Pensioni
Pensioni marittimi, l'Inps precisa le modalità per fruire dell'uscita anticipata a 57 anni
Un messaggio diffuso dall'Inps indica le modalità di accertamento dei requisiti contributivi ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi.
Kamsin L'Inps precisa con messaggio 2409/2015 le modalità di accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413.
L'agevolazione. Al riguardo l'Inps ricorda che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e dalla Circolare Inps 86/2014 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.
Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.
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Pensioni, depositata interrogazione per conoscere il numero degli esodati non salvaguardati
E' stata depositata la settimana scorsa da Maria Luisa Gnecchi (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera un'interrogazione (5-05234) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali volta a conoscere quanti siano i lavoratori non ancora salvaguardati, che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo ante 31 dicembre 2011 con le aziende Poste, Enel, Eni, Telecom e quale sia la relativa data di accesso alla pensione con previgenti requisiti. Kamsin L'onorevole ricorda, infatti, che nonostante ad oggi si sia pervenuti ad approvare il sesto provvedimento di salvaguardia che prevede per questa tipologia la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, risulta, "dalle segnalazioni che pervengono dai lavoratori interessati, che permangono accordi di esodo individuale, stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011, che prevedono l'accesso al pensionamento ben oltre l'anno 2018".
"E' certamento comportamento "discutibile" che un datore di lavoro pubblico sottoponga un accordo di esodo individuale al proprio dipendente nel 2011, per raggiungere il pensionamento, ben oltre 10 anni dalla stipula dell'accordo stesso; e diventa parimenti difficile per il legislatore valutare gli interventi relativi alle salvaguardie quando non si è a conoscenza della portata del fenomeno sopra descritto".
L'obiettivo dell'interrogazione, sostengono i firmatari, è volto a meglio delineare i contorni dei lavoratori rimasti esclusi dalle tutele al fine di predisporre un ulteriore intervento in materia di salvaguardia pensionistica.
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Pensione Anticipata, via le penalizzazioni sino al 2017
Una Circolare dell'Inps conferma però che gli assegni liquidati ante 2015 restano soggetti a vita al meccanismo della riduzione dell'importo perchè la legge non ha effetti retroattivo.
Kamsin Non saranno penalizzati gli assegni dei lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 anche se la l'accesso alla pensione avverrà da data successiva. E' quanto ha precisato la circolare Inps 74/2015 con cui l'istituto della previdenza pubblica ha diramato le modalità applicative relative alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 inmateria di trattamenti pensionistici.
In particolare la Circolare conferma che le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non saranno più soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso al trattamento pensionistico avviene con meno di 62 anni di età e, limitatamente ai lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, anche se l'accesso alla pensione avviene dopo il 2017.
Questo in applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il
legittimo affidamento e la certezza del diritto, ai lavoratori che perfezionano il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 ami di età, non si applicano le penalizzazioni previste dalla legge 214/2011, anche se la decorrenza della pensione avviene successivamente al 31 dicembre 2017 e l'interesato abbia meno di 62 anni.
Si ricorda che i requisiti per la pensione anticipata sono pari a 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini) sino al 31.12.2015; per il triennio 2016-2018, in conseguenza della speranza di vita, saliranno di ulteriori 4 mesi.
Le penalizzazioni, senza alcuna eccezione, saranno nuovamente applicate, salvo nuovi interventi (probabili), dal 2018, nei confronti dicoloro che matureranno i requisiti della pensione anticipata da tale data e andranno in pensione con meno di 62 anni di età. Non saranno invece modificati gli assegni già liquidati e quelli futuri di chi è andato in pensione con la penalizzazione nel periodo 2012-2014 perché la legge di stabilità non interviene sul pregresso. Sul punto il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha indicato la settimana scorsa che qualora si vogliano eliminare le penalizzazioni sugli assegni liquidati prima del 1° gennaio 2015 il Parlamento dovrà individuare ulteriori risorse finanziarie.
Poletti ricorda che ragioni di compatibilità finanziaria "hanno circoscritto gli effetti del predetto intervento normativo ai soli trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015; qualora, infatti, tale intervento avesse avuto effetti retroattivi, gli oneri finanziari sarebbero stati notevolmente più elevati. Pertanto, laddove si decidesse di effettuare un intervento normativo volto a estendere retroattivamente l'efficacia della norma in esame, o anche solo a sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 nei riguardi di coloro che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, ne conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione ai quali dovrebbe essere reperita la necessaria copertura finanziaria".
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Riforma Pensioni, Damiano: la Quota 100 è una proposta solida e strutturale
Questa settimana riprendera’ il confronto in Commissione lavoro sul tema delle pensioni con l’ulteriore abbinamento dei nuovi disegni di legge presentati da vari partiti. Tra le proposte del Pd, c’e’ anche quella che consente di andare in pensione a uomini e donne con 41 anni di contributi indipendentemente dall’eta’ anagrafica e senza penalizzazioni. Kamsin Si tratta di una soluzione che va soprattutto incontro ai cosiddetti lavoratori ‘precoci’”. Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. “Parliamo di persone – spiega Damiano – che hanno cominciato a lavorare a partire dai 15 anni e hanno passato tutta la loro vita in attivita’ prevalentemente manuali e usuranti”.
