Strumenti

  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti
navigation
PensioniOggi.it

Rc Auto, costa caro circolare con l'assicurazione scaduta o il tagliando falso

 

  • Home
  • Notizie
  • Strumenti
  • Forum
  • Guide

Rc Auto, costa caro circolare con l'assicurazione scaduta o il tagliando falso

Nicola Colapinto Martedì, 07 Maggio 2013
Rc Auto, costa caro circolare con l'assicurazione scaduta o il tagliando falso

Volevo sapere cosa si rischia circolando con un veicolo con l'assicurazione scaduta o falsa. E' vero che è prevista la confisca del mezzo? Gianfranco da Napoli 

L'articolo 193 del Codice del­la strada prevede una sanzione pecuniaria da 841 a 3.366 euro, ma c'è ben altro: quando la vio­lazione viene contestata su stra­da, il veicolo deve cessare im­mediatamente la circolazione ed è quindi affidato al proprieta­rio (o al conducente) in qualità di custode, con l'obbligo di tra­sferirlo in condizioni di sicurez­za in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. In pratica, si deve pagare un carro attrezzi fino a un'autorimessa o un altro luogo privato. In caso di rifiuto farsi carico della custodia, scatta una multa di 1.818 euro, ol­tre alla sospensione della paten­te da uno a tre mesi.

Una volta rilevata l'infrazio­ne, il proprietario del veicolo può esercitare alcune opzioni. Importante, ad esempio, la data di scadenza della polizza: se si rende operativa la copertura en­tro 15 giorni dal termine di cui all'articolo 1901 del codice civi­le, la sanzione amministrativa iniziale sarebbe ridotta del 75%. La stessa riduzione è prevista qualora, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, il proprietario esprima la volon­tà di procedere alla demolizio­ne del veicolo e, previa autoriz­zazione dell'organo accertato­re, provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Se nessuna di queste soluzioni fos­se percorribile, si dovrà, entro 60 giorni, provvedere al paga­mento della sanzione, alla co­pertura assicurativa del veico­lo per almeno sei mesi e alle spe­se di prelievo, trasporto e custo­dia, onde ottenere la restituzio­ne del mezzo. In caso contrario, sarà sottoposto a confisca.

Più severo il trattamento pre­visto qualora il trasgressore ve­nisse trovato in possesso di do­cumenti assicurativi falsi o con­traffatti: confisca del veicolo e, per il responsabile della falsifi­cazione, sospensione della pa­tente per un anno. Si è di fronte inoltre ad un reato, puni­bile a querela di parte, con la re­clusione da sei mesi a tre anni (articolo 485 Codice penale), con la riduzione della pena di un terzo laddove si ravvisasse un semplice uso dell'atto falso, senza concorso nell'attività di contraffazione. Laddove infine il proprietario avesse acquista­to i documenti falsi, sarebbe ipotizzabile il reato di ricetta­zione.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Torna in alto
Strumenti
  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti

Copyright ©2025 Pensioni Oggi