Pensioni

Pensioni

Si va avanti sui prepensionamenti "aziendali" previsti dalla legge 92/2012. La riforma del mercato del lavoro dell'anno scorso, all'articolo 4, commi 1-7 ter, ha introdotto la possibilità di sottoscrivere accordi tra imprese con più di 15 dipendenti e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l'esodo dei dipendenti. La nuova possibilità consente il prepensionamento, a carico dell'azienda, dei dipendenti a cui mancano meno di quattro anni per perfezionare i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia. L'impresa si farà carico di tutti gli oneri e continuerà a versare i contributi figurativi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione e pagherà contemporaneamente la pensione anticipata. 

Nel messaggio 12997 di ieri, l'Inps ha fornito il modello che gli imprenditori dovranno utilizzare per presentare all'istituto di previdenza l'accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui il datore di lavoro indicherà la data del verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell'accordo, ed il numero di lavoratori interessati. Dovrà essere inoltre allegato l'accordo stesso. 

Nella giornata di ieri, con il messaggio 12998 l'istituto di previdenza ha inoltre integrato le disposizioni di cui al messaggio 12577 sui lavoratori interessati dal terzo provvedimento di salvaguardia e iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps. In base a quanto previsto dalla legge 228/2012 e dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013, i lavoratori, che hanno i requisiti, per accedere alla salvaguardia devono presentare domanda alle sedi Inps o alle direzioni territoriali del lavoro. Il messaggio 12998 precisa che le domande riguardanti gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dovranno essere inoltrate dagli uffici competenti a un indirizzo email dedicato della direzione centrale previdenza.

L'ultimo intervento sul sistema previdenziale, la riforma Monti-Fornero, ha lasciato aperte diverse questioni che il Governo Letta, dovrà risolvere nelle prossime settimane con la presentazione della Legge di stabilità 2014. Vediamo dunque quali sono i nodi irrisolti che saranno oggetto dell'intervento. 

La stima di Vita - Con il Dl 201/2011, gli adeguamenti alla speranza di vita (+3 mesi dal 2013) si applicano anche nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione esclusivamente con il requisito contributivo. Fino al 2011 erano sufficienti 40 anni di contributi ma dal 2012 il requisito è stato portato a 42 anni e 5 mesi – se lavoratore – e 41 anni e 5 mesi – se lavoratrice. Dal prossimo anno i citati requisiti subiranno l'aumento di un ulteriore mese. Dal 2016 si applicherà poi la nuova speranza di vita (+ 4 mesi). Si ricorda che dal 2019 gli adeguamenti diventeranno biennali e al 2050, secondo le stime, il requisito sarà maggiorato, rispetto al 2012, di quasi 4 anni. L'intervento potrebbe rivedere il sistema di calcolo della stima di vita. 

L'età della pensione di Vecchiaia - Al fine di giungere ad età identiche per l'accesso alla pensione i requisiti delle lavoratrici dipendenti del settore privato nonché le lavoratrici autonome unitamente a quelle del pubblico impiego saranno incrementati e le stesse si vedono prolungare la permanenza sul posto di lavoro di diversi anni. Il disagio maggiore lo vivono le donne del pubblico poiché nel 2011 erano richiesti 61 anni di età mentre dal 2012 il requisito è stato inasprito a 66 anni. A ciò deve aggiungersi che da quest'anno occorre sommare l'adeguamento legato alla speranza di vita (+3 mesi). In ogni caso dal 2018, tutti i lavoratori prescindendo dal genere e dal settore di impiego, andranno in pensione di vecchiaia con oltre 67 anni di età ed un minimo di almeno 20 anni di contributi. Con l'intervento proposto il lavoratore potrebbe anticipare l'uscita già a 62 anni (ma a condizione che siano presenti almeno 35 anni di contributi) con una penalizzazione sull'importo dell'assegno. 

Le penalità per la pensione anticipata - Nonostante l'innalzamento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (ex 40 anni) sono state introdotte le penalità sulle quote retributive qualora il lavoratore decida di lasciare il mondo del lavoro con un'età anagrafica inferiore a 62 anni. La penalità è pari all'un percento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e sale al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60. Sono salvi soltanto i soggetti che possono vantare un'anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria, servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria. Gli altri periodi, seppur coperti da contribuzione ma non rientranti nelle citate fattispecie, comporteranno l'abbattimento previsto. Le proposte di Riforma prevedono l'abolizione della penalità e l'abbassamento del requisito per il conseguimento della pensione anticipata a 41 anni. 

