Pensioni, Niente arrotondamento dell'anzianità contributiva

Franco Rossini Mercoledì, 23 Dicembre 2015
Il Miur e l'Inps negano la possibilità di ricorrere agli arrotondamenti alla frazione di mese per anticipare la pensione dei dipendenti pubblici. La questione interesserà soprattutto i lavoratori della scuola che raggiungono i requisiti alla fine dell'anno.
La pubblicazione ieri della Circolare del Miur sui pensionamenti della scuola ribadisce che i lavoratori del comparto non possono più beneficiare dell'arrotondamento dell'anzianità contributiva ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.

Sino al 2012 l'articolo 59 della legge 449/1997 consentiva, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - nonchè per gli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste. Dal 2012 secondo l'Inps (cfr: messaggio inps 2974/2015questa possibilità è stata però cancellata dalla Riforma Fornero e pertanto i lavoratori non possono perfezionare la pensione anticipata arrotondando i 41 anni e 10 mesi di contributi a 41 anni 9 mesi e 16 giorni di servizio (oppure i 42 anni e 10 mesi a 42 anni, 9 mesi e 16 giorni di servizio se uomini). 

La misura, a ben vedere, penalizzerà soprattutto quei lavoratori della scuola che con l'arrotondamento avrebbero centrato il requisito al 31 dicembre 2016 e che ora vedranno pertanto dilatarsi di un anno il momento dell'uscita: dal 1° settembre 2016 al 1° settembre 2017. Magari per pochi giorni di servizio in meno. Per gli altri dipendenti pubblici il "danno" è minore dato che il recupero dei giorni di servizio mancanti al pieno perfezionamento del requisito contributivo non determina lo slittamento di un anno della pensione: nei loro confronti la pensione decorre dal primo giorno successivo al perfezionamento del requisito. Si tratta, a ben vedere, di una restrizione che in realtà non trova un fondamento giuridico chiaro dato che la legge Fornero del 2011 non ha abrogato espressamente le norme del 1997 le quali, pertanto, dovrebbero continuare ad esplicare la propria efficacia. 

Va segnalato comunque che l'Inps ha fatto salvo l'arrotondamento dopo il 2011 per perfezionare il requisito contributivo necessario all'opzione donna (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e il requisito dei 40 anni di contributi che interessa però solo quei lavoratori che mantengono, in virtu' della salvaguardia pensionistica, i vecchi requisiti di pensionamento (39 anni, 11 mesi e 16 giorni). Le lavoratrici della scuola potranno dunque accedere all'opzione donna anche se al 31 dicembre 2015 - dopo le novità contenute nella legge di stabilità - risultano in possesso solo di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio unitamente, naturalmente, a 57 anni e 3 mesi di età. 

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