Dal 2021 dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti
- Scritto da Vittorio Spinelli
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Lo prevede un emendamento approvato al disegno di legge di bilancio 2021 che anticipa la ricezione della direttiva europea 2019/1158 sui congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti.
Congedo a dieci giorni
Come noto il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 che ne ha anche elevato la durata a sette giorni. Il congedo - che deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore - originariamente ha avuto una durata di 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), che poi è salita a 4 giorni nel 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 7 giorni dal 2020 (elevabili ad otto in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) a seguito dell'articolo 1, co. 342 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020). Va segnalato tuttavia che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo previsto dall’art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che ne subordina l’operatività all’approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.
Con l'emendamento approvato alla legge di bilancio per il 2021 i giorni di congedo riconoscibili salgono da 7 a 10 a partire dagli eventi nascite/adozioni avvenute dal 1° gennaio 2021 più un ulteriore giorno in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Resta fermo che con riferimento agli eventi nascita/adozione avvenuti entro il 31.12.2020 i giorni di congedo riconoscibili continueranno ad essere sette ancorché alcuni di questi siano fruiti parzialmente o totalmente nel 2021.