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Esodati, pubblicato in Gazzetta il decreto sulla seconda salvaguardia

Redazione Mercoledì, 02 Maggio 2012

E' stato pubblicato il decreto 8 Ottobre 2012 relativo alle modalità di accesso alla salvaguardia previste dal Dl 95/2012 in favore di 55mila soggetti.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO 8 ottobre 2012   Attuazione dell'articolo 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   135,   relativo   alla   salvaguardia   dei   lavoratori  dall'incremento dei requisiti di accesso  al  sistema  pensionistico.  (13A00505)   (GU n.17 del 21-1-2013)                           IL MINISTRO DEL LAVORO                         E DELLE POLITICHE SOCIALI                                 di concerto con                            IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                              E DELLE FINANZE        Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo  e  comma  2-septies  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,  convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;     Visti l'art. 6,  comma  2-ter,  nonche'  l'art.  6-bis  del  citato  decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;     Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1°  giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.  171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti  interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette  disposizioni;     Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in  base  al  quale,  ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardia  stabilite  dai  sopra  citati  commi  14  e  15  dell'art.   24   del  decreto-legge n. 201  del  2011,  e  dai  menzionati  commi  2-ter  e  2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  14  del   2012,   nonche'   le  disposizioni, i presupposti e le  condizioni  di  cui  al  suindicato  decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1°  giugno  2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime  delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del  citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano  ad  applicarsi,  nel  limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino  i  requisiti  per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201:       a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede  governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla  gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori  sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori  ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in  mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i  requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione  dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove  prevista,  della  mobilita'  lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.  223  del 1991. Ai lavoratori di cui  alla  presente  lettera  continua  ad  applicarsi la disciplina in materia di  indennita'  di  mobilita'  in  vigore alla data del 31 dicembre 2011, con  particolare  riguardo  al  regime della durata;       b) nei limiti di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto  indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale  del  1°  giugno  2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non  erano  titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di  solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, ma per  i  quali  il  diritto  all'accesso  ai  predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e  ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno  di eta';       c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma  14  lettera  d),  del  decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)  del  citato  decreto   ministeriale   del   1°   giugno   2012   che,  antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati  autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che  perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare  la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina  vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre  2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il  trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo decreto-legge;       d)  ai  lavoratori  di  cui  all'art.   6,   comma   2-ter,   del  decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti  anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica  vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato  decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge n.  214  del  2011,  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del  trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  e  il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge n. 214 del 2011;     Visto il comma 2, primo periodo,  del  surrichiamato  art.  22  del  decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita'  di  attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22;     Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2  del  summenzionato art. 22, laddove e' previsto  che  l'INPS  provvede  al  monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai  lavoratori  di  cui al comma 1 del medesimo art.  22,  che  intendono  avvalersi  dei  requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima  della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011  e  che   qualora   dal   predetto   monitoraggio   risulti   il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande   di   pensione  determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto  ente  non  prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad  usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo  comma 1;     Tenuto  conto  dell'elaborazione  effettuata  dall'INPS  -  per  le  lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge  6  luglio  2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni  industriali  e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 -  sulla  base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni  trasposte nella tabella riportata nel  presente  decreto,  che  hanno  consentito di verificare la congruita' del limite  numerico  indicato  dal  comma  1  dell'art.  22  del  decreto-legge  n.  95  del   2012,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  135  del  2012,  con  riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna  delle  categorie  dei  soggetti beneficiari ivi elencate;                                    Decreta:                                     Art. 1        1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione  dell'art. 22, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  individuando,  alla  tabella  di  cui  al  successivo  art.   6,   la  ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai  fini  della concessione dei benefici di cui al comma 1  del  medesimo  art.  22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.                                    Art. 2        1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa  continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di  accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  alle seguenti condizioni, indicate  dal  comma  1  dell'art.  22  del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:       a) lettera a) del citato art. 22, comma 1:         lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze  occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali,  sulla  base  di accordi stipulati in sede governativa entro il 31  dicembre  2011,  ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli  interessati  ancora  non  risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in  mobilita'  ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive modificazioni, con raggiungimento  dei  requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  ovvero,  ove  prevista,  della  mobilita'  lunga  ai  sensi  dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991;       b) lettera b) del citato art. 22, comma 1:         lavoratori che alla data  del  4  dicembre  2011  non  dovevano  essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di  solidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge  23  dicembre 1996 n. 662. Il diritto  di  accesso  degli  interessati  ai  predetti fondi deve essere stato previsto da accordi  stipulati  alla  data del 4 dicembre  2011,  e  fermo  restando  che  tali  lavoratori  restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta';       c) lettera c) del citato art. 22, comma 1:         lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria   della  contribuzione antecedentemente alla data  del  4  dicembre  2011  che  devono perfezionare i requisiti anagrafici  e  contributivi  utili  a  comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata in vigore del medesimo decreto-legge;         i lavoratori  interessati  non  devono  aver  comunque  ripreso  attivita'   lavorativa   successivamente   all'autorizzazione    alla  prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno  un  contributo volontario  accreditato  od  accreditabile  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;       d) lettera d) del citato art. 22, comma 1:         lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il  31  dicembre 2011, in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  procedura  civile senza successiva rioccupazione in  qualsiasi  altra  attivita'  lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro  entro  il  31  dicembre  2011  in  applicazione  di  accordi  collettivi  di  incentivo all'esodo stipulati dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'   rappresentative   a   livello   nazionale   senza   successiva  rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;         gli interessati devono  risultare  in  possesso  dei  requisiti  anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica  vigente prima della data di entrata in vigore  del  decreto-legge  n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del  2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  201   del   2011,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.     2. I lavoratori di cui alla lettera d) del  comma  1  del  presente  articolo  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data  di  cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e  oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   direzioni  territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti  individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La  documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata  al successivo art. 4.                                    Art. 3        1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.  2  del presente decreto, le imprese che hanno  stipulato,  entro  il  31  dicembre  2011,  i  relativi  accordi  governativi,  comunicano,   al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale  delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:       a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei  lavoratori  licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012,  indicando  per  ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;       b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco  nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno  di  riferimento, in  base  al  programma  di  gestione  delle  eccedenze,  indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.     2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di  cui  al  comma 1, che sono trasmesse  all'Istituto  dalla  direzione  generale  delle relazioni industriali e dei rapporti di  lavoro  del  Ministero  del lavoro e  delle  politiche  sociali  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento, ammette - sulla base della data  di  licenziamento  -  i  lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22,  comma  1,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.                                    Art. 4        1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1  dell'art.  2  del  presente decreto, presentano istanza di accesso ai  benefici  di  cui  all'art. 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto  di lavoro secondo le seguenti modalita':       a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di  accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di  procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale  del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;       b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla  direzione territoriale del lavoro competente in base  alla  residenza  del lavoratore cessato.     2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate  entro centoventi giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale.     3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui  al  comma  1  del presente articolo,  sono  istituite  specifiche  commissioni  per  l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.     4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari  della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con  funzioni  di  presidente,  nonche'  da  un  funzionario  dell'INPS,  designato  dal  direttore provinciale della sede dello stesso istituto.     5. Per il funzionamento delle commissioni di cui  al  comma  3  non  sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.                                   Art. 5        1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  commissioni  di  cui  all'art. 4, comma 3, del  presente  decreto  vengono  comunicate  con  tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.     2. Avverso i provvedimenti delle commissioni  di  cui  all'art.  4,  comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,  entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello  stesso,  innanzi  alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata  l'istanza.                                    Art. 6        1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il  numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  ai  sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue:            |================================|==================================|  |     Tipologia di soggetti      |            Contingente           |  |                                |             Numerico             |  |================================|==================================|  |Lavoratori destinatari di       |                                  |  |programmi di gestione delle     |                                  |  |eccedenze occupazionali con     |                                  |  |utilizzo degli ammortizzatori   |                                  |  |sociali, sulla base di accordi  |              40.000              |  |stipulati in sede governativa   |                                  |  |entro il 31 dicembre 2011       |                                  |  |[art. 2, comma 1, lettera a),   |                                  |  |del presente decreto]           |                                  |  |--------------------------------|----------------------------------|  |Fondi di solidarieta' [art. 2,  |                                  |  |comma 1, lettera b), del        |               1.600              |  |presente decreto]               |                                  |  |--------------------------------|----------------------------------|  |Prosecutori volontari [art. 2,  |                                  |  |comma 1, lettera c), del        |               7.400              |  |presente decreto]               |                                  |  |--------------------------------|----------------------------------|  |Lavoratori cessati ai sensi     |                                  |  |dell'art. 6, comma 2 -ter, del  |                                  |  |decreto-legge n. 216 del 2011,  |                                  |  |convertito, con modificazioni,  |               6.000              |  |dalla legge n. 14 del 2012      |                                  |  |[art. 2, comma 1, lettera d) del|                                  |  |presente decreto]               |                                  |  |================================|==================================|  |            TOTALE              |              55.000              |  |================================|==================================|                                        Art. 7        Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del  presente  decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita'  di  mobilita'  in  vigore  alla  data  del  31  dicembre  2011,   con  particolare riguardo al regime della durata.     Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.       Roma, 8 ottobre 2012                                                   Il Ministro del lavoro                                                 e delle politiche sociali                                                        Fornero            Il Ministro dell'economia        e delle finanze            Grilli     Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013   Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.  lavoro, registro n. 1, foglio n. 68     

 

Il Decreto Semplificazioni - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Redazione Domenica, 29 Aprile 2012

 

Documento Decreto Legge numero 5 del 9 Febbraio 2012 cordinato con la legge di conversione numero 35 del 4 aprile 2012
Titolo Atto Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Entrata in vigore 9 Febbraio 2012
Formato   Se non visualizzi il file scarica adobe reader

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Il testo unificato sulle professioni non regolamentate

Nicola Colapinto Mercoledì, 18 Aprile 2012

Approvato dall'Assemblea di Montecitorio  il testo unificato sulla disciplina delle professioni non regolamentate elaborato dalla Commissione attività produttive, con alcuni emendamenti.

Riforma Pensioni, la Circolare Inps n. 35 del 2012

Redazione Martedì, 20 Marzo 2012

L'Inps ha pubblicato il 14 Marzo 2012 la circolare interpretativa della Riforma Fornero (Dl 201/2011 come convertita dalla legge 214/2011) con le modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe (Dl 216/2011 convertito con la legge 14/2012). Al suo interno le precisazioni relative ai lavoratori esodati e precoci. Segue il testo integrale.

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