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Bernardo Diaz - Results from #580

 

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Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Bonus irpef, per i lavoratori dipendenti nessun adempimento è richiesto

Venerdì, 02 Maggio 2014

Con riferimento al Decreto Irpef il lavoratore dipendente a chi deve rivolgersi per ottenere il bonus di 80 euro al mese. Dovrò presentare alcuni documenti al mio datore di lavoro? Nando

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Il decreto legge 66/2014 prevede che il bonus spetti a tutti coloro che producono un reddito da lavoro dipendente e alcune categorie di redditi assimilati allo stesso lavoro dipendente. Il riconoscimento del bonus non è subordinato ad alcuna richiesta da parte degli interessati; questo significa che il datore di lavoro e committenti faranno tutte le valutazioni necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni per accedere al bonus e inseriranno la somma nella busta paga del mese di maggio.

Il bonus è stabilito in misura fissa pari a 640 euro per le fasce di reddito tra 8 e i 24 mila euro e sarà decrescente per chi supera questa soglia fino ad azzerarsi a 26 mila euro.


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Bonus Irpef, incapienti e pensionati esclusi

Venerdì, 02 Maggio 2014

Volevo sapere chi sono i lavoratori incapienti che sono stati esclusi dal bonus. Esiste un modo per ottenere il beneficio? Giovanni

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Si ricorda che i lavoratori incapienti sono coloro che dichiarano meno di 8mila euro l'anno. Per tali soggetti la Normativa Fiscale vigente prevede che non siano tenuti a pagare tasse.

Il Bonus arriva grazie all'intervento sull'Irpef, cioè sull'imposta sul reddito che il datore di lavoro versa ogni mese al fisco per conto del suo dipendente, trattenendola direttamente dallo stipendio lordo. 

Dato che questi lavoratori non versano l'Irpef non hanno diritto al bonus di 80 euro previsto da Renzi. Tra le categorie escluse rientrano anche i titolari di partita IVA, i pensionati, i lavoratori part time e i lavoratori a progetto; per queste ultime forme contrattuali si attendono chiarimenti quanto prima da parte degli Istituti competenti.


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Bonus Irpef, il premio è graduale in funzione del reddito
Fisco

Bonus Irpef, il premio è graduale in funzione del reddito

Venerdì, 02 Maggio 2014
Con i chiarimenti delle Entrate si avvicina il bonus a fine maggio per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo entro i 26mila euro. Il documento delle Entrate precisa che in taluni casi esiste l’eventualità, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, che il bonus non arrivi a fine maggio.

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Non serve farne domanda e sarà riconosciuto nella busta paga in arrivo a fine maggio. E' quanto ha precisato la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal decreto Irpef del 18 aprile.

Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. La circolare specifica tra l’altro, come regolarsi nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d’imposta, è infatti possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

In dettaglio i beneficiari sono i contribuenti che quest’anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro anno; a condizione che l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.Il bonus spetta anche se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle relative a carichi di famiglia.

In totale si tratta di un credito complessivo di 640 euro, cioè 80 euro mensili a partire da maggio, che vale per i redditi fino a 24 mila euro. Per redditi superiori il «premio» si riduce con gradualità fino a 26 mila euro. In base a quanto indicato nel decreto, il bonus «è rapportato al periodo di lavoro nell’anno»: dovrà essere calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.

 I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Nel caso in cui i sostituti non possono erogare il beneficio a maggio (per ragioni tecniche ), riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni di giugno.

La circolare ricorda che l’incentivo va anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta (che sarebbe tenuto al riconoscimento del credito in via automatica) e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. Per tutti questi contribuenti il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione oppure a rimborso.

 Nei casi di credito non spettante perché per esempio il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), gli interessati devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

Tra i beneficiari del premio in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e i percettori di borse di studio. A specificarlo è il documento dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente definiti dal Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Sono esclusi invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza. 

