Strumenti

  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti
navigation
PensioniOggi.it

Fondo Garanzia TFR, Pagamenti solo su conto corrente bancario

 

  • Home
  • Notizie
  • Strumenti
  • Forum
  • Guide

Fondo Garanzia TFR, Pagamenti solo su conto corrente bancario

Nicola Colapinto Martedì, 04 Agosto 2020
Fondo Garanzia TFR, Pagamenti solo su conto corrente bancario
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Stop alle modalità di trasmissione delle quietanze da parte delle Banche convenzionate al fine del tempestivo esercizio dell’azione di surroga.
Semplificate le modalità di pagamento e di surroga delle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia sul TFR. Il pagamento delle somme di TFR potrà avvenire esclusivamente sul conto corrente bancario del beneficiario e non si dovrà più attendere la trasmissione delle quietanze da parte delle Banche convenzionate al fine del tempestivo esercizio dell’azione di surroga. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3008/2020 pubblicato l'altro giorno dall'ente di previdenza ad illustrazione della novella contenuta nell'articolo 97 del DL 34/2020 (DL "Rilancio") convertito con legge 77/2020.

Fondo TFR

I chiarimenti riguardano le modalità di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'Inps dall'articolo 2 della legge 297/1982 con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del Tfr stesso spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. L'articolo 97 del citato DL 34/2020 confermando che i pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla richiesta ha soppresso il previgente riferimento al fatto che tale richiesta provenga dall’interessato e ha disposto che gli stessi pagamenti siano effettuati esclusivamente mediante accredito sul conto corrente del beneficiario con superamento delle previgenti modalità di accredito della prestazione (contanti, assegno circolare, libretto nominativo, conto corrente).

Stop alle quietanze

Aseguito della predetta modifica l'Inps spiega che la domanda di pagamento deve contenere, pertanto, obbligatoriamente l'IBAN del conto corrente intestato al beneficiario della prestazione e che non è più necessaria la preventiva acquisizione della quietanza che il lavoratore doveva rilasciare presso lo sportello bancario al fine di poter surrogare il Fondo di Garanzia nei confronti del datore di lavoro insolvente. Quest'ultima è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982.

Va ricordato, inoltre, che il succitato articolo 97 ha previsto, in relazione alle somme pagate dal fondo, che questo sia surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante non solo sul patrimonio dei datori di lavoro, come previsto in passato, ma anche degli eventuali condebitori solidali.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio inps 3008/2020

Torna in alto
Strumenti
  • Calcola la Data di Pensionamento
  • Calcola l'Importo della Pensione (AGO)
  • Calcola l'Importo della Pensione (Enti Locali e Sanita')
  • Calcola l'Importo della Pensione per i dipendenti statali
  • Calcola la Pensione nella Gestione Separata Inps
  • Calcola i Contributi Volontari
  • Calcola il TFS
  • Calcola l'Ape sociale
  • Calcola la Naspi
  • Calcola la RITA, la rendita Integrativa anticipata
  • Calcola la Pensione Netta
  • Controlla se Entri nella 9^ salvaguardia
  • Calcola il Riscatto e la Ricongiunzione
  • Vai a tutti gli Strumenti

Copyright ©2025 Pensioni Oggi