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Pensioni, così le regole per ottenere il supplemento
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Pensioni, così le regole per ottenere il supplemento

Paolo Ferri Sabato, 04 Aprile 2015
Il Supplemento è un incremento della propria pensione che viene liquidato a coloro che hanno effettuato il versamento di contributi anche in periodi successivi alla data di decorrenza di percezione del trattamento pensionistico.

Kamsin Con le ultime riforme è oggi possibile, per un pensionato a carico della previdenza pubblica, continuare tranquillamente a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la prima pensione. Ma cosa succede ai contributi versati durante questo periodo? Anche se si tratta di pochi contributi, magari solo sei mesi, per fortuna queste somme non vengono perse. Anzi. Possono dare luogo ad una ulteriore fetta di rendita, seppur di piccola entita', che si aggiunge a quella già liquidata in via principale.

Quando si può chiedere il supplemento? Nella previdenza pubblica esistono due termini per poterlo chiedere. Il primo è il termine ordinario ed è pari a cinque anni dalla decorrenza della pensione principale. Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato successivamente a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. 

Il lavoratore ha inoltre la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta anche una ulteriore condizione: e cioè che abbia raggiunto l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento. Questo requisito è sempre soddisfatto se la prestazione principale ottenuta dal lavoratore è un trattamento di vecchiaia; mentre potrebbe non essere soddisfatto qualora il lavoratore sia andato in pensione con una prestazione di anzianità (oggi denominata pensione anticipata).

Perciò, tornando all' esempio, chi è andato in pensione nel 2014 potrà chiedere il supplemento, per una sola volta, a partire dal 1° gennaio 2016 a condizione però di avere 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi se lavoratrice dipendente o 66 anni e 1 mese se lavoratrice autonoma). Naturalmente un secondo supplemento potrà essere ottenuto dopo 5 anni cioè dal 1° gennaio 2021, trascorso il termine ordinario.

Nella gestione separata i supplementi possono essere liquidati sempre a prescindere del compimento dell'età pensionabile di vecchiaia. La liquidazione dunque può essere chiesta, per una sola volta, rispettando il termine di due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento e poi dopo 5 anni.

seguifb

Zedde

A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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Riforma Pensioni, Baretta conferma: piu' flessibilita' entro fine anno

Redazione Sabato, 04 Aprile 2015
"Servono degli aggiustamenti alla Riforma Fornero come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima"

Kamsin Prelievo di solidarietà sugli assegni più alti e flessibilità in uscita. Il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, promuove due punti cardine della svolta previdenziale annunciata dal presidente Inps in una intervista rilasciata oggi al Quotidiano Nazionale.

Boeri sta proseguendo nell'operazione trasparenza: ora è toccato ai ferrovieri vedere pubblicati i conti previdenziali della categoria. La valenza politica è forte... «Assolutamente sì. Sì consente ai cittadini di avere un rapporto diretto con l'Inps, sulla scia di quello che sta facendo anche il governo».

C'è il rischio di alimentare un sentimento negativo verso alcune categorie?
«Al contrario. La trasparenza è uno strumento di democrazia e consente di avere gli elementi per andare a correggere eventuali storture. Bisogna farsi carico delle conseguenze, questo è fuori discussione...».

Ad esempio applicando il contributo di equità che propone Boeri? «Dipende dalle soglie perché vanno tutelate le pensioni medio-basse. Bisogna intervenire non a tabula rasa ma solo in quelle situazioni in cui sono state percepite pensioni con un valore superiore ai contributi versati. Questo è un criterio molto corretto e di equità. L'operazione è buona ma bisogna poi vedere come applicarla».

Quale potrebbe essere una soglia ragionevole? «Su questo va fatta una discussione con una responsabilità collettiva sia delle istituzioni sia del governo».

Dopo la cura Fornero il sistema pensioni richiede altre medicine? «La struttura di fondo c'è ed è quella delle riforme fatte in questi anni. Servono però degli aggiustamenti, come la flessibilità in uscita. Consentire cioè ai lavoratori di non essere inchiodati a all'asticella fissata dalla Fornero, che ormai è tra i 66 e i 67 anni, ma di poter uscire qualche anno prima con un assegno ridotto".

Lasciare libertà di scelta è prioritario, anche tenendo conto dell'esigenza di un ricambio del mix generazionale nel mondo del lavoro». A che punto siamo? «Poletti ci sta già lavorando con il contributo attivo dell'Inps. Mi auguro che sulla flessibilità in uscita si possano prospettare ipotesi in tempi brevi».

Boeri propone anche una sorta di reddito minimo per gli over 55 governo ci sta pensando? «E un tema controverso. Bisogna evitare di depotenziare l'intervento a favore della costruzione di soluzioni  occupazionali, la parte assistenziale deve essere limitata all'emergenza vera e propria».

