Lavoro Domestico, Come si pagano le ferie non fruite e l'indennità sostitutiva del preavviso
I chiarimenti in un documento dell'INPS. I contributi sulle ferie non fruite dai domestici e quelli sull'indennità di mancato preavviso si pagano insieme all'ultimo periodo lavorato.
Il versamento
Per entrambe le voci l'INPS ha reso operativa sin dal 2013 una specifica funzione nell'ambito del "Portale dei Pagamenti", che permette di versare i contributi relativi ai periodi mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti domestici cessati. La funzione tiene conto di una duplice data di cessazione dell'obbligo contributivo: la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui è terminata la prestazione lavorativa); la seconda, successiva a quella giuridica, coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo all'indennità sostitutiva (data fine obbligo contributivo). Sia le ferie non fruite (e quindi monetizzabili) e i giorni di mancato preavviso hanno carattere retributivo e, pertanto, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi contributi da effettuare insieme all'ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Esempio
Colf licenziata senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate. Il datore di lavoro deve calcolare settimane e ore retribuite, per generare il documento di pagamento. Esempio per un rapporto di 24 ore settimanali, anzianità di servizio di due anni e data cessazione al 27 giugno 2020. La lavoratrice ha diritto a 15 giorni d'indennità per mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie non fruite. Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la cessazione, sul «Portale dei Pagamenti» indica i 15 giorni di calendario di preavviso (tre settimane: dal 28 giugno al 12 luglio 2020) e genera due avvisi «pagoPA»:
- 2°/2020 (contenente anche le ore di ferie non fruite): 312 ore lavorate (24h x 13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
- 3°/2020 (per le tre settimane di mancato preavviso): 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso). Le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, sono indicate nella causale pagamento con lettera «P».
Documenti: Messaggio Inps 2330/2021