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Stagionali, i Ccnl derogano al termine

 

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Stagionali, i Ccnl derogano al termine

Valerio Damiani Martedì, 16 Marzo 2021
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I Ccnl possono individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali per le quali valga la deroga sui vincoli dei rapporti a termine.
La contrattazione collettiva di settore possono continuare ad individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali per le quali valga la deroga sui vincoli dei rapporti a termine. Lo rende noto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 413/2021 in risposta a due quesiti posti dalle associazioni di categoria.

Nello specifico all'Inl era stata chiesta la conferma che le deroghe alla disciplina del contratto a termine previste per le attività stagionali trovano applicazione anche alle ipotesi di stagionalità individuate dal Ccnl; la possibilità di assumere con contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che hanno, nell'anno solare, periodi d'inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

Contratti a termine

L'Ispettorato conferma i precedenti orientamenti già espressi dal Ministero del Lavoro (interpelli n. 15/2016 e n. 6/2019) secondo i quali è possibile per la contrattazione collettiva d'individuare ulteriori ipotesi di stagionalità aggiuntive a quelle del dpr n. 1525/1963. L'articolo 21, co. 2 del dlgs n. 81/2015, infatti, stabilisce deroghe alla disciplina dei contratti a termine (es. sulle proroghe e rinnovi, sulla disciplina dei cd. stop and go, sui limiti quantitativi) "nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525". Ebbene, precisa l'Inl, il rinvio a quest'ultimo dpr è stato fatto in attesa del decreto che deve individuare le attività stagionali e non anche delle altre ipotesi d'esclusione previste dalla contrattazione collettiva a cui, come in passato, è data facoltà di «integrare» il quadro con le norme.

Contratti a tempo indeterminato

L'Inl risponde positivamente, infine, alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato. Secondo l'Ispettorato, infatti, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

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