Il bonus produrrà un incremento del reddito disponibile tra il 5 ed il 7% sui redditi sino a 14mila euro lordi annui e si ridurrà man mano sino ad azzerarsi a quota 26mila.



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Fisco

Tasi 2014, i Comuni fissano le regole in vista dell'acconto di Giugno

Giovedì, 01 Maggio 2014
Si avvicina la scadenza per il versamento della Tasi. Le aliquote che i Comuni applicheranno confermano un conto piu' salato rispetto all'Imu nella maggior parte dei casi. 

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Stanno prendendo forma le imposte sulla Tasi che i Comuni chiederanno ai contribuenti nelle prossime settimane. Dalle decisioni dei primi cittadini emerge che l'aliquota Tasi standard dell'1 per mille, su cui erano stati condotti tutti i calcoli ufficiali a fine 2013, per l'abitazione principale non viene introdotta praticamente in nessuna delle principali città italiane; le detrazioni, che a differenza di quanto accadeva con l'Imu nel 2012, oggi sono facoltative e rimesse alla volontà dei sindaci e nella maggior parte dei casi non sono sufficienti a contenere gli aumenti sulle abitazioni principali. Inoltre pare confermato che le risorse per le detrazioni per le abitazioni principali sono poste a carico delle seconde case, immobili e negozi che vedono quindi un incremento delle aliquote.

Per chi non ha ben chiara la normativa è utile fare un breve riepilogo per comprendere il calcolo della Tasi dopo tutte le modifiche che si sono susseguite negli ultimi mesi.

Le regole di calcolo sono identiche a quelle previste per l'Imu. Il primo passo per determinare la Tasi è quindi quello di recuperare la rendita catastale dell’Immobile su cui si pagherà il tributo; il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure consultando il servizio di Visure Catastali dell’Agenzia delle Entrate che è gratuito per gli Immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare. 

Il valore della rendita catastale deve essere quindi moltiplicato per un valore fisso pari a 168 (valido per le abitazioni civili; il valore è determinato dalla rivalutazione della rendita catastale del 5% e dall'applicazione del coefficiente previsto per tali tipologie di abitazioni pari a 160) ottenendo in questo modo la base imponibile. L’ultimo passaggio quello fondamentale, è il calcolo del corrispettivo da pagare; la cifra è il risultato del prodotto della base imponibile per l’aliquota Tasi stabilita dal Comune. Su questo valore sarà poi possibile applicare le detrazioni se previste dal Comune e se l'immobile in questione è adibito ad abitazione principale.

Ai Comuni viene riconosciuta la possibilità di variare l’aliquota, sia in diminuzione che in aumento. Nel primo caso possono decidere anche di azzerarla, nel secondo caso l’aumento non può avvenire a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU e aliquota base TASI).

Di recente, con il Dl 16/2014 si è stabilito che i Sindaci possono far crescere il tributo sui servizi indivisibili dello 0,8 per mille sopra i tetti massimi (2,5 per mille sull'abitazione principale, e 10,6 per mille nella somma di Imu e Tasi sugli altri immobili) proprio per finanziare le detrazioni sulle prime case: detrazioni che però rimangono facoltative e possono anche valere meno degli aumenti introdotti per finanziarle.

Ecco qui di seguito un esempio del Calcolo della Tasi su una abitazione principale.

Parametri Valori Calcoli Importi
Rendita Catastale  €              1.000,00    
Rivalutazione  5% 1000 x 1,05 =  €             1.050,00
Coefficiente 160 1.050 x 160 =  €        168.000,00
Aliquota Comunale* 2,5 per mille 168.000 x 2,5 / 1000 =  €                420,00
Detrazioni*  €                 200,00 420 - 200 =  €                220,00
Totale Tasi 2014      €          220,00
*L'esempio mostra il calcolo della Tasi su una abitazione principale con rendita castale di mille euro ed aliquota comunale del 2,5 per mille. Si immagina altresì che il Comune abbia introdotto detrazioni per l'immobile in oggetto. Si ricorda che l'aliquota comunale e le detrazioni sono fissate dai comuni. La legge indica che la Tasi per le abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille (3,3 per mille se l'extra-gettito finanzia le detrazioni sull'abitazione principale).  

