riconosciuto dalla legge n. 178/2020 per la contribuzione in scadenza nel 2021 entro un massimo di 3 mila euro. L’agevolazione, come si ricorderà, ha riguardato gli autonomi che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019 e un reddito non superiore a 50mila euro.
Liberi professionisti
Per i liberi professionisti l’agevolazione si è tradotta nello sgravio/azzeramento degli acconti 2021 che tuttavia erano calcolati sulla base dell’anno d’imposta 2020. Di conseguenza la presentazione della dichiarazione dei redditi 2022 rende possibile accertare il reddito effettivamente prodotto nel 2021, i relativi contributivi dovuti e, quindi, la misura dell’esonero effettivamente spettante. In particolare se residua un debito tra i contributi complessivamente dovuti al netto delle somme versate in acconto per il 2021 e l’importo riconosciuto a titolo di esonero il contribuente dovrà versare il residuo a titolo di saldo 2021 entro il 30 giugno 2022.
Se, invece, il contributo dovuto è inferiore all’esonero ed il contribuente ha pure effettuato dei versamenti in acconto 2021 non c’è alcun saldo 2021 da versare entro il 30 giugno 2022 e si potrà compensare la somma versata in eccedenza sulla contribuzione dovuta nel 2022 (in acconto) oppure chiederne il rimborso all’Inps.
Artigiani e Commercianti
Per artigiani e commercianti l’esonero ha interessato i contributi fissi in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (cioè le prime tre rate dell’emissione 2021). La presentazione dei redditi, pertanto, rileva – allo stesso modo delle partite iva - solo per i contribuenti che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo i quali non sono tenuti al versamento della contribuzione sul minimale.
Documenti: Circolare Inps 66/2022