Pensioni, La locazione di un immobile non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti

Franco Rossini Mercoledì, 13 Maggio 2020
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di negare l'iscrizione alla gestione commercianti dei soci di società la cui attività nel concreto consista nella sola la locazione dell'immobile di cui è proprietaria.
Una delle questioni che spesso interessano consulenti e piccoli imprenditori riguarda l'iscrivibilità presso la gestione commercianti dell'Inps dei soci di società di persone (Sas o Snc) o di Srl che svolgono esclusivamente l'attività di locazione dell'immobile o degli immobili di cui sono proprietarie. I contorni di questa attività sono spesso difficili da delimitare e non di rado capita che l'Istituto di previdenza proceda all'iscrizione d'ufficio nella gestione speciale dei lavoratori commercianti dei soci che hanno la gestione dell'attività (es. i soci accomandatari) chiedendo, pertanto, il pagamento della contribuzione previdenziale.

L'obbligo di iscrizione

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 1397/1960 per come modificato, dapprima, dall'articolo 29 della legge 160/1975 e, successivamente, dall'articolo 1, co. 203 della legge 662/1996 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che esercitano una attività commerciale, appunto, e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvio siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

La natura commerciale

Tra i presupposti dell'iscrizione alla gestione commercianti vi è, in particolare, la natura "commerciale" ai sensi dell'articolo 2195 del cc dell'attività svolta dalla società; tali sono le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; le attività bancarie o assicurative; le attività ausiliarie alle precedenti. 
Sulla natura commerciale dell'attività la giurisprudenza di legittimità ha ormai superato un passato orientamento secondo il quale la costituzione in forma societaria, ma diversa dalla società semplice (che per sua natura esclude l'attività commerciale), faccia presumere l'esercizio di una attività commerciale (cfr: ex multis Cass. nn. 25082/2018; 15896/2018; 7910/2017; 3145/2013 in cui è stato ribadito che «il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale»).  Ciò significa che anche per le società di persone e per quelle di capitali occorre valutare nel concreto la tipologia di attività svolta (a prescindere, peraltro, dal contenuto dell'oggetto sociale): solo se questa presenta le caratteristiche indicate nell'articolo 2195 cc scatterà l'obbligo di iscrizione dei soci con poteri gestori (sempre in presenza dei requisiti di cui al predetto articolo 1, co. 203 della legge 662/1996 tra cui, in particolare, il requisito dell'abitualità e prevalenza del lavoro prestato dal socio) presso la gestione commercianti; in caso contrario l'attività non è rilevante ai fini previdenziali.

L'attività di locazione

In tale ottica va sciolta la questione relativa alle società (spesso di persone) che svolgono una attività destinata alla sola locazione di immobili di proprietà limitandosi a percepire i relativi canoni di locazione. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte ormai che tale attività non è commerciale, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3145/2013, cit.) come ad esempio l'attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili altrui. In altri termini le attività societarie che consistono nel solo nel godimento di immobili, come ad esempio la percezione dei canoni derivanti dall'affitto di un bar o di un ramo d'azienda, non comportano l'iscrizione alla gestione commercianti dei soci con poteri gestori a prescindere dall'accertamento dell'abitualità e della prevalenza del lavoro prestato nella società. 

 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati