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Bernardo Diaz - Results from #320

 

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Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Fisco

Tasi 2014, tra comproprietari c'è il vincolo di solidarietà

Domenica, 12 Ottobre 2014
La legge consente ai Comuni di rivalersi nei confronti dei comproprietari che hanno già pagato la loro quota qualora uno degli altri non abbia adempiuto all'obbligo tributario.

Kamsin Una delle tante criticità della Tasi rispetto all'Imu è la singolare situazione che riguarda gli immobili in comproprietà. Ciò perché le regole di tassazione sono diverse per le due imposte. Infatti per quanto riguarda imposta municipale unica la legge prevede che ciascun proprietario è tenuto al pagamento dell'imposta sulla base della propria quota di possesso e con valutazione della propria situazione soggettiva.

Ad esempio se il comune ha stabilito un'agevolazione in favore di chi ha redditi al di sotto di una determinata soglia e un immobile è in proprietà di più soggetti dei quali uno solo ha tali requisiti, lo sconto sull'imposta potrà essere fatto valere solo dal contribuente che possiede i requisiti reddituali previsti dal Comune per fruire dell'agevolazione mentre, nei confronti dei contribuenti che non hanno diritto all'agevolazione, l'imposta verrà determinata senza considerare lo sconto.

Inoltre tra possessori non c'è alcuna solidarietà nel tributo. Pertanto, se uno dei comproprietari non adempie la propria obbligazione, il Comune non potrà richiedere la differenza dovuta agli altri comproprietari.

Le regole della Tasi invece sono diverse in quanto la normativa non menziona le quote di possesso. In altri termini il prelievo Tasi prescinde dalla misura della titolarità degli immobili come accade nella tassa sul prelievo di rifiuti, la Tari. E tra possessori c'è quindi piena solidarietà. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento di tutto o di parte del tributo dovuto da parte di uno dei comproprietari, il Comune ha il diritto di rivolgersi per l'intero importo verso gli altri.

Differenze emergono anche per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'imposta. Come sottolinea l'Agefis, l'Associazione Geometri Fiscalisti, se infatti nell'IMU ciascun proprietario è tenuto al calcolo del tributo sulla base della propria posizione contributiva, nella Tasi la disciplina per il calcolo dell'imposta è una sola e, pertanto, le agevolazioni soggettive, secondo un'interpretazione strettamente letterale, non dovrebbero applicarsi. Ciò crea diversi problemi per la determinazione dell'imposta per quegli immobili in comproprietà tra piu' soggetti, dei quali uno solo ha diritto a fruire delle agevolazioni del Comune. Dato che l'obbligazione Tasi è unica le agevolazioni dovrebbe o estendersi a tutti i comproprietari oppure escludersi per tutti.

Si tratta di una interpretazione tuttavia inaccettabile da un punto di vista costituzionale, perché sarebbero violati i termini di parità e di trattamento di capacità contributiva. Pertanto, nonostante il tenore letterale della norma, anche la Tasi dovrà essere pagata da ciascun soggetto passivo sulla base della specifica situazione contributiva personale, come accade nell'Imu. Sullo stesso bene pertanto le aliquote potranno essere diverse in funzione di quanto stabilito dal Comune. 

Utile anche ricordare che la solidarietà nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria sussiste solo soggetti i possessori e detentori dall'altro, mentre non sussiste tra detentori e proprietari. In altri termini la quota non pagata dall'inquilino non può essere richiesta al proprietario. E se il possessore paga, per errore, tutta la Tasi dovuta complessivamente per l'immobile, non libera il detentore dal pagamento dall'obbligo di versare la sua quota (che com'è noto oscilla tra il 10 ed il 30% del tributo). 

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Zedde

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Pensioni

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Fisco

Tasi 2014, terreni agricoli esenti ma i fabbricati rurali pagano

Sabato, 11 Ottobre 2014
I fabbricati rurali abitativi seguono la medesima disciplina applicabile per le normali case di abitazione. Il proprietario dovrà verificare le aliquote le agevolazioni previste dal Comune per l'abitazione principale.

Kamsin La Tasi deve essere pagata anche dai proprietari di fabbricati rurali mentre i terreni agricoli ne sono espressamente esclusi. E' quanto si desume dall'articolo 1, comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013). Secondo la legge dunque i terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi ma scontano l'Imu con le modalità indicate dal decreto legge 201/2011 e successive modifiche.

Parimenti sono esclusi  dal pagamento del tributo i terreni edificabili dato che, a seguito delle precisazioni fornite dal ministero dell'Economia, si applica in loro favore quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del DL 201/2011 secondo il quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap) sui quali persiste l'esercizio dell'attività agricola.

I fabbricati agricoli invece sono sottoposti al tributo anche se con regole diverse. I proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale godono di una particolare agevolazione secondo la quale non possono essere chiamati a pagare in nessun caso una aliquota superiore all'1 per mille. Al Comune è quindi inibita qualsiasi aumento al di sopra di tale soglia. I proprietari dovranno comunque controllare le delibere in quanto il Comune può aver fissato una aliquota inferiore o può aver deciso di esentare tali beni dall'imposta.

I fabbricati rurali ad uso abitativo non godono invece di alcun beneficio e scontano quindi la nuova imposta in modo ordinario. È lasciato infatti ai Comuni il potere di manovrare l'aliquota Tasi la cui soglia massima non può superare il 2,5 per mille sino ad azzerarla. In tal caso quindi i proprietari dovranno verificare le aliquote fissate dal Comune per le abitazioni principali (e le eventuali detrazioni). In altri termini l'immobile rurale nel quale il proprietario risiede anagraficamente sconterà la Tasi con le agevolazioni previste per le abitazioni principali. Se il Comune non ha provveduto ancora all'invio delle delibere, la Tasi è dovuta con aliquota base all'1 per mille entro il prossimo 16 Dicembre.

È utile anche ricordare che le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola per un numero di giornate annue superiore a 100 sono considerati fabbricati strumentali e dunque seguono le relative regole con l'aliquota massima dell'1 per mille. Qualora il fondo rustico sia concesso in affitto per i fabbricati rurali la Tasi è dovuta dell'affittuario una percentuale fissata dal Comune dal 10 al 30 per cento.

guidatasi
Zedde

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