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Agricoli Autonomi, La contribuzione indebita non è valida ai fini pensionistici

 

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Agricoli Autonomi, La contribuzione indebita non è valida ai fini pensionistici

Bernardo Diaz Giovedì, 14 Ottobre 2021
Agricoli Autonomi, La contribuzione indebita non è valida ai fini pensionistici
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. Decorso il termine di prescrizione i contributi restano acquisiti dall'INPS e non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici.

Niente convalida ai fini pensionistici della contribuzione versata indebitamente alla gestione speciale dei lavoratori agricoli autonomi. Gli interessati possono chiederne la restituzione nell'ordinatio termine di prescrizione (dieci anni) decorso il quale la contribuzione resta definitivamente incamerata dall'Ente di Previdenza e viene perduta. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 152/2021.

L'articolo 12 della legge n. 613/1966 ha previsto che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dall'INPS ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti. Pertanto, come già precisato nella Circolare n. 75/2021 in riferimento ad artigiani e commercianti, la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni non può essere valorizzata ai fini pensionistici. Ciò in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la contribuzione indebitamente versata non ha alcuna validità ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa (ad esempio, cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 25488/2007).

Rimborso entro 10 anni

L'Inps spiega che in tal casi l'assicurato può chiederne il rimborso entro il termine ordinario di prescrizione, 10 anni (decorrenti dalla data di ciascun versamento) salvo sia dimostrato il dolo che impedisce la restituzione di quanto versato. A tal riguardo l'Ente spiega che saranno accolte esclusivamente le istanze di rimborso riferite ad importi per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale, il cui termine decorre dalla data nella quale sono stati effettuati i predetti versamenti. Se il termine è spirato i contributi non dovuti vengono definitivamente incamerati dall'INPS e non potranno essere in alcun modo valorizzati ai fini pensionistici, cioè vanno persi.

Documenti: Circolare Inps 152/2021

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