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Cassa Integrazione, Ecco quando può essere concessa la Cigo

 

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Cassa Integrazione, Ecco quando può essere concessa la Cigo

Davide Grasso Giovedì, 19 Maggio 2016
Cassa Integrazione, Ecco quando può essere concessa la Cigo
Il Ministero approva il Decreto che fornisce indicazioni relativamente all'esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO.
Ok del Ministero del Lavoro al decreto che disciplina i criteri per l'esame delle domande di Cigo, in attua­zione dell'art. 16, comma 2, del dlgs n. 148/2015. Si tratta del decreto ministeriale numero 95442/2016, in cor­so di pubblicazione in Gazzetta, con il quale si integrano, rispettano alla vecchia normativa, le varie causali che consentono il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria come riformata dal Jobs Act.

A partire dal 1 ° gennaio di quest'anno, la Cigo è concessa dalla sede dell'lnps territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili a impresa o dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. In secondo luogo, precisa i significati di transitorietà, tem­poraneità e non imputabilità, aspetti che devono caratteriz­zare le causali d'intervento.

Il decreto, quindi, individua le fattispecie concrete che integrano le due predette causali, precisandone le ragioni di sospensione o di riduzione attività lavorativa: a) mancanza di lavoro o di commesse (significativa ridu­zione di ordini e commesse); b) crisi di mercato (andamen­to mercato o settore merceolo­gico cui appartiene l'impresa); e) fine cantiere o fine lavoro (brevi periodi di sospensione dell'attività tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi); d) fine fase lavorativa (so­spensione attività di lavora­tori specializzati in attesa di reimpiego); e) perizia di variante e sup­pletiva al progetto (situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non derivante da necessità di variare/ampliare il progetto originario per esigen­ze del committente); f) mancanza di materie pri­me o componenti (deve trattar­si di materie e componenti che sono necessari alla produzione e la carenza non deve essere imputabile all'impresa); g) eventi meteo; h) sciopero di un reparto o di altra impresa (sciopero e pic­chettaggio di maestranze non sospese all'interno della stes­sa impresa oppure sciopero di altre imprese produttivamente collegate); i) incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; j) impraticabilità locali anche per ordine di pubblica autorità (eventi improvvisi e di rilievo, quali terremoti e alluvioni); k) sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pub­blica autorità; i) guasti ai macchinari (cau­sati da evento improvviso e non prevedibile); m) manutenzione straordinaria dei macchinari (revisione e sostituzione di impianti con carattere di urgenze ed ecce­zionalità).

Per ogni cau­sale l'impre­sa dovrà produrre idonea documentazione per accertare la ragione della sospensione/ riduzione dell'attività e «di­mostrare» di poter continuare ad operare sul mercato. Tale relazione è obbligatoria e va allegata alla domanda di Cigo sotto forma di autocertificazio­ne resa ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000. Da segnalare, infine, che la Cigo può essere concessa nelle unità produttive dove sia già in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di contrat­to di solidarietà, a patto che si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superio­re a tre mesi ( eccetto nell'ipote­si di eventi oggettivamente non evitabili). 

I contributi di finanziamento Si ricorda che con il Jobs Act sono stati riformulati i contributi di finanziamento della cassa inte­grazione ordinaria e straordinaria prevedendo una generale riduzione dell'aliquota ordinaria e una rimodulazione del contributo addizionale, secondo logiche e criteri diversi dal passato. L'obiettivo è di far pagare di piu' le imprese che ricorrono a questo strumento e meno alle imprese che non ne fanno ricorso (il cd. meccanismo bonus-malus). 

In particolare si prevede che l'applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non sia più commisurato all'organico dell'impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi sarà crescente in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. La misura del contributo, che viene unificato e vale sia per la Cigo che per la Cigs è pari a: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite appena indicato e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b in un quinquennio mobile. 

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Documenti: Il decreto del Ministero del Lavoro

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