
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Piano Casa 2014, la cedolare secca scende al 10% per stimolare gli affitti
Venerdì, 07 Marzo 2014Nel decreto c'è anche lo stanziamento di 568 milioni per il recupero di alloggi Iacp e la possibilità per gli inquilini delle case popolari di riscattare l'appartamento.
Il decreto Lupi per il rilancio del mercato degli affitti e della casa è vicino all'approvazione. Il provvedimento vuole soprattutto stimolare gli affitti per le fasce sociali meno abbienti, le più colpite oggi dall'emergenza casa attraverso un rilancio del canone concordato con agevolazioni più consistenti per i proprietari e gli affittuari.
Nel provvedimento si stablisce, per i proprietari, la riduzione ulteriore dell'aliquota della cedolare secca dal 15 al 10 per cento, dopo che il decreto del fare l'aveva già portata dal 20 al 15 per cento. Per gli inquilini con basso reddito viene portato a 900 euro annui invece il tetto della detrazione Irpef per le spese di affitto.
Difficile invece l'introduzione dello sconto Imu con aliquota fissa alla 4 per mille per i proprietari che affittano immobili a canone concordato e l'introduzione degli sconti iva per i costruttori che affittono a canone sociale una parte degli appartamenti realizzati; misure sulle quali il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, si sta battendo ma che hanno ricevuto lo stop del Ministero dell'economia e delle finanze per problemi di copertura economica.
Incerta anche la possibilità di introduzione degli sconti Ires e Irap decennali in favore degli investitori istituzionali che finanziano interventi di social Housing.
All'interno della bozza del provveimento c'è anche un piano da 568 milioni per il recupero di alloggi Iacp e la possibilità per gli inquilini delle case popolari di riscattare l'appartamento.
Secondo fonti vicine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto andrà probabilmente all'esame del Consiglio dei Ministri il prossimo mercoledì e dunque entro la prossima settimana il provvedimento per rilanciare gli affitti dovrebbe essere approvato.
Fondi previdenziali, l'adesione vincola per almeno due anni
Giovedì, 06 Marzo 2014Sono un lavoratore di un'azienda privata che ha aderito alcuni mesi fa ad un fondo pensione assicurativo (PIP) con il contributo volontario e con il versamento del TFR a carico della mia azienda. Volevo sapere se posso interrompere i versamenti e passare ad un nuovo fondo prima dei due anni previsti dalla legge. Inoltre cosa accadrà al TFR? Giuseppe
E' utile ricordare che l'articolo 14 del Dlgs 252 2005 ha previsto un minimo di permanenza nel fondo di 2 anni prima di poter effettuare il trasferimento dell' iscrizione e delle risorse versate presso un altro fondo di previdenza complementare.
Appare comunque utile suggerire al lettore di verificare lo statuto del regolamento del fondo PIP a cui è attualmente iscritto in quanto il regolamento Covip del 31 ottobre 2006 prevede che, laddove siano presenti modifiche peggiorative delle condizioni economiche del PIP, l'interessato può trasferire la propria posizione previdenziale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare anche prima del decorso dei due anni dall' iscrizione.
Peraltro il diritto di trasferimento in deroga al limite dei due anni può essere esercitato anche laddove le modifiche riguardino in modo sostanziale l'attività del PIP (come ad esempio in caso ci siano dei mutamenti nelle politiche di investimento del fondo previdenziale).
Le medesime limitazioni si applicano anche con riguardo al TFR maturato ed accreditato presso il PIP originario.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Gli incentivi all'assunzione sono soggetti a tassazione
Lunedì, 08 Luglio 2013Nel silenzio delle disposizioni normative chiedo conferma del fatto che l'incentivo all'assunzione di giovani (Dm 19/2010) di cui un'azienda ha fruito nel 2012 vada assoggettato a tassazione ai fini Irpef/Ires/Irap.In caso positivo, l'assoggettamento ad Irap è proporzionale alla deducibilità/indeducibilità del costo del lavoratore assunto? Sergio da Milano
La risposta è positiva. I contributi spettanti per legge sono sempre imponibili ai fini Irap, tranne che essi siano riferiti al costo del lavoro, componente parzialmente indeducibile dall'imposta regionale. In tal caso, i contributi sono "non imponibili", in rapporto alla quota indeducibile del costo del lavoro. Se si tratta di assunzioni di apprendisti, la deduzione dall'Irap è integrale, quindi saremmo di fronte ad un contributo correlato a componenti deducibili, dal che discende l'imponibilità. Se, invece, il contributo è erogato per l'assunzione di lavoratori dipendenti "ordinari" occorre considerare la quota deducibile.
Al riguardo la circolare 26/E del 16 luglio 2009, paragrafo 1.1. ha affermato che il contributo legale è tassabile nella misura di quanto è deducibile per il costo del dipendente assunto. Ai fini Ires/Irpef non vi sono motivi per ritenere detassato il contributo per cui esso rileva nella determinazione dell'imponibile.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Bonus edilizio, sì al beneficio in caso di rifacimento di intonaci condominiali
Sabato, 06 Luglio 2013In caso di rifacimento di intonaci come si ripartiscono le detrazioni del 50% sul recupero edilizio? Può usufruirne anche il privato per gli interventi di manutenzione ordinaria oppure solo il condominio? E in tal caso come ci si deve regolare? Gennaro da Roma
La risposta è negativa. Per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su un'abitazione, chi sostiene le spese non può detrarre dall'Irpef il 36-50% delle stesse. Si può richiedere, però, all'impresa di applicare in fattura l'Iva agevolata del 10%, al posto di quella del 21 per cento.
Se la tinteggiatura viene effettuata, invece, su parti comuni condominiali, i condòmini possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali di edifici residenziali, nel bonifico di pagamento del fornitore deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio, oltre alla "causale del versamento" e al "numero di partita Iva" o "codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato". Inoltre, va riportato anche il codice fiscale dell'amministratore o del condomino, che ha effettuato il pagamento.
L'amministratore di condominio deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36-50%, specificando la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, in base ai millesimi.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |
Imu, l'esenzione irpef si verifica anche se l'immobile è concesso in comodato o inagibile
Martedì, 11 Giugno 2013Ho un immobile dato in comodato d'uso gratuito ai miei figli. Volevo sapere se si verifica l'effetto sostitutivo rispetto all'Irpef. Gianni da Roma
La risposta è positiva. La sostituzione dell'Imu all'Irpef e alle relative addizionali dovute sui redditi fondiari si verifica se l'immobile non risulta locato (fabbricati) o affittato (terreni) a terzi, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia utilizzato direttamente dal possessore, tenuto a disposizione per un utilizzo diretto solo eventuale o potenziale, concesso in comodato gratuito a terzi, oppure destinato alla locazione, ma di fatto sfitto.
Nel caso di immobile riconosciuto inagibile, dove la base imponibile è ridotta forfettariamente del 50% si verifica comunque l'effetto di sostituzione?
La circolare dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2013 n. 5/E (paragrafo 2.6) ha chiarito che per gli immobili inagibili l'Imu si applica su una base imponibile ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria (articolo 13, comma 3, Lettera b), del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), confermando che anche su di essi si verifica l'operatività della sostituzione dell'Irpef a opera del tributo comunale.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |