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Coronavirus, Integrazioni salariali estese agli assunti entro il 17 Marzo 2020

 

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Coronavirus, Integrazioni salariali estese agli assunti entro il 17 Marzo 2020

Valerio Damiani Mercoledì, 15 Aprile 2020
Coronavirus, Integrazioni salariali estese agli assunti entro il 17 Marzo 2020
I chiarimenti dopo l'entrata in vigore del DL "Imprese". L'integrazione salariale potrà riguardare i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane.
Anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020 possono beneficiare delle integrazioni salariali stabilite dal DL "Cura Italia" (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga). Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1607/2020 commentando la novella contenuta nell'articolo 41 del Dl 23/2020 (DL "Liquidità") pubblicato in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020. 

I chiarimenti riguardano le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale” previste dagli articoli 19 e 22 del DL 18/2020. Grazie al Dl 23/2020 tali prestazioni potranno essere erogate anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 (anziché 23 febbraio 2020) risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Nulla è innovato rispetto agli altri requisiti. In particolare l'integrazione salariale potrà riguardare i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane.

Domande

L'Inps spiega che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.  Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del documento (14/4/2020).

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