Ammortizzatori Sociali, La Cig prevale sulla malattia
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
Diversa è la situazione nel caso in cui lo stato di malattia è insorto precedentemente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. In questa circostanza occorre distinguere, dice l'Inps: a) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili (unità produttiva) al quale il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entra in cig dalla data d'inizio della stessa; b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia (sempreché, ovviamente, ne abbia diritto in base alla normativa vigente). A questa regola generale c'è tuttavia una deroga: se l'intervento di cassa integrazione è relativo a una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti a orario ridotto, la cig lascia posto all'indennità economica di malattia che in tal caso dunque prevarrà sulla cassa integrazione.