
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Bonus Irpef, ecco i destinatari del beneficio per fasce di reddito
Venerdì, 25 Aprile 2014Bonus pieno per i redditi compresi tra 8 e 24 mila euro. Cala progressivamente sopra i 24 mila per azzerarsi a 26mila. Esclusi gli incapienti. La distribuzione del bonus è articolata in otto mesi, da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.
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Il decreto Irpef conferma un «bonus» di 640 euro per tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori «assimilati» che hanno un reddito compreso fra 8mila e 24mila euro all'anno; una piccola somma discendente viene anche corrisposta al crescere del reddito a chi si attesta nella fascia 24-26mila euro.
In pratica al di sopra della soglia dei 24mila euro, calano progressivamente gli sconti fino ad azzerarsi a quota 26mila. Esclusi quindi dal beneficio gli incapienti, cioè quei lavoratori con redditi fino a 8mila euro che non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore.
Qualora invece il lavoratore abbia un reddito superiore agli 8mila euro ma riesca ad abbattere l'Irpef grazie alle detrazioni per lavoro dipendente (come ad esempio coniuge a carico), godrà comunque dei 640 euro annui.
Il bonus inoltre sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Ciò significa che il bonus sarà "massimo" per chi lavora per tutto il periodo Maggio/Dicembre 2014 (640 euro) mentre, dovrà essere rapportato al numero di mesi lavorati negli altri casi (es. chi lavora 6 mesi avrà diritto al 50% del bonus, cioè 320 euro). In pratica, la distribuzione del bonus è articolata in otto mesi da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.
Ecco come funziona il bonus previsto dal decreto Irpef approvato dal governo di Matteo Renzi.
Fascia di Reddito | Bonus | Aumento del reddito Disponibile |
9.000 | 640 euro | 7,3% |
10.000 | 6,7% | |
11.000 | 6.3% | |
12.000 | 5,9% | |
13.000 | 5,5% | |
14.000 | 5,2% | |
15.000 | 4,9% | |
16.000 | 4,6% | |
17.000 | 4,4% | |
18.000 | 4,2% | |
19.000 | 4,0% | |
20.000 | 3,9% | |
21.000 | 3,7% | |
22.000 | 3,6% | |
23.000 | 3,4% | |
24.000 | 640 euro | 3,3% |
24.500 | 480 euro | 2,4% |
25.000 | 320 euro | 1,6% |
25.500 | 160 euro | 0,8% |
26.000 | 0 | 0% |
Rendite finanziarie, così gli aumenti al 26% dal 1° luglio
Venerdì, 25 Aprile 2014Il Decreto Irpef dispone anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e contestualmente differita al 1° luglio 2014.
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Il decreto Irpef conferma l'aumento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria. Le aliquote attualmente fissate al 20% saliranno dal 1° luglio al 26%, ferme restando le aliquote diverse attualmente in essere per gli interessi e i capital gain sui titoli pubblici italiani ed esteri white list (12,5%) e su alcune altre tipologie di redditi. E passa dal 20% al 12,5% l'aliquota sugli interessi e sui capital gain dei titoli degli enti territoriali di Stati esteri white list.
L'articolo 4 del decreto Irpef prevede anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e differita al 1° luglio 2014. Il provvedimento rappresenta una semplificazione sia per gli intermediari finanziari che per i contribuenti, che non dovranno più compilare alcuna autocertificazione per evitare l'applicazione della ritenuta. La ritenuta era ormai considerata superata dal mutato contesto internazionale caratterizzato da una rete sempre più fitta di strumenti multilaterali che prevedono lo scambio automatico di informazioni.
