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PensioniOggi.it

Bernardo Diaz - Results from #155

 

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Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Pensioni

Riforma Pensioni, piu' facile la pensione per il coniuge di una vittima di terrorismo

Lunedì, 05 Gennaio 2015
L'aumento figurativo ai fini previdenziali interesserà anche il coniuge o i figli non presenti al momento dell'evento.

Kamsin Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento.

Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell’invalido non presenti al momento dell'evento, nel nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.

Sono queste le novità in favore delle vittime di terrorismo contenute nei commi 163-165 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

Con la manovra il Governo introduce, quindi, quasi a sorpresa, quei benefici previdenziali per le vittime del terrorismo che sfumarono nell'intervento del Dl 90/2014, della scorsa estate.

Per capire la portata dell'intervento bisogna fare, però, un passo indietro e risalire alla normativa attuale. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L. 206/2004.

Ora con l'intervento della legge di stabilità viene riconosciuto l’aumento figurativo di 10 anni (utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio, specifica la norma, non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori.

Con l'intervento, inoltre, si commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5%, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria.

Infine si precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa) sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio.

Seguifb

Zedde

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle
vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia
subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione
pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per
cento.
Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno
subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed
ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo
di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o
altro trattamento equipollente.
L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita
integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L.
206/2004.
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Pensioni

Riforma Pensioni, alleggerita la stretta sui Patronati

Sabato, 03 Gennaio 2015
Nella prima versione della Stabilità la sforbiciata era di 300 milioni. Poi si è via via ridotta. Prima a 150 milioni, poi a 75. E, infine a 35. Ora dimagrirà solo dell'8% il Fondo totale di 440 milioni a disposizione dei patronati.

Kamsin La tagliola sui fondi dei patronati è stata notevolmente allentata dal governo Renzi. Nella legge di stabilità la riduzione prevista scende a 35 milioni, al posto dei 150 inizialmente messi in cantiere. Di conseguenza il prelievo sui lavoratori dipendenti diventerà più leggero. Scende da 0,226 a 0,207 la percentuale di contributi previdenziali obbligatori destinati al finanziamento di queste strutture.

E altre novità si fanno strada. Vengono infatti esclusi dal finanziamento gli enti che non riescono ad effettuare un numero consistente di pratiche. Per ciascuno la soglia limite è infatti di una quota dell'1,5% (in precedenza era del 2,5%), sul totale nazionale. Ma il pericolo di escludere definitivamente i più piccoli da questo grande business sembrerebbe sventato. I patronati minori, che non riescono a detenere questa percentuale, in quanto svolgono un'attività ridotta, potrebbero rimanere in piedi prendendo la strada del consorzio, già prevista dalla normativa attuale (la legge 152 del 2001). Le restrizioni, certo, non finiscono qui. C'è un'altra sorpresa, introdotta dalla manovra appena varata.

Saranno ammessi alla ripartizione dei contributi solo quei patronati che operano «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana accertata nell'ultimo censimento e che abbiano sedi in almeno otto Paesi stranieri», anche se sono esclusi dal rispetto di quest'ultima condizione i patronati delle organizzazioni agricole.

La legge apre poi a nuove competenze. I patronati avranno la possibilità di svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in favore di soggetti privati e pubblici e, quindi, non solo piu' nei confronti dei lavoratori in materie come diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.

La novità piu' evidente rispetto al passato, riguarda quelle attività di supporto di consulenza che dal prossimo anno potranno essere svolte anche a favore delle pubbliche amministrazioni sulla base di apposite convenzioni. Non solo. I patronati potranno essere di aiuto anche per i servizi anagrafici o certificativi e nella gestione di servizi di welfare territoriale. Avranno poi un ruolo anche nella riorganizzazione della pubblica amministrazione facilitando il dialogo telematico tra uffici periferici e i cittadini. Le nuove competenze dovranno essere regolate tramite un apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

seguifb

Zedde

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Lavoro

Dal 1° aprile stop al green pass per lavorare per chi ha meno di 50 anni

Mercoledì, 09 Marzo 2022
I chiarimenti in una nota del Ministero del Lavoro. Resta, invece, l'obbligo del «green pass rafforzato» sino al 15 giugno, invece, per chi ha compiuto i 50 anni. Gli obblighi coinvolgono anche i beneficiari del RdC tenuti alla partecipazione ai progetti di pubblica utilità presso pubbliche amministrazioni.
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Fisco

Assegni familiari agli extracomunitari anche se i familiari sono nel paese d'origine

Lunedì, 14 Marzo 2022
Lo ha ribadito la Corte costituzionale riaffermando i principi emersi in due sentenze della Corte di Giustizia europea sulla parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri. Le decisioni del giudice comunitario, peraltro, sono direttamente applicabili e, pertanto, non necessitano di una ulteriore pronuncia della Consulta.
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Fisco

Filiere Agricole, Dal 27 marzo le domande per l'esonero contributivo

Giovedì, 17 Marzo 2022
L'Inps ha reso disponibile il modulo per la presentazione delle domande dell'esonero contributivo previsto dal dl n. 73/2021 per il mese di febbraio 2021. Domande dal 27 marzo al 26 aprile entro un vincolo di bilancio di 72,5 milioni di euro. 
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