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Cassa Covid, Domande prorogate al 31 Ottobre 2020

 

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Cassa Covid, Domande prorogate al 31 Ottobre 2020

Bernardo Diaz Venerdì, 16 Ottobre 2020
Cassa Covid, Domande prorogate al 31 Ottobre 2020
Lo rende noto l'Inps ad illustrazione della novella contenuta nel dl n. 125/2020 sulla proroga dello stato emergenza legato al Covid-19. La nuova deadline riguarda tutte le prestazioni di integrazione salariale in scadenza entro il 30 settembre 2020.
Ok alla proroga al 31 ottobre di tutti i termini d'invio delle domande e dei dati di pagamento (mod. SR41) per tutte le domande di integrazione salariale con causale COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa) in scadenza fino al 30 settembre 2020. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3729/2020 pubblicato ieri in cui illustra la modifica apportata dall'articolo 3 del dl n. 125/2020 (c.d. decreto sulla proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021).

Resta confermato che la domanda di Cig covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa) si presenta a regime, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio della cassa integrazione. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

I nuovi termini

In sede di prima applicazione, il dl Agosto aveva previsto una proroga-sanatoria dei termini, con lo slittamento al 31 agosto dei termini di presentazione delle domande e quelli d'invio dei dati di pagamento in scadenza al 31 luglio, anche se per precedente differimento; e al 30 settembre gli stessi termini in scadenza al 31 agosto. Il decreto legge n. 125/2020 ha previsto un unico nuovo termine al 31 ottobre, entro cui presentare le domande di Cig e operare gli invii dei dati per il pagamento. Il nuovo rinvio precisa l'Inps, si applica sia a termini scaduti entro il 31 luglio 2020, come si evince dalla tabella sottostante, sia i termini scaduti nel mese di agosto per i quali il documento precisa che le domande saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020. Trascorsi inutilmente i termini, il pagamento della Cig e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Istanze per le 9 settimane aggiuntive di Cassa Covid

Il documento Inps spiega, inoltre, che dal 1° ottobre 2020 i datori di lavoro già possono inoltrare la richiesta di ammissione alla seconda tranche di 9 settimane di CIGO, CIGD e ASO ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1 del dl n. 104/2020 a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. Tale ulteriore periodo deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020.

Il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

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Documenti: Messaggio inps 3729/2020

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