In tabella sono esposte le variazioni che avranno effetto dal prossimo 1° luglio
Fino al 30 Giugno 2014 | Dal 1° Luglio 2014 | |
Interessi su conti correnti, certificati deposito | Ritenuta 20% | Ritenuta 26% |
Interessi su titoli di stato ed equiparati, titoli di stato white list | Imposta sostitutiva 12,5% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Interessi su titoli di enti territoriali di stati esteri white-list | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Interessi su titoli obbligazionari italiani ed esteri | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 26% |
Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali | Ritenuta / Imposta Sostitutiva 20% | Ritenuta / Imposta Sostitutiva 26% |
Proventi dei fondi comuni di investimento italiani o Ue | Ritenuta Imposta 20% | Ritenuta Imposta 26% |
Altri proventi da fondi comuni diversi | Ritenuta Acconto 20% | Ritenuta Acconto 26% |
Fondi Pensione | Imposta sostitutiva 11% | Imposta sostitutiva 11% |
Polizze Vita | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 26% |
Capital Gain su titoli di Stato ed equiparati, sui titoli di stati esteri white list | Imposta sostitutiva 12,5% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Capital Gain sui titoli di enti territoriali di stati esteri white list | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 12,5% |
Capital Gain su altri strumenti finanziari diversi da partecipazioni qualificate | Imposta sostitutiva 20% | Imposta sostitutiva 26% |
Proventi dal Risparmio Gestito | Imposta sostitutiva 12,5% | Imposta sostitutiva 26% |
Tfr, il lavoro straordinario non è incluso
Giovedì, 24 Aprile 2014Volevo essere portato a conoscenza circa il fatto se ai fini del calcolo del Tfr si debbano considerare anche le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel corso della vita lavorativa. Preciso che appartengo al settore bancario. Francesco
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La retribuzione annua, ai fini del calcolo del Tfr, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto viene corrisposto a titolo di rimborso spese. Salva diversa previsione del contratto collettivo, di norma lo straordinario non viene computato se non ha carattere costante e determinante nel tempo.
Per quanto riguarda il settore del credito, il contratto collettivo indica espressamente gli emolumenti che costituiscono la base di calcolo del trattamento di fine rapporto e non indica tale indennità. Infine nella specifica previsione contrattuale è ribadita l'esclusione per i corrispettivi di carattere eccezionale. Quindi la prestazione straordinaria è di fatto esclusa, considerata che l'eccezionalità è una delle caratteristiche intrinseche alle prestazioni di lavoro straordinario.
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Bonus mobili, per ottenere la detrazione i lavori devono essere avviati
Mercoledì, 23 Aprile 2014Volevo sapere quando è necessario acquistare i mobili per arredare un appartamento oggetto di una ristrutturazione edilizia ai fini di fruire del bonus mobili previsto dalle attuali normative. GianFranco
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Il momento di inizio degli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per fruire anche della detrazione per i mobili (articolo 1, comma 139, legge 47/2013), la circolare 29/E/2013 specifica che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012, agevolati con la detrazione Irpef al 50%. Tale circostanza, secondo l'Agenzia, riguarda i "lavori in corso di esecuzione, ovvero terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto" e consente di presumere che l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero.
Quindi è comunque ammessa la possibilità di acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di recupero, a condizione che questi siano stati già avviati. A tal fine, la data di avvio del lavori dovrebbe essere dimostrata attraverso le abilitazioni amministrative all'intervento, ove richieste, oppure, per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000 - Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 2 novembre 2011).
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Tasi 2014, le regole per il pagamento dell'acconto dipenderanno dai comuni
Martedì, 22 Aprile 2014La data per il versamento dell'acconto di giugno della Tasi dipenderà dalle scelte dei Sindaci. Per le prime case il rischio è uno slittamento a dicembre.
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Per quest'anno i comuni hanno la facoltà nella determinazione delle aliquote della Tasi di effettuare un incremento ulteriore dell'aliquota non superiore allo 0,8 per mille a condizione che vengono finanziate detrazioni d'imposta sulla prima casa o sulle unità immobiliare ad essa equiparata tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli previsti con l'applicazione dell'Imu. In pratica il carico fiscale generato dall'aumento dell'aliquota non deve essere superiore a quello che i contribuenti pagavano con l'Imu nel 2012.
A seguito delle modifiche apportate dal Parlamento al decreto legge 16 2014 gli effetti per i contribuenti potranno divergere a seconda se il Comune abbia fissato o meno le aliquote Tasi per il 2014. Pochi problemi nel caso in cui il Comune abbia, entro il 31 maggio, pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. In tal caso il contribuente si presenterà la cassa il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo dell'imposta pagando in base delle aliquote fissate dal comune.
Più complesse le regole se il comune non rispetta la data del 31 maggio. Se entro tale data il Comune non abbia determinato l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata per il primo anno di applicazione della Tasi dovrà essere eseguito sulla base dell'aliquota standard, pari all'1%; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno verrà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote fissate dal comune.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in assenza di una fissazione dell'aliquota entro il 31 maggio, il primo anno di applicazione della Tasi prevede invece che il versamento dell'imposta venga effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014.