Assegni Familiari, l'Inps aggiorna i limiti di reddito per il 2016
L'Inps aggiorna i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari per l'anno 2016.
Tale prestazione è infatti differente e di importo inferiore rispetto all'assegno al nucleo familiare: il sistema di determinazione della prestazione risulta legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L'ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale. L'importo risulta fissato in 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 10,21 euro mensili per i pensionati autonomi e gli altri prestatori di lavoro per i quali trova ancora applicazioni all'Istituto, limitato a €1,21 mensili per gli ascendenti ed equiparati dei Piccoli Coltivatori Diretti.
i limiti massimo di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione sono determinati in misura fissa dalla legge 41/86 in relazione al numero e dal tipo dei componenti il nucleo familiare. Inoltre è previsto che gli importi indicati devono essere annualmente aggiornati e aumentati del 10% nelle ipotesi in cui il nucleo familiare è composto da un solo genitore figli ed equiparati, ovvero del 50% quando tra i componenti nucleo familiare per i quali si ha diritto alla prestazione di siamo soggetti dichiarati totalmente inabili. Qualora ricorda ricorrano entrambe le ipotesi, e cioè nei casi in cui si sia in presenza di un solo genitore e di, almeno, un figlio inabile, la maggiorazione del limite reddituale viene portata al 60%. La tavola seguente indica i limiti di reddito per l'erogazione dell'assegno per il 2016.
Per quanto riguarda l'attribuzione del sostegno, in relazione al nuovo importo del trattamento minimo, l'inps precisa che i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risulta fissato in 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.236,94 euro per due genitori ed equiparati.
Il reddito da prendere in considerazione secondo quanto dispone la legge 41/1986, è quello percepito dai componenti il nucleo familiare, escluso il coniuge legalmente ed effettivamente separato, ed è formato dai proventi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1032,91 euro. Resta ovviamente escluso dal suddetto computo quanto viene percepito a titolo di assegno familiare.