Roma ad esempio dovrebbe essere una delle prime città a portare l'aliquota sulle seconde case ai massimi. L'aliquota aggiuntiva dovrebbe colpire seconde case, negozi e capannoni, facendo salire il conto dal 10,6 all'11,4 per mille.Per le abitazioni principali si dovrebbe vedere un'aliquota massima al 2,5 per mille con detrazioni variabili.

Stessa situazione a Milano dove si prevede un aumento sugli altri Immobili e aliquota al 2,5 per mille con detrazioni per le prime case.

Gli sconti tuttavia secondo la proposta della Giunta, riguarderanno solo una parte dei proprietari perché sopra i 350 euro di rendita catastale (valore molto basso) si applicheranno solo a chi ha un reddito fino a 21mila euro all'anno. 

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Fisco

Bonus Irpef, l'Agenzia delle Entrate spiega il funzionamento

Mercoledì, 30 Aprile 2014
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra gli aventi diritto figurano anche co.co.co.sacerdoti e lavoratori socialmente utili. E precisa che chi non ha un datore di lavoro obbligato a fare da sostituto d’imposta, come i lavoratori domestici, potrà fruire dei 640 euro annui solo con la dichiarazione del 2015.

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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento del bonus contenuto nel decreto Irpef per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente entro i 26 mila euro annui.

L'Agenzia delle Entrate conferma che per aver diritto al bonus dovranno essere valutati la tipologia del reddito, il suo importo e la teorica “incapienza” rispetto alla detrazione per lavoro dipendente. Oltre ai dipendenti in senso stretto si vedranno riconoscere il credito d’imposta quei lavoratori il cui reddito è considerato assimilato: collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, sacerdoti, soci di cooperative, lavoratori socialmente utili. Non avrà diritto però chi supera i 26 mila euro l’anno, mentre l’ importo sarà proporzionalmente ridotto a partire dai 24 mila. La verifica va fatta senza considerare il reddito dell’abitazione principale.

Il termine di maggio per l'erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Un'indicazione, questa, che secondo il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, «viene incontro agli operatori, dal momento che per tutte le aziende che pagano lo stipendio il mese successivo a quello di riferimento non c'è il tempo fisico per erogare il prossimo mese lo stipendio di aprile, mentre sarà possibile farlo i primi di giugno per le paghe di maggio».

Nel documento l'Agenzia ricorda che sono esclusi dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro, i cd. incapienti. Il bonus spetta invece se l'imposta viene azzerata dall'applicazione di altre detrazioni (come quelle previste per i familiari a carico).  Se i beneficiari lavoreranno l'intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta - Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, le Entrate chiariscono che lo sconto sarà riconosciuto automaticamente agli interessati dai datori di lavoro, non servirà quindi alcuna richiesta da parte dei dipendenti: la somma di 640 euro sarà suddivisa tra le residue otto mensilità del 2014, dunque con un importo di 80 euro mensili. Chi però non ha un sostituto d’imposta (tipicamente colf e badanti che lavorano presso famiglie, oppure i disoccupati che hanno lavorato nei mesi precedenti) dovrà attendere la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Infine va anche considerato che nel corso dell’anno non è noto l’esatto reddito finale. Per questo il credito d’imposta sarà riconosciuto in base a quello “previsionale”: chi ha redditi diversi dovrà comunicarlo al datore di lavoro che provvederà a riprendere il bonus entro il conguaglio di fine anno. Lo stesso avverrà in caso di variazioni rilevanti della retribuzione.

Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire. Inoltre se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito, il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non dovranno essere versati).

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