Si torna a parlare di spending review. Nella previdenza ci sono ancora sacche di privilegio sulle quali agire? «Il concetto privilegio è sul valore complessivo della pensione. Pensioni alte o altissime richiedono un intervento per ristabilire il massimo dell'omogeneità possibile tra le diverse situazioni. Ma è un tema che va affrontato con estrema delicatezza».

seguifb

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Pensioni, anche i sarcerdoti lavoreranno 4 mesi in piu' dal 2016

Gianfranco Curro' Sabato, 04 Aprile 2015
Anche i sacerdoti iscritti al Fondo Clero subiranno dal prossimo 1° gennaio 2016 l'adeguamento alla speranza di vita di 4 mesi. E' l'effetto della legge 122/2010.

Kamsin Dal primo gennaio 2016 anche l'età di accesso alla pensione degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica subiranno un aumento secco di altri quattro mesi. Così ha disposto la Circolare Inps 63/2015 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014.

Com'è noto i trattamenti erogati dal Fondo, stante la sua particolare natura, non sono stati interessati dalla riforma pensionistica Monti/Fornero destinata all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della stessa ma al Fondo è applicabile comunque la disciplina dedicata alla speranza di vita. Secondo l'Inps la speranza di vita è un provvedimento a carattere generale, valido per tutte le forme di previdenza (quindi non solo quelle sostitutive ed esclusive dell'AGO) ma dalla manovra anticrisi del 2009, il decreto 78, in seguito ritoccato dalla legge 122/2010.

Per ottenere la pensione di vecchiaia sarà dunque necessario raggiungere i 68 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi oppure 65 anni e 7 mesi unitamente a 40 anni di contributi. Il Fondo, infatti, non eroga un trattamento pensionistico indipendente dall’età anagrafica come invece accade nelle forme previdenziali dell'AGO (ai sensi di quanto previsto dall'art 42 della legge 488/1999). Una volta raggiunti questi requisiti la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo.

Il Fondo Clero. Gli iscritti al Fondo sono i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica. Il Fondo, che ha una peculiarità importante, poiché non è incompatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa, ha come finalità quella di gestire gli obblighi contributivi degli iscritti e di provvedere alla liquidazione delle prestazioni degli stessi, assicurando loro, al contempo, la tutela previdenziale. 

Per poter far parte del Fondo in questione, è richiesta la cittadinanza italiana e la residenza nel nostro Paese, tranne nel caso in cui i soggetti interessati siano sacerdoti italiani impegnati in missioni all’estero oppure sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia. Oltre alla prestazione di vecchiaia il Fondo eroga la pensione di invalidità che viene concessa nel caso in cui l’assicurato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, oltre ovviamente ai requisiti sanitari; la pensione ai superstiti invece spetta ai familiari aventi diritto di colui che possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versati al Fondo, al momento del decesso. La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo; tale somma, trattenuta sulla pensione, viene devoluta a favore del Fondo stesso.

seguifb

Zedde

Gianfranco Curro' - Patronato Acli

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Pensioni, l'assegno al figlio che prosegue gli studi spetta sino a 26 anni

Paolo Ferri Sabato, 04 Aprile 2015
Chiarimenti per i figli iscritti agli istituti tecnici superiori equiparati ai corsi di laurea. Il diritto all'assegno spetta non oltre il 26° anno di età.

Kamsin La legge riconosce il diritto alla pensione ai superstiti ai figli che si trovino in determinate condizioni (età, convivenza, mantenimento, inabilità, attività lavorativa). Nel caso del figlio minore, il diritto sussiste a prescindere da ogni altra eventuale ulteriore condizione e cessa al compimento del diciottesimo anno di età, a meno che non prosegua negli studi.

In altri termini, il figlio orfano diventato nel frattempo maggiorenne  non inabile  potrà continuare a percepire l'assegno solo se iscritto a una scuola media o professionale entro il limite di età dei 21 anni, oppure se iscritto all'università per la durata legale del corso di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni di età.

Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, il D.1. n. 7 del 2007 ha previsto la creazione degli Istituti tecnici superiori. Questi offrono una specifica offerta formativa non universitaria finalizzata a rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

I percorsi Its normalmente durano quattro semestri e richiedono, quale titolo di accesso, il diploma di istruzione secondaria superiore. Per particolari figure, essi possono avere anche durata superiore, nel limite massimo di sei semestri. Al termine del percorso scolastico vengono riconosciuti crediti formativi universitari e viene rilasciato il diploma di tecnico superiore, valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e all'esame di Stato per le varie professioni.

Vista la natura non universitaria di questi corsi, si è posta in più sedi la questione interpretativa se i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori possano essere equiparati ai titoli universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Recependo un parere del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, l'Inps ha chiarito che l'iscrizione agli Its debba essere equiparata all'iscrizione a corsi universitari e come tale è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti.

In ogni caso, precisa l'istituto, la qualifica di studente universitario si perde con il conseguimento del diploma Its nei limiti di durata del percorso previsto dal bando, e comunque al compimento del 26° anno di età in caso di iscrizione a un successivo corso di laurea o perfezionamento.

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A cura di Paolo Ferri, Patronato Acli

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Pensioni, Parente (Pd): a breve partirà il censimento online degli esodati

Eleonora Accorsi Venerdì, 03 Aprile 2015
La Sottocommissione Esodati di Palazzo Madama procederà all'acquisizione dei dati del censimento al fine di studiare e proporre ulteriori interventi in materia di salvaguardia.

Kamsin "Il censimento dei lavoratori esodati esclusi dalle attuali sei tutele varate dal Parlamento sarà a disposizione sul sito del senato entro pochi giorni". Lo ricorda in una nota la titolare della Sottocommissione Esodati di Palazzo Madama, Annamaria Parente (Pd).

Com'è noto si tratta di un'indagine online - concordata con i Comitati degli esodati - con lo scopo di accertare quanti siano numericamente i lavoratori rimasti attualmente esclusi dai sei provvedimenti di salvaguardia e sarà la base per procedere ad un ulteriore intervento in materia.

La bozza del censimento è stata già diffusa in anteprima dai lavoratori che hanno preso parte all'incontro con la Sottocommissione Esodati presso la Commissione Lavoro di Palazzo Madama nei giorni scorsi. Il documento chiede ai lavoratori la compilazione di un questionario volto a comprendere le cause che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro; l'esatta data di cessazione del rapporto di lavoro; l'eventuale prosecuzione di attività lavorativa (autonoma o subordinata) successivamente alla cessazione dal lavoro con le retribuzioni maturate. 

Una ulteriore sezione della scheda è destinata a comprendere la situazione contributiva del lavoratore alla data attuale con l'indicazione della (eventuale) contribuzione volontaria e di quella figurativa maturata.

Dovrebbe restare facoltativa, invece, la compilazione del campo dedicato alla situazione reddituale del nucleo familiare del lavoratore, un punto sul quale si era battuta la Rete dei Comitati. Dal canto loro i Comitati, nonostante le aperture del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e del Presidente dell'Inps, Tito Boeri, ad una revisione della Legge Fornero entro fine anno, continuano a restare scettici. Secondo i Comitati è necessario piuttosto garantire un'estensione dei termini per la fruizione delle salvaguardie utilizzando, eventualmente, i denari del Fondo Esodati rimasti inutilizzati.

La bozza del questionario

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Riforma Pensioni, alla Camera arriva il ddl sulla quota 100. Ecco le misure

Davide Grasso Venerdì, 03 Aprile 2015
E' stato depositato in Commissione Lavoro il disegno di legge che intende introdurre il pensionamento con la cd. quota 100 a partire dal 1° gennaio 2016.

Kamsin In pensione a partire da 62 anni e 38 di contributi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2021. E senza riduzioni sull'assegno. E' questa la sintesi della proposta di legge presentata ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati da Cesare Damiano e Maria Luisa Gnecchi (Pd). Si tratta della cd. quota 100, un'iniziativa che sino ad oggi era stata anticipata solo a "voce" dallo stesso Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, e che ora viene tradotta in un progetto di legge ufficiale (il ddl 2945).

I contenuti. L'idea parte tuttavia dal presupposto di ripristinare - ai fini della maturazione di un diritto a pensione - del meccanismo delle quote, cioè della somma dell'età anagrafica del lavoratore unitamente ad un requisito contributivo, come accadeva prima della Riforma Fornero. Il provvedimento si rivolge sia ai lavoratori dipendenti che autonomi iscritti alla previdenza pubblica che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2021.

Nello specifico il ddl consente l'uscita in presenza di un'età anagrafica minima di 62 anni e 35 anni di contributi piu' il contestuale perfezionamento della quota 100 valore determinato, per l'appunto, tramite la somma di età anagrafica e di quella contributiva. A conti fatti questo valore potrebbe essere centrato con 62 anni e 38 anni di contributi; con 63 anni e 37 di contributi; con 64 anni e 36 di contributi o ancora con 65 anni e 35 di contributi (si vedano le caselle in verde nella tabella per identificare le combinazioni possibili). 

Per i lavoratori autonomi l'asticella viene spostata di un anno in avanti: fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contributi servono almeno 63 anni di età ed il contestuale raggiungimento della quota 101. L'assegno per gli autonomi può essere agguantato quindi, ad esempio, a partire dai 63 anni di età purchè ci sia un'anzianità contributiva di almeno 38 anni.

La proposta si inserisce in quel contesto di misure all'esame della Camera per flessibilizzare le uscite ed era stata piu' volte annunciata dall'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. "E' una scialuppa di salvataggio per coloro che, ultrasessantenni, sono rimasti penalizzati dalla Riforma Fornero" ha ricordato Damiano. "Vogliamo restituire ai lavoratori quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale, attraverso la previsione di un ampio periodo di transizione all’interno del quale consentire l’accesso al trattamento pensionistico al conseguimento di determinati requisiti anagrafici e contributivi" ha concluso Damiano.

Costoro infatti, pur avendo 36-38 anni di contributi alle spalle sono costretti a traguardare i 67 anni per la pensione di vecchiaia mentre, con la proposta in parola, potrebbero anticipare l'uscita di almeno un paio di anni.

Il ddl, che ora sarà incardinato in Commissione Lavoro, a differenza di un'analoga proposta presentata nell'Aprile 2013 dagli stessi firmatari, non prevede riduzioni dell'assegno pensionistico.

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