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Assegni al Nucleo Familiare, sì al contributo anche se la famiglia si trova all'estero

 

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Assegni al Nucleo Familiare, sì al contributo anche se la famiglia si trova all'estero

redazione Domenica, 26 Aprile 2015
Assegni al Nucleo Familiare, sì al contributo anche se la famiglia si trova all'estero
I lavoratori stranieri occupati in Italia hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, anche se i congiunti sono residenti all'estero.

Kamsin L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo i cui congiunti non siano residenti in Italia. Lo ha stabilito il tribunale di Brescia (ordinanza n. 4163/2014 emessa il 13 aprile e pubblicata sul sito inps dell'istituto), ordinando all'Inps ad erogare circa 24 mila euro di assegni arretrati a sei lavoratori titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo.

La Questione. Attualmente l'Inps riconosce l'Anf ai lavoratori cittadini italiani o comunitari con riferimento ai familiari ovunque residenti e a lavoratori extracomunitari con riferimento ai familiari residenti in Italia (salvo che si tratti di paesi con i quali siano vigenti specifiche convenzioni). Il tribunale ha indicato che questa normativa viola quanto disposto dall'art. 11 della direttiva 2003/109/Ce, a norma del quale «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale. Gli stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e  protezione sociale alle prestazioni essenziali».

La direttiva è stata recepita con l'art. 7 del dlgs n. 3/2007 che ha sostituito l'art. 9 del dlgs 286/1998 (il Tu. immigrati), stabilendo (comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può «usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (...), salvo che sia diversamente disposto»; lo stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga, perché essa non può essere ravvisata nell'art. 2 della legge n. 153/1988 (che impone il requisito di residenza ai familiari dei cittadini stranieri), in quanto avrebbe dovuto operare una scelta espressa, successiva e non antecedente alla direttiva e al suo recepimento. Ne consegue, conclude il tribunale, la necessaria disapplicazione della norma dell'art. 2 della legge n. 153/1988 per contrasto con la direttiva 2003/109/Ce, nonché l'ulteriore necessità di disapplicare le determinazioni dell'Inps adottate e di accertare il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in cui i familiari erano residenti all'estero.

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Zedde

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