Cassa Integrazione in Deroga, Salgono i contributi per le imprese
Dovrà essere versato un contributo di almeno il 9% della retribuzione per le ore perse. L'indennità può essere concessa per tutti i tipi di rapporto di lavoro relativi agli apprendisti.
In particolare la disciplina in deroga, recata dal Dm 83473/2014 prevale su quella ordinaria del decreto legislativo 148/2015 e, pertanto, per l'accesso alla cassa integrazione in deroga è richiesta un'anzianità di dodici mesi dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda. Anche per gli apprendisti, inoltre, è la disciplina in deroga ad avere la meglio su quella generale: ne sono destinatari gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante alle condizioni e ipotesi indicate nella tavola sottostante. Il Ministero ricorda, tuttavia, che gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante ovvero, pur assunti con contratto professionalizzante, anche nei casi diversi da quelli indicati, possono accedere alla cig in deroga.
Da settembre 2015, le imprese devono pagare il contributo addizionale che può oscillare tra il 9 e 15 per cento anche per la cassa integrazione in deroga e per il conguaglio o richiesta di rimborso all'Inps. Nello specifico si tratta: del 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate, rispetto ai periodi di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti nell'arco di un anno (52 settimane) in un quinquennio; del 12 per cento, oltre le 52 settimane fino a 104 e del 15 per cento oltre tale limite.
Documenti: La Circolare numero 2 del 4 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro