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Lavoro, Ok allo Sgravio contributivo triennale dopo l'alternanza

 

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Lavoro, Ok allo Sgravio contributivo triennale dopo l'alternanza

Bernardo Diaz Martedì, 11 Luglio 2017
Lavoro, Ok allo Sgravio contributivo triennale dopo l'alternanza
L'Inps detta le istruzioni applicative sullo sgravio contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono i giovani provenienti da percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Via libera allo sgravio contributivo sulle assunzioni di giovani al termine dell'alternanza scuola lavoro. L'Inps ha diffuso con la Circolare 109/2017 il modulo per fare richiesta dell'incentivo che stabilisce l'esonero dai contributi nel limite massimo di euro 3.250 annui (270,83 a mese), per la durata di tre anni, sulle assunzioni anche in apprendistato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Lo sgravio è stato introdotto dalla legge Bilancio 2017, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile e consiste dell'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.

L'incentivo spetta solo ai datori di lavoro privati: sia imprenditori e sia non imprenditori (studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato ecc.) a condizione che vengano assunti, anche con rapporto di apprendistato, o di trasformazioni a tempo indeterminato, operate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore che li assume attività di alternanza scuola-lavoro in misura pari, alternativamente, ad almeno uno dei seguenti limiti: a) 30% delle ore di alternanza (art. 1, comma 33, legge n. 107/2015); b) 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del dlgs n. 226/2005; c) 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al dpcm 25 gennaio 2008; d) 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza in percorsi universitari. 

L'incentivo spetta pure in presenza di periodi di apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, quelli riguardanti gli operai del settore agricolo e le assunzioni effettuate con contratto a chiamata (job on cali). L'assunzione/trasformazione deve avvenire nei sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

L'esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti alle aree svantaggiate nè con gli incentivi "Occupazione Sud" e "Occupazione Giovani" recentemente confermati.

Il beneficio

L'incentivo è pari ai complessivi contributi a carico dei datori di lavoro (esonero), eccetto i premi Inail, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata è pari a 36 mesi a partire da quello di assunzione/trasformazione e va fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens), a partire da questo mese di luglio (presentazione entro 31 agosto). Per l'eventuale sgravio spettante sulle assunzioni effettuate da gennaio a giugno, il conguaglio è possibile su una delle denunce Uniemens di luglio, agosto e settembre. Nella gestione delle domande sarà data priorità ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni tra il 1° gennaio e il 10 luglio 2017: le istanze pervenute nei prossimi 15 giorni (cioè entro il 25 luglio), saranno elaborate in base all'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Viceversa, le istanze relative ad assunzioni effettuate a partire dall'11 luglio saranno elaborate in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.  

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Documenti: Circolare Inps 109/2017

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