Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Pensioni, Ok alla reversibilità ai nipoti maggiorenni inabili
Giovedì, 09 Maggio 2024L’Inps recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022. La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico dei nonni.
Tasi 2014, così il pagamento in caso di separazione o divorzio
Giovedì, 09 Ottobre 2014Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'assegnatario dell'immobile in caso di divorzio o separazione legale tra i coniugi è l'unico tenuto al pagamento dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e le eventuali detrazioni. Ma i Comuni hanno dato indicazioni diverse.
Kamsin Il coniuge assegnatario dell'immobile, essendo titolare (anche ai fini TASI) del diritto reale di abitazione. Da ciò consegue che egli, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della TASI con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni, eventualmente previste, per l’abitazione principale. E' quanto ha indicato il MEF nelle Faq pubblicate il 4 giugno scorso sul sito del Dipartimento delle finanze (risposta n. 22).
Si tratta tuttavia di una interpretazione che non ha convinto molti Comuni che hanno, infatti, fornito indicazioni diverse ai contribuenti. Questi pertanto dovranno adeguarsi al fine di evitare sanzioni e contenziosi.
La disciplina della nuova tassa sui servizi indivisibili, infatti, non ripropone la medesima disposizione prevista in ambito IMU che stabilisce l’esonero del coniuge non assegnatario dagli obblighi di versamento.
In ambito TASI, infatti, da un lato, non si rinviene alcuna norma che prevede che il soggetto passivo sia l’assegnatario dell’immobile, dall’altro, nei confronti di tale soggetto non è normativamente riconosciuto alcun diritto di abitazione. Quindi a differenza dell’IMU, il cui perimetro applicativo è limitato al possessore dell’immobile (a titolo di proprietà o altro diritto reale), il presupposto impositivo della TASI si verifica con la detenzione a qualsiasi titolo dell’immobile. Il tributo, pertanto, incide anche sull’utilizzatore, a prescindere dall’esistenza di un titolo formale che ne legittimi l’occupazione (contratto di locazione, comodato, etc.).
L'art. 1, comma 681, della legge 147/2013, prevede infatti che in presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, “l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo”. Da ciò consegue che entrambi i coniugi sarebbero chiamati a pagare l'imposta.
Questa impostazione porta a due risvolti pratici. Se l'immobile è in comproprietà tra i soggetti separati o divorziati, contrariamente a quanto affermato dal MEF, l'imposta dovrà essere calcolata da entrambi i soggetti con l'aliquota dell'abitazione principale è ripartita poi tra i due in base alle quote di proprietà. Con le medesime percentuali va poi spalmata l'eventuale detrazione, salvo diversa disposizione regolamentare del Comune. In altri termini i coniugi pagano entrambi in base alle rispettive quote di possesso applicando l'aliquota per l'abitazione principale e, se prevista, l'eventuale detrazione viene ripartita sempre in ragione delle percentuali di proprietà (a meno di una diversa regolamentazione comunale).
Se l'immobile è invece interamente di proprietà del coniuge non assegnatario questi sarà tenuto a versare l'imposta nella misura prevista dal Comune, cioè in una misura oscillante tra il 70 il 90 per cento, e nella stessa percentuale gli compete la detrazione. La rimanente parte del tributo sarà invece a carico dell'assegnatario cui spetta la detrazione sempre nella stessa misura. Entrambi dovranno applicare le aliquote per l'abitazione principale.
In definitiva i contribuenti dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dai Comuni in materia per evitare possibili contenziosi. Infatti le indicazioni delle Finanze sono solo una trasposizione delle regole applicate dell'Imu, che tuttavia, da un punto di vista normativo, non possono trovare conforto nella disciplina sulla Tasi; e per questa ragione molti comuni non le hanno applicate.
