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Previdenza - Results from #2922

 

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Riforma Pensioni, Poletti smentisce: no ad un prelievo aggiuntivo

Eleonora Accorsi Venerdì, 29 Agosto 2014
Il Ministro smentisce l'ipotesi di un prelievo aggiuntivo sulle pensioni di importo medio-alto per finanziare gli interventi in favore degli esodati.

Kamsin Nella legge di Stabilità non ci sarà «nessun intervento sulle pensioni». Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, dicendo di essere stato «frainteso» quando in un'intervista aveva ipotizzato un contributo di solidarietà sulle pensioni di medio importo. Poletti, parlando al meeting di Cl a Rimini, ha spiegato che il suo era un ragionamento «in linea di principio», non certo «un progetto concreto» del governo. Per quanto riguarda il Jobs Act, poi, il ministro ha escluso «una scazzottata sull'articolo 18», perché è l'errore fatto in passato, quando «non abbiamo combinato niente: tante legnate ma risultati zero». La riforma del lavoro può essere migliorata, ma la rotta resta quella di «un disegno organico, di un approccio complessivo».

L'ipotesi di Poletti era quella di inserire un contributo di solidarietà sulle pensioni medio alte (soglia però mai indicata ufficialmente) per finanziare gli interventi sulla Riforma Fornero. Interventi che ora, complice anche il peggioramento dei conti pubblici, sono  piu' a rischio. Non a caso la vicenda dei quota 96 della scuola è slittata a data da destinarsi. Sugli esodati, come già anticipato da Pensioni Oggi, il Ministro Poletti aveva indicato di voler inserire, con la legge di stabilità, una soluzione strutturale. Le ipotesi sono prevalentemente due: pensionamenti flessibili a 62 anni e 35 di contributi con una penalità (proposta Damiano-Baretta) oppure il prestito pensionistico, un'ipotesi che sostiene il reddito dei lavoratori maturi che a 4 o 5 anni dalla pensione dovessero perdere il posto.

Lo schema prevede che a questi lavoratori, che avrebbero difficoltà a trovare una nuova occupazione, vada dopo i due anni di indennità di disoccupazione (l’Aspi), un assegno di circa 750 euro al mese per il periodo necessario a maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia. Una volta in pensione il lavoratore restituirebbