Fisco
Partite Iva, ecco cosa cambia con il nuovo regime forfettario nel 2015
Dal nuovo regime forfettario sarà possibile dedurre totalmente solo i contributi previdenziali versati nell'anno in cui si applica il regime.
Kamsin Il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 prevede il pagamento di un'imposta del 15% che sostituisce l'irpef, le addizionali regionale e comunale e l'Irap. Ma soprattutto esonera il contribuente da molti adempimenti amministrativi particolarmente insidiosi, come la compilazione del modello degli studi di settore, la dichiarazione Iva e naturalmente la dichiarazione Irap. Chi si avvale infatti del nuovo regime non applica l'Iva sulle proprie prestazioni, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi, e di conseguenza non detrae l'Iva sugli acquisti (niente diritto alla rivalsa e alla detrazione).
Da considerare anche che il nuovo regime esonera anche dall'essere soggetti alle ritenute d'acconto. Questo significa che la fattura fatta da un professionista per motivi inerenti l'attività economica al contribuente che applica il nuovo regime sarà scevra da ritenuta d'acconto. Non rivestendo la qualifica di sostituto d'imposta, il contribuente sarà perciò esonerato da tutti gli adempimenti connessi cioè il versamento delle ritenute operate, la loro certificazione e la trasmissione telematica del modello 770.
Il contribuente agevolato non ha poi l'obbligo di effettuare le registrazioni contabili e di tenere i registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'iva. Il reddito infatti viene determinato applicando l'imposta sostitutiva del 15% su una percentuale a forfait dei ricavi o compensi. Rimane invece l'obbligo di conservare i documenti contabili sia emessi che ricevuti: i primi serviranno proprio a verificare che il reddito sottoposto all'imposta sostitutiva sia corrispondente alle fatture emesse.
L'agevolazione per i giovani. Per chi inizia un'attività però è prevista una particolare agevolazione con la riduzione del reddito imponibile ad un terzo nei primi tre anni. Per avere diritto a questa opportunità occorre però che si verifichino tre circostanze: a) il contribuente, nei tre anni procedenti, non deve aver svolto attività artistica, professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non dove costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l'esercizio dell'arte o della professione; c) se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore alla soglia indicata per quell'attività.
Le soglie. Le soglie di ricavi e compensi che non devono essere superati per accedere al regime agevolato variano a seconda del settore economico. Ad esempio, gli intermediari del commercio e i professionisti non dovranno totalizzare ricavi per più di 15mila euro, mentre chi svolge attività di servizi di alloggio e di ristorazione la soglia sale fino a 40mila euro. Su questi parametri si deve applicare il coefficiente di redditività (anch'esso variabile a seconda del settore economico, si veda tabella). Al reddito così determinato, si sottraggono i contributi previdenziali versati nell'anno, e si applica un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap pari al 15 per cento.
Ad esempio un professionista con 12mila euro di ricavi e compensi deve applicare su tale somma il coefficiente 78% e quindi sottrarre i contributi previdenziali versati (immaginiamo 600 euro). 12.000 x 78% = 9.360 euro - 600 euro = 8.760 euro. Su tale reddito si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% e quindi l'importo da pagare sarà di 1.314 euro.
Per essere ammessi al regime agevolato del 2015 occorre rispettare anche altri requisiti: le spese per il personale non devono eccedere 5mila euro e il valore lordo dei beni strumentali al 31 dicembre 2014 non deve superare 20mila euro. Se poi si svolgono contemporaneamente attività diverse, occorre considerare il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Le modifiche. Il regime sarà comunque oggetto di un restyling ulteriore nelle prossime settimane. Dopo le polemiche il Governo sta studiando l'innalzamento delle soglie e risorse permettendo l'abbassamento dell'imposta sostitutiva dal 15% anche fino al 10 per cento oppure la possibilità di far convivere sia il vecchio regime (imposta sostitutiva al 5%) che il nuovo.
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Isee 2015, La riforma estende gli assegni alle famiglie
La riforma dell'Isee agevola i nuclei familiari con Isee superiori a 7800 euro. Chi ha fatto domanda entro fine gennaio potrà beneficiare dell'assegno con le nuove regole, cosa impossibile invece in base alla vecchia disciplina, se avesse fatto domanda entro il 31 dicembre 2014.
Kamsin E' scaduto il 31 Gennaio scorso il termine per presentare le domande per l'assegno mensile per il nucleo familiare pagato dai Comuni relative al 2014 da parte delle famiglie con almeno tre figli minori. Tuttavia occorre prestare attenzione: se le domande sono corredate di una dichiarazione sostitutiva per l'Isee sottoscritta nel 2015, l'indicatore della situazione economica equivalente è determinata dall'Inps con le nuove regole diverse rispetto al passato. E' quanto ha comunicato la presidenza del Consiglio dei ministri, in una nota diffusa sulla «Gazzetta Ufficiale il 30 Gennaio.
L'assegno al nucleo familiare. Come noto, l'assegno in parola spetta ai nuclei con almeno tre figli minori previa richiesta al comune di residenza, per anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per l'anno 2014, per il quale le domande si potevano presentare sino al 31 gennaio scorso, l'assegno è di 141,01 euro e su base annua (13 mesi) vale quindi 1.833,26 euro.
La riforma del riccometro, però, ha cambiato dal 1° gennaio 2015 l'indice di riferimento: non più l'Ise ma l'Isee. Ebbene, applicando la «nuova» disciplina al nucleo standard (due genitori che lavorano e 3 figli minorenni), per l'anno solare 2014, l'assegno spetta al nucleo con Isee fino a 8.538,91 euro (risultato della rivalutazione dell'1,1% della soglia fissata per legge a 8.446 euro per il 2013) che corrisponde a un Ise di 27.751,45 euro (per l'applicazione del coefficiente 3,25 nella scala di equivalenza). In base alla «vecchia» disciplina, per l'anno solare 2014, l'assegno invece spettava al nucleo con un Ise fino a 25.384,91 euro corrispondente ad un Isee fino a 7.800 euro. La riforma dell'Isee, quindi, includerà ulteriori soggetti alla fruizione degli assegni in parola.
Secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio, pertanto, chi ha presentato domanda nel corso dell'anno 2014 l'assegno spetta in base alla vecchia disciplina Ise, ma solo per un semestre (per l'altro semestre si applica, invece, la nuova disciplina Isee); chi ha presentato domanda entro il 31 gennaio l'assegno viene calcolato in base alla nuova disciplina Isee.
L'Isee vale anche per le domande presentate nel 2015 per l'assegno mensile di maternità 2014 (338,21 e Isee 16.921,11 euro).
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Zedde
Isee 2015, Caf: aumentano i rischi ma i compensi restano al palo
Caf contrari alla decisione di Tiziano Treu di non riconoscere la compensazione dei corrispettivi dovuti a seguito dell'introduzione del nuovo modello Isee.
Kamsin Doccia freddissima per i Caf. I centri di assistenza fiscale dovranno continuare a presentare buon viso a cattivo gioco e assorbire il colpo inferto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono, infatti, risultati del tutto infruttuosi i tavoli di dialogo tra i rappresentanti dei Centri e le figure dell'Inps. Tavoli sorti per presentare la richiesta di una compensazione dei corrispettivi dovuti ai Caf a seguito dell'introduzione (dal gennaio 2015) del nuovo modello Isee.
La motivazione della richiesta risiede nella manifesta complessità e nell'elevata esposizione al rischio sanzioni a cui sono sottoposti i centri fiscali al momento della compilazione e invio della documentazione necessaria per ottenere il valore Isee di ogni cittadino richiedente. Come detto dopo una prima parziale apertura (o per lo meno la «non indisponibilità» a discutere della possibilità di richiedere agli utenti un modico compenso), tutto è rimasto invariato.
Non sarà possibile, quindi, ottenere per i Caf alcun contributo riequilibrativo dopo che era già stata cassata l'approvazione, da parte dell'Inps, di un aumento del 50% delle spettanze. La prima richiesta dei rappresentanti dei Caf fu, infatti, quella di richiedere un adeguamento «a monte» dei compensi (quindi direttamente all'Ente di previdenza), col solo scopo di far fronte alle difficoltà sorte con la presentazione del Nuovo Isee. Il «riccometro» di nuova generazione, nascendo con la missione manifesta di porre finalmente un freno alla serie sterminata di dichiarazioni mendaci, presenta maglie di compilazione particolarmente stringenti: «È assolutamente imprescindibile intervenire per ottenere una vera giustizia sociale; però, bisogna ammettere che la maggiore complessità dei nuovi modelli abbisogna di una rimodulazione e che cozza incredibilmente con la campagna incentrata sulla semplicità dell'innovativo Isee, portata avanti dal governo attraverso spot televisivi e manifesti» avverte il Presidente Cnai, Orazio Di Renzo.
Eccola allora la riforma fiscale che mira a intrappolare i furbi che indebitamente ottengono benefici e delle agevolazioni previste dallo stato per le categorie sociali più bisognose. Si prospettano così tempi duri per coloro che, per esempio, come genitore naturale non coniugato, col solo obiettivo di guadagnare un Isee inferiore per il proprio figlio (ottenendo quindi tariffe vantaggiose per l'accesso agli asili nido) dichiarino la residenza, fittizia, in un'abitazione diversa da quella reale.
L'altra faccia della medaglia della riforma fiscale appena introdotta, però è rappresentata dal fatto che sono considerevolmente aumentate le tipologie reddituali ammesse. Infatti la nuova DSU (Dichiarazione Unica Sostitutiva, indispensabile per ottenere l'Indicatore della situazione economica equivalente) è modificata in tal modo da cessare buona parte delle proprie caratteristiche di autocertificazione, aumentando di conseguenza il carico di lavoro per i centri che forniscono un aiuto nella compilazione. A ciò si aggiunga un ulteriore fattore di complessità: la Dichiarazione, ormai, abbraccia tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta; così come la totalità dei redditi esenti e dei redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività immobiliari. L'indisponibilità immediata dell'Inps all'aumento, si è sommata anche al rifiuto del cosiddetto «Piano B» dei Caf: l'opzione di richiedere direttamente agli utenti un esiguo (ipotizzato tra i 5 e i 10 euro) compenso per l'assistenza ottenuta nella compilazione dei moduli. Invece la situazione rimane così invariata. Per i centri sono aumentati gli oneri e i rischi, ma spettanze e sanzioni rimangono impietosamente le stesse: per esempio i centri che dovessero richiedere qualsiasi onorario continueranno a essere sanzionati con una penale di 300 euro e, in caso di reiterazione, con l'annullamento automatico della convenzione per il centro incriminato.
La firma del 22 gennaio 2015 certifica così la decisione (unilaterale) da parte del commissario straordinario dell'Inps Tiziano Treu, di presentare la convenzione valevole per il 2015 come fotocopia degli anni precedenti. «Firma a cui si è giunti comunque con colpevole ritardo visto che la precedente convenzione ha avuto il suo termine naturale lo scorso 31 dicembre, mentre il tanto decantato Nuovo Isee avrebbe dovuto trovare i suoi natali nel giugno dello scorso anno», ricorda il presidente Cnai Di Renzo. In realtà, la convenzione appena sottoscritta, prevede in linea teorica una sua rivalutazione semestrale, per procedere eventualmente in un aumento delle spettanze. «Però almeno per questi sei mesi i centri di assistenza si troveranno in una situazione di fuoco incrociato: da un lato l'utenza che giustamente esige un servizio tanto importante e dall'altra l'ente di previdenza, che sembra ignorare le esigenze dei fornitori di assistenza fiscale, presentandosi nella sua veste punitiva e tutt'altro che conciliante», continua il presidente Di Renzo. «Si rimane sempre tristemente sorpresi nell'apprendere che a fronte di un maggior carico di lavoro, tempo e risorse, non trovi soddisfazione neppure la minima richiesta di chi materialmente ha a che fare con la realtà dell'utenza. Bisogna ricordare che ogni responsabilità della compilazione ricade sul singolo centro di assistenza fiscale», conclude il presidente Di Renzo.
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A cura della Cnai
Regime dei minimi, Renzi promette il dietrofront nel cdm del 20 febbraio
Possibili correttivi al regime dei minimi la cui attuazione è stata anticipata con la legge di stabilità. Si studia un doppio intervento: proroga o ripristino del regime cancellato dal 1° gennaio e revisione dei limiti di accesso ai nuovi minimi.
Kamsin Portare la soglia dei ricavi per i professionisti che chiedono di beneficiare del regime fiscale di favore, riportandola da 15 mila a 30 mila euro ma lasciando invariata l'aliquota forfettaria del 15% in vigore dal primo gennaio. È questa una delle ipotesi alle quale stanno lavorando i tecnici del Tesoro per rendere più conveniente il cosiddetto regime dei minimi, il regime che è stato modificato dalla legge di Stabilità bruscamente con un innalzamento dal 5% al 15% dell'aliquota sostitutiva applicata alle partite Iva. L'idea caldeggiata dal premier Matteo Renzi è quella di una modifica strutturale del nuovo regime fiscale in vigore dal primo gennaio, che modificato il vecchio sistema forfettario basato su un'aliquota di favore del 5% applicata fino a30 mila euro di ricavi l'anno per un massimo di cinque anni e comunque non oltre i 35 anni di età. Il nuovo regime prevede invece una varietà di soglie che parte dai 15 mila euro dei professionisti ai 40 mila euro di commercianti, albergatori e ristoratori. Una situazione che penalizza i professionisti che dovranno pagare più Iva con una soglia di ricavi dimezzata rispetto a quella precedente.
La modifica allo studio dovrebbe essere introdotta in uno dei decreti delegati sul fisco attesi al Consiglio dei ministri del 20 febbraio: «C'è lo spazio per modificare in meglio le norme sulle partite Iva», ha detto ieri Renzi. Lo stesso premier, del resto, aveva definito un «clamoroso autogol» il nuovo regime dei minimi con l'aggravante che la legge di Stabilità ha innalzato dal 27 al 30%, e in prospettiva la 33%, i contributi versati all'Inps dall'esercito delle partite Iva. Il governo intende rimettere mano alla norma introdotta con la legge di stabilità, anche se al Tesoro fanno presente che non è stata ancora archiviata del tutto l'ipotesi di una proroga per tutto il 2015 del vecchio regime con la possibilità di opzione per i contribuenti che lo ritengono più favorevole. In questo caso, l'intervento verrebbe attuato con un emendamento al decreto Milleproroghe, che deve essere convertito in legge entro la fine di febbraio.
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Imu Terreni 2015, contribuenti alla cassa entro il 10 Febbraio
L'Imu non sarà comunque dovuta, per il solo 2014, per quei terreni che erano esenti in virtù del Dm 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al Dl 4/2015.
Kamsin Come noto il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015 ha dato il via libera al decreto legge (Dl 4/2015) che introduce i nuovi criteri per la tassazione Imu dei terreni montani. Il provvedimento governativo stabilisce, in sintesi, che le nuove regole saranno applicabili anche per il 2014 e dispone la proroga del termine per il pagamento alla data del 10 febbraio 2015.
Per fare il punto della situazione occorre partire dal dm del 28 novembre 2014 che, in materia di Imu dovuta sui terreni agricoli, aveva disposto che: 1) sono soggetti al pagamento dell’Imu tutti i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi alti tudine pari o inferiore a 280 metri; 2) i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri sono esenti da Imu solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap; 3) sono totalmente esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.
Il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 introduce a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni elaborato dall’Istat ai sensi della legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani e disponendo che l’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu) si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.
In altri termini per il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli occorre consultare l’elenco Istat di cui alla legge n. 991-1952 ma, pur facendo riferimento alle nuove regole, deve essere considerato che per il solo anno 2014 vige una clausola di tutela che dispone l’esenzione da Imu per coloro che erano comunque esenti dall’imposta in base ai requisiti del dm del 28 novembre 2014 (per il solo anno 2014 occorre considerare sia la casella «Comune montano» che la colonna «altitudine» della tabella Istat in oggetto in quanto è possibile applicare entrambe le regole).
Il calcolo dell'Imposta. Per i terreni agricoli soggetti all'Imu relativa al 2014, l'imposta va determinata nel seguente modo: si parte dal reddito dominicale, si rivaluta del 25% e al risultato si applica poi il coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Si applicherà, invece, il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso di queste qualifiche. Infine si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per mille.
La data del Pagamento. Infine il decreto in oggetto ha disposto che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015.
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Bollo Auto, salta l'esenzione per le auto d'epoca
Una norma contenuta nella legge di stabilità sopprime quel particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Kamsin Gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico da quest’anno dovranno regolarmente pagare il cosiddetto «bollo auto», mentre fino al 31 dicembre 2014 godevano dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.
L’effetto è causato dall’art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva l’esenzione. I veicoli storici potranno da oggi considerarsi esenti dal pagamento del bollo solo quando compiranno il trentesimo anno dalla loro costruzione, visto che la legge di stabilità ha mantenuto in vita l’esenzione per i veicoli ultratrentennali.
La novità, quindi, è destinata a colpire tutti quei veicoli che attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ad esempio i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono soggetti, dal 1° gennaio 2015, al pagamento del tributo.
Secondo la relazione governativa alla legge di stabilità il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla modifica della norma in quanto "questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".
"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.
A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".
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