
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Bonifico detrazioni 36-50%, cosa fare quando sono errati gli estremi
Sabato, 11 Maggio 2013Risulta che, in alcuni casi, le banche abbiano inviato un bonifico legato a ristrutturazioni (che consentirebbero una detrazione del 36-50 per cento) conta specifica del risparmio energetico (per cui è prevista la detrazione del 55 per cento), e viceversa. Di conseguenza, la segnalazione che perviene al fisco è diversa dall'intento dei correntista. Allo stesso modo, può succedere che il correntista sbagli l'indicazione, anche per via della non uniformità dei moduli di bonifico e delle relative descrizioni presso le varie banche, invertendo le specifiche del bonifico tra 36-50% e 55 per cento. Al di là della risoluzione 55/E del 2012, e dato che in entrambi i casi viene effettuata dalla banca la ritenuta dei 4% al beneficiaria, e quindi non c'è danno per l'erario, è giusto ritenere valido un bonifico ai fini del 36-50 per cento, che nelle intenzioni doveva essere tale, ma che è stato segnalato al fisco come 55 per cento, e idem per il caso contrario? Ugo da Matera
Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36-50% o del 55 per cento, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Questo il principale chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta a un'istanza d'interpello relativa all'applicabilità della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012 l'agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e risoluzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti indicati dalla legge. La carenza dei citati requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle banche e alle Poste Italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).
In sostanza, non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997 e articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), proprio come nel caso di specie. Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge. Questo sotto il profilo generale. Nel caso di specie, tuttavia, effettivamente la ritenuta del 4% è stata effettuata e nessun danno è pervenuto all'erario. Resta ferma, però, la percentuale della detrazione spettante. E, soprattutto, gli adempimenti necessari per accedere ai benefici sono differenti per il 36% rispetto al 55% e l'indicazione, nella causale del bonifico, del 36 per cento, invece del 55 per cento, porterebbe i verificatori a non poter riscontrare se la procedura seguita è corretta.
Pertanto, potrebbe essere utile la ripetizione (annullamento bonifico e emissione nuovo bonifico corretto). Nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, si potrebbe sostenere che si tratta di errore scusabile, in quanto la ritenuta del 4% è stata comunque effettuata, ma sulla base di un riferimento normativo diverso (quello del 55 per cento, ex articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del DI 83/2012, convertito in legge 134/2012).
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Le spese antincendio seguono la ripartizione generale
Venerdì, 01 Febbraio 2013Come vanno suddivise le spese per il rilascio del certificato prevenzione incendi (Cpi)? dobbiamo ripartite secondo i millesimi generali della proprietà o secondo quelli specifici delle autorimesse e dei corselli? Paolo Maria Brera da Cremona
La ripartizione delle spese per le opere di prevenzione incendio dev'essere fatta secondo i principi generali. Quando le opere riguardino tutto l'edificio (ad esempio, installazione o riparazione di idranti, installazione di estintori eccetera), le relative spese devono essere ripartite a carico di tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà. A parte gli interventi sulle proprietà esclusive - per i quali le spese sono accollate ai singoli condomini - la ripartizione delle spese deve comunque essere fatta alla stregua del regolamento condominiale.
Per quanto concerne le autorimesse e i box, le spese sono ripartite a carico dei soli condomini proprietari dei posti macchina o box. In materia, vale la pena di segnalare la sentenza della Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077, per la quale «in tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui al comma 2 dell'articolo 1123 del Codice civile, secondo cui (salva contraria convenzione) le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in alcun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di questi ultimi». Nella specie, si trattava delle spese di installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprivano le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini, secondo le prescrizioni della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del D.M. 16 febbraio 1982)».
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Dichiarazione dei redditi, la cedolare secca non esenta da Unico
Lunedì, 25 Marzo 2013Sono residente all'estero (iscritto anche all'AIRE) ma sono proprietario di un immobile a roma che ho dato in affitto applicando il regime della cedolare secca. Volevo sapere se sono tenuto ad effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Preciso che non ho altri redditi in Italia e pago la cedolare con il modello F24. Guido Alberto da New York
L'esclusivo possesso di reddito da locazione di fabbricati, assoggettato al regime della cedolare secca, non costituisce un motivo di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (a differenza di quanto riconosciuto in ipotesi di solo possesso di immobili non locati, a seguito dell'entrata in vigore dell'Imu).
Pertanto, ancorché la cedolare si configuri come imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, occorre provvedere alla presentazione di Unico Pf 2013 compilando nel quadro RB (verosimilmente per finalità di "monitoraggio") sia la sezione I, ove vanno indicati i dati dell'immobile (in particolare, va barrata la casella di colonna li, "cedolare secca"), che la sezione II, per l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione (si rinvia, in tal senso, alle istruzioni riportate a pagina 26 di Unico).
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Pagamento in contanti, quando il frazionamento è ammissibile
Giovedì, 14 Marzo 2013Sto per pagare la mia polizza auto. La polizza costa 700 euro a semestre: l'assicurazione mi dice che l'importo annuale supera 1.000 euro e quindi non posso pagarla in contanti. È così? Francesco - Milano
L'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 , ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il Dl 201/2011 vieta il trasferimento di denaro contante ed i titoli al portatore di valore pari o superiore a mille euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori ai mille euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari e assegni. La norma vieta inoltre il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore ai 1.000 euro tra soggetti diversi anche quando è effettuato con più pagamenti per importi inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la nota interpretativa protocollo 6533 del 12 Giugno 2008 ha tuttavia precisato che i pagamenti in contanti, singolarmente di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge, ma cumulativamente di ammontare superiore, non rappresenterebbero operazioni illecite se il frazionamento fosse connaturato all'operazione stessa (ad esempio nel contratto di somministrazione) oppure fosse la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
Pertanto, se nel contratto di assicurazione è stato stabilito che il pagamento del premio assicurativo debba avvenire in rate semestrali dell'importo di 700 euro ciascuna tali pagamenti possono anche essere effettuati in contanti senza violare il divieto di cui all'articolo 49, Dlgs 231/2007.
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Disabili, quali sono le agevolazioni fiscali per le automobili
Lunedì, 05 Novembre 2012A seguito di un incidente stradale, mia figlia è disabile al 100%. Volevo sapere come quali benefici spettano alle automobili dei disabili: in particolare è possibile riusufruire dei benefici in caso di cambio di vettura entro 3 anni a causa di esportazione? In altri termini e' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il prima veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra? Francesco
Ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 449 del 1997 i benefici fiscali per la mobilità dei disabili possono essere ottenuti per un solo veicolo dal disabile proprietario del veicolo oppure dal familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.
I benefici riconosciuti sono ai fini dell'Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni (18.075,99 euro); ai fini Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all'acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Infine è previsto il beneficio dell'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (l'Ipt). Si ricorda che tali benefici si applicano una sola volta nel corso dei quattro anni dalla data di acquisto dell'auto.
Si possono riottenere solo se il primo veicolo, precedentemente acquistato, viene cancellato dal Pra (pubblico registro automobilistico) per demolizione o per furto. Non è possibile fruire nuovamente dei benefici se il veicolo viene cancellato dal Pra per esportazione poichè si tratta di una vendita del bene.