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Indennizzi Covid, 600 euro anche ai lavoratori a tempo determinato del turismo

 

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Indennizzi Covid, 600 euro anche ai lavoratori a tempo determinato del turismo

Vittorio Spinelli Lunedì, 27 Luglio 2020
Indennizzi Covid, 600 euro anche ai lavoratori a tempo determinato del turismo
Pubblicato il Decreto interministeriale che estende l'indennità ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Si ampliano le categorie beneficiarie dell'indennizzo covid da 600 euro mensili. Ne potranno fare richiesta, infatti, anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali privi della qualifica di stagionali. Lo stabilisce il Decreto Interministeriale Lavoro-Economia 13 luglio 2020 tramite un finanziamento di 326,4 milioni di euro a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Ammessi anche i non stagionali

Il provvedimento garantisce  un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, pur non essendo stagionali, hanno lavorato in ciascun anno dell'ultimo biennio a tempo determinato senza risultare beneficiari dei precedenti indennizzi covid-19.

Nello specifico è stabilita l'erogazione di un'indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori che posseggano cumulativamente i seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in discussione, di pensione e di rapporti di lavoro dipendente.

Il beneficio non è cumulabile con altri indennizzi covid, con il reddito di emergenza, con il reddito di cittadinanza nè con i trattamenti di integrazione salariale con causale covid. L'erogazione dell'indennità è demandata all'Inps che provvederà al monitoraggio delle domande e delle risorse disponibili.

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Documenti: Decreto Interministeriale 13 Luglio 2020

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