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Esodati, le regole per la cessazione del rapporto lavorativo

 

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Esodati, le regole per la cessazione del rapporto lavorativo

Rossini V Mercoledì, 24 Luglio 2013

Sono in mobilità ordinaria dal 1° maggio 2013 per riduzione personale prev. dagli art.24,4 e 5 della legge 223/91. Sono nato il 2.8.1952, al 31.12.2012 ho 2026 settimane di contributi versati(Ecocert Inps). Con il vecchio sistema sarei andato in pensione il 1° settembre 2013. Con la nuova salvaguardia dei 55.000 secondo l'art.22 comma 1 lettera a) posso beneficiare della salvaguardia ?? e quando potrò andare in pensione?? La Mobilità è stata concessa alla mia Società con verbali di accordo presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e le tre Confederazioni Sindacali Nazionali in data 1.8.2011 e presso Assolombarda il 6.10.2011. Ancora ad oggi non riesco a comprendere sé andrò in pensione il 1° di settembre 2013 essendo un salvaguardato , o sé ci sono dei problemi per una eventuale controversa interpretazione da parte dell'INPS dell'art.22 comma 1 lett.a) riferita al mio caso. Alfonso

Si comprende lo stato di forte disagio del lettore. L'articolo 22, comma 1 lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012 e del successivo messaggio Inps 4678/2013 prescrivono che i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali firmati presso la sede governativa entro il 31.12.2011 abbiano i requisiti per partecipare alla salvaguardia (dei 55mila) se perfezionano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. In altri termini la norma stabilisce solo un limite entro cui i requisiti devono essere perfezionati. Nel caso di specie la circostanza che è fonte di dubbi per il lettore - cioè il fatto che abbia maturato i requisiti per la pensione prima della cessazione del rapporto lavorativo e del collocamento in mobilità - non sembra costituire ragione di esclusione dalla salvaguardia. 


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