“Il fulcro delle proposte di legge che verranno discusse e’ rappresentato però dalla richiesta di introdurre un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale che consenta, a chi ha 62 anni di eta’ e 35 di contributi, di poter andare in pensione con una penalità massima dell’8% oppure, con la quota 100, a partire da 62 anni e 38 anni di contributi. Si tratta di due soluzioni solide e strutturali sulle quali potrebbero convergere anche i sindacati e sulle quali attendiamo un rapido confronto con il Governo. Abbiamo diversi disegni di legge in materia su cui cercheremo una posizione comune in Commissione”, conclude Damiano.
“E’ positivo comunque il fatto che il ministro Poletti abbia confermato che nella legge di Stabilita’ si mettera’ mano alla riforma Fornero”. “A noi – continua Damiano – interessa rendere piu’ umano e sociale il sistema previdenziale introducendo un criterio di flessibilita’. Il ministro conosce le nostre proposte e siamo pronti al confronto”, conclude Cesare Damiano.
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Pensioni, Salvini: destinare i risparmi del Def agli esodati
"Siamo disposti ad andare a prendere Renzi a Palazzo Chigi se per caso non dovesse usare i soldi che ha trovato sotto il materasso per aiutare le vittime della legge Fornero". Lo dice Salvini commentando la notizia del tesoretto di 1,5 mld in più di risorse sul Def. Kamsin "Se veramente ci sono soldi in più siano destinati a esodati e disoccupati". Il tesoretto da 1,6 miliardi emerso nel corso della presentazione del Def dovrebbe andare "agli investimenti all'occupazione". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, parlando a margine della manifestazione nazionale dei lavoratori delle Province. A chi gli chiedeva di commentare il fatto che non ci saranno né tagli né tasse, Camusso ha risposto: "In questi casi sarei come San Tommaso, aspetterei la legge di stabilità per vedere se davvero ci sono le risorse".
Proprio sul tema questa settimana si è tenuto un incontro tra alcuni rappresentanti della Rete dei Comitati degli Esodati ed il Capo gabinetto del Ministero del Lavoro, il Dott. Caso. Il rappresentante del Governo ha assicurato che l'esecutivo intende rispettare gli impegni assunti in precedenza con coloro che hanno perso il lavoro prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero. Entro fine anno il Governo, quindi, sosterrà una proposta per tutelare i lavoratori rimasti esclusi dai precedenti sei provvedimenti di tutela partendo dall'utilizzo dei residui del Fondo Esodati. Questi fondi, rassicurano dall'esecutivo, non possono essere infatti distratti per altri fini in quanto devono essere destinati per legge alla tutela di questi lavoratori. L'esecutivo conferma, inoltre, che nella prossima legge di stabilità saranno apportate adeguate modifiche alla Legge Fornero.
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Pensioni, scatta il tetto sulle pensioni piu' alte. Ecco la misura
L'istituto di previdenza dovrà effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
Kamsin L'Inps prova ad interpretare il nuovo tetto sugli assegni introdotto dal comma 707, articolo 1 della legge 190/2014. Lo fa con la Circolare Inps 74/2015 pubblicata ieri sul sito internet dell'istituto.
La legge di stabilità ha infatti previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
Destinatari. In base alla circolare 74 l'istituto di previdenza precisa innanzitutto i contorni della misura. I destinatari sono i lavoratori che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
Il doppio calcolo. Per quanto riguarda il funzionamento del nuovo meccanismo l'Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un doppio calcolo: prima si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012); poi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.
L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento. In pratica se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
La modifica della massima anzianità contributiva. Ai fini della determinazione dell'importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo.
Ricorda l'Inps, infatti, che "l’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione".
In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione. E verrà quindi meno il limite massimo dei 40 anni di contributi con il risultato che il periodo necessario alla riscossione della pensione tra il quarantesimo anno e la decorrenza resterà computato al 2% annuo (1,80% per gli iscritti alla Cassa Stato) con rendimenti man mano decrescenti via via che la retribuzione aumenta oltre il tetto pensionabile.
L'impatto. Tradotto in soldoni questa norma impatterà sui lavoratori con carriere lavorative prestigiose che possono vantare retribuzioni superiori al tetto pensionabile di 46.123 euro (per il 2015).
Si tratta soprattutto di magistrati, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate. Nei loro confronti viene reintrodotto un massimale che non consentirà piu' di valorizzare l'intera quota di pensione maturata dopo il 2012 come accadeva grazie alla riforma Fornero. Per come è stata formulata l'interpretazione dell'Inps resta esclusa una penalità per i lavoratori con assegni previdenziali minori, come invece si temeva in un primo momento.
Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 si vedranno quindi ridurre l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento.
I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto.
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