Il regime sperimentale per le dipendenti - La Riforma ha salvato il regime sperimentale riservato alle lavoratrici dipendenti le quali possono accedere alla pensione di anzianità con 57 anni di età (+3 mesi dal 2013) e 35 anni di contributi a condizione di accettare un importo pensionistico ridotto a causa della modalità di calcolo contributiva. Il requisito anagrafico è incremento di un anno per le lavoratrici autonome. Purtroppo dalla maturazione del requisito dovranno trascorrere dodici mesi di finestra mobile (18 mesi se autonome) e l'accesso al pensionamento sarà consentito solo se tutti i parametri, finestra compresa, risulteranno maturati entro il 2015. La Riforma non ha contemplato alcun prolungamento del regime sperimentale né limitazioni al differimento all'accesso alla rendita pensionistica. E' possibile che l'intervento di Giovannini estenda l'opzione donna oltre tale data. Bisogna infatti considerare che il regime sperimentale - per effetto del sistema di calcolo totalmente contributivo - non grava sui conti dello Stato e dunque l'estensione potrebbe essere piu' facile. 

La questione "esodati" - La stima non corretta dei lavoratori salvaguardati ha richiesto una revisione della platea dei beneficiari delle regole previgenti la Riforma Monti-Fornero. Al momento i soggetti tutelati sono 130mila. Le risorse finora trovate non sembrano sufficienti a garantire l'accesso al pensionamento nei confronti degli ulteriori lavoratori il cui contingente complessivo non è ancora noto né al Ministero né all'Inps. Il rischio è quello di trovare lavoratori troppo vecchi per poter essere assunti e troppo giovani per poter andare in pensione. La modifica dovrebbe assicurare la salvaguardia ad una ulteriore fetta di 20-30 mila lavoratori. 

Negli ultimi anni la previdenza è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica cercando di salvaguardare i diritti acquisiti e quelli dei lavoratori prossimi alla pensione. L'ultimo intervento è arrivato con la Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l'Inps ha emanato di recente la circolare 120/2013. La modifica riguarda solo i dipendenti iscritti all'ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. In favore di costoro viene concessa la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. I lavoratori che hanno chiesto ma non ancora ottenuto la ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 o 2 legge 29/1979 con domanda presentata tra il 1.7.2010 e il 1.1.2013 potranno recedere dall'operazione. In tal caso la circolare precisa che questi lavoratori si vedranno restituire l'onere pagato purchè venga costituita la posizione assicurativa presso l'Inps. 

Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l'istituto del cumulo. Il cumulo dispone che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, a condizione che non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo trattamento pensionistico. In pratica il cumulo consente l'accesso alla pensione senza dover sostenere l'onere di una ricongiunzione e senza trovarsi con una pensione ridotta a causa della totalizzazione che, com'è noto, comporta, di norma, un calcolo contributivo puro. Il cumulo è esercitabile di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti. 

L'importo sarà determinato prendendo a riferimento tutti i periodi assicurativi accreditati indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi accreditati in altre gestioni. I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013 e non abbiano già avuto la liquidazione della pensione, potranno optare per il cumulo (entro il 2013) vedendosi restituire l'onere pagato. La circolare prevede la rinuncia anche per le domande in regime di totalizzazione il cui iter amministrativo non risulti ancora concluso.

Come valorizzare gli spezzoni contributivi

Cumulo - Permette di sommare i periodi assicurativi sotto gestioni diverse per ottenere un'unica pensione. Di fatto consente l'accesso alla pensione senza gli oneri della ricongiunzione né la riduzione del trattamento per effetto della totalizzazione

Ricongiunzione - Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico viene calcolato con il metodo retributivo (fino al 2011) o misto, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta alla fine del 1995. Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico sarà piu' elevato ma il lavoratore dovrà sostenere un onere pur di abbandonare in anticipo il mondo del lavoro. 

Totalizzazione - La totalizzazione accorda l'accesso al pensionamento mantenendo i contributi accreditati nelle gestioni previdenziali dove sono stati versati, e consente la valorizzazione della gestione separata che altrimenti non può essere ricongiunta. L'importo della pensione con la totalizzazione è calcolato con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi lavorati.

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