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Zedde
Turismo, Via libera all’esonero contributivo. Domande entro il 30 giugno
Lunedì, 13 Giugno 2022I chiarimenti in un documento dell’Inps. L’incentivo spetta sulle assunzioni a tempo determinato tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022 per un massimo di tre mesi. In caso di conversione a tempo indeterminato di un rapporto precario l’incentivo spetta per sei mesi.
Pensioni, Torna la pace contributiva. Domande entro il 31 dicembre 2025
Mercoledì, 29 Maggio 2024I chiarimenti in un documento dell’Inps. Riscattabili i vuoti contributivi tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 sino ad un massimo di cinque anni in aggiunta a quelli eventualmente già riscattati con il dl n. 4/2019.
Anticipo Tfr, fino a 1500 euro in più in busta paga dall'anno prossimo
Mercoledì, 08 Ottobre 2014Resteranno fuori dall'operazione i lavoratori che hanno già deciso di destinare il proprio TFR ai fondi pensionistici complementari a meno che tale opzione non sia stata già indicata dal contratto collettivo di categoria che ha istituito il Fondo.
Kamsin Stipendio più succulento dal prossimo mese di febbraio. È questo l'effetto dell'operazione anticipo TFR che il governo intende varare entro fine anno in occasione della prossima legge di stabilità 2015. Il progetto infatti secondo, quanto riportano le agenzie di stampa, non è stato affatto abbandonato dall'esecutivo.
La proposta sarà su base volontaria. Ciascun lavoratore, sia del settore privato che di quello pubblico, potrà decidere se ricevere l'anticipo del TFR maturato nell'anno precedente. Potrà poi scegliere se spedire in un'unica tranche nella busta paga tutto l'ammontare maturato nell'anno precedente oppure se distribuirlo lungo l'arco di 12 mesi. Nel primo caso il TFR verrà pagato dall'impresa nel mese di febbraio; e in tal caso, supponendo un trasferimento totale e non parziale, per le retribuzioni intorno ai 15mila euro scatterebbe una dote netta intorno agli 800 euro, dote che raggiungerebbe i 1500 euro per coloro che hanno una retribuzione annua lorda superiore ai 30 mila euro.
Secondo quanto si apprende da fonti vicino a Palazzo Chigi, al momento resteranno fuori dall'operazione i lavoratori che hanno già deciso di destinare il proprio TFR ai fondi pensionistici complementari a meno che tale opzione non sia stata già indicata dal contratto collettivo di categoria che ha istituito il Fondo.
La proposta è costo zero per le imprese perché nel meccanismo indicato dai tecnici di via XX Settembre l'erogazione della somma verrebbe finanziata attraverso un apposito "Fondo anticipo TFR" creato dalle banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti; oppure solo dagli intermediari finanziari previo un accordo da raggiungere con Abi. Per il governo si tratta di una precisazione importante dopo gli scudi sollevati da Confindustria che temeva una forte riduzione nella liquidità delle imprese per far fronte al pagamento delle somme ai lavoratori.
Nella bozza dei tecnici del governo infatti si precisa che le "aziende continuano ad operare come oggi senza alcuna modifica dei loro costi né dell'esborso finanziario versando, come prevede l'attuale normativa, il TFR all'Inps (le imprese con oltre 50 dipendenti) o versandolo ad un fondo integrativo o seguitandolo ad accantonare in bilancio (imprese con meno di 50 addetti)".
Nella proposta del governo il ruolo delle banche sarà, come anticipato, fondamentale. I tecnici hanno ipotizzato due strade. La prima prevede la costituzione di un fondo ad hoc con la partecipazione degli istituti e della Cassa Depositi e Prestiti; l'altra prevede invece un accordo con le banche in base al quale il prestito si è erogato dagli istituti di crediti garantiti a loro volta dalla Cassa depositi e prestiti a sua volta garantita dal fondo di garanzia presso l'Inps. Nelle bozze i tecnici sottolineano, peraltro, come tale fondo possa finanziarsi sul mercato e dunque attingere direttamente alle risorse della Banca centrale europea.
Zedde