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Malattia, La permanenza nei centri di salute mentale diventa ricovero ospedaliero

 

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Malattia, La permanenza nei centri di salute mentale diventa ricovero ospedaliero

Paolo Piva Mercoledì, 17 Giugno 2026
Una nuova circolare ridefinisce i confini della "malattia" e del ricovero, adeguando la previdenza alle evoluzioni del Servizio Sanitario Nazionale. Più tutele per i disturbi alimentari, psichici e le dipendenze.

La permanenza presso le comunità terapeutiche per le dipendenze patologiche (fumo, alcol, sostanza stupefacenti eccetera) è equiparata al ricovero ospedaliero ai fini della tutela previdenziale. Pertanto il lavoratore è esentato dalle fasce di reperibilità e gli spetta l’indennità di malattia decurtata di 2/5 (salvo ci siano familiari a carico). Idem per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 65/2026 con la quale ridefinisce le regole per il riconoscimento dell'indennità di malattia e del ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti alla luce dell’evoluzione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il documento, peraltro, spiega che anche i trattamenti programmati in regime ambulatoriale sono assimilabili al day hospital.

Day Hospital

Il primo chiarimento riguarda i trattamenti che possono rientrare nel regime del day hospital. Negli ultimi anni il SSN ha ridotto i ricoveri tradizionali a favore di modelli alternativi, capaci di erogare prestazioni ad alta complessità in tempi ridotti. La circolare stabilisce che, superando le vecchie interpretazioni, l'effettiva incapacità lavorativa legata a trattamenti programmati in regime ambulatoriale complesso dà diritto alla tutela previdenziale ed è equiparata a tutti gli effetti al day hospital. Ciò significa che il lavoratore dipendente ha diritto all’intera retribuzione della giornata di ricovero e non è soggetto al rispetto delle fasce di reperibilità.

I modelli organizzativi che rientrano in questa equiparazione sono:

  • DSA (Day Service Ambulatoriale)
  • Day Surgery
  • MAC (Macro Attività Ambulatoriale Complessa)
  • BIC (Bassa Intensità Chirurgica)
  • PAC (Pacchetto Ambulatoriale Complesso)
  • PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali)

L’Inps spiega, tuttavia, che l’agevolazione non si estende alle «dimissioni protette»: il rientro al domicilio sarà indennizzato come day hospital solo se il lavoratore torna in struttura per accertamenti programmati; gli altri giorni richiederanno la comune certificazione medica di malattia.

Pronto Soccorso e OBI

Novità importanti anche sul fronte delle emergenze. La permanenza prolungata presso il Pronto Soccorso o nelle unità di OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve) viene ufficialmente equiparata al ricovero ospedaliero. Queste strutture, nate per monitorare il paziente ed evitare ricoveri impropri, possono trattenere il cittadino anche per alcuni giorni: un periodo che da oggi presenta le medesime tutele del posto letto in reparto.

Invece le giornate di presenza presso i Centro di Salute Mentale (CSM) per trattamenti terapeutici programmati vengono assimilati ai cicli di cura ricorrenti e quindi indennizzabili come malattia. Solo l'eventuale ospitalità sulle 24 ore, se documentata come ricovero breve, viene equiparata al day hospital.

Strutture Psichiatriche e Comunità Terapeutiche

La vera svolta riguarda la presa in carico di patologie complesse come i disturbi psichici, le tossicodipendenze, l'alcolismo, il gioco d'azzardo. Per queste realtà, la linea di demarcazione tra il ricovero ospedaliero, anche in regime di day hospital, e la malattia comune è la natura sanitaria della struttura. Nello specifico, spiega l’Inps, il requisito sanitario si intende soddisfatto se la struttura sia autorizzata o accreditata dal SSN e garantisca:

  • Presenza di una Direzione Sanitaria e di un'équipe multidisciplinare (medici, psicologi, infermieri, educatori).
  • Presenza continuativa o reperibilità h24 dello psichiatra o del medico responsabile.
  • Istituzione della cartella clinica e del Piano Terapeutico Individuale (PTI).

Ebbene l’Inps spiega che i servizi resi dalle strutture sanitarie, a differenza del passato, sono sempre equiparati al ricovero ospedaliero con ampliamento, pertanto, delle tutele previdenziali per i lavoratori dipendenti che ne fanno ricorso. Si tratta, ad esempio, dei servizi di day service, day hospital o della permanenza in strutture a carattere residenziale (cioè giorno e notte) con attività intensiva sanitaria.

Di converso, se la struttura ha una valenza prevalentemente socio-educativa (priva di cartella clinica e direzione sanitaria), i relativi trattamenti sono equiparati alla malattia comune, richiedendo la normale certificazione medica per il lavoratore.

Centri per i Disturbi Alimentari (DNA)

Anche per i disturbi della nutrizione, quali anoressia e bulimia si applica il medesimo principio: le prestazioni in day service, day hospital o in regime di residenzialità intensiva sanitaria (con cartella clinica e PTI) godono della tutela del ricovero ospedaliero. I trattamenti semiresidenziali o in strutture che non erogano trattamenti sanitari passano sotto la disciplina della malattia comune.

Certificati e Reperibilità

La circolare fissa infine i paletti operativi per i lavoratori per evitare la perdita dell'indennità:

  • Per l'equiparazione al ricovero: Il lavoratore deve presentare all'Inps il certificato di dimissione completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura sanitaria o la comunità.
  • Per l'equiparazione alla malattia comune: (strutture socio-educative o trattamenti semiresidenziali/centri diurni) è obbligatorio presentare l'idonea certificazione medica di incapacità al lavoro.
  • Visite fiscali: Nei casi di equiparazione alla malattia comune (e quindi non al ricovero), permane l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Se il lavoratore sta seguendo il percorso risiedendo nella struttura, le visite di controllo verranno effettuate presso l'indirizzo della comunità o del centro diurno.

Documenti: Circolare Inps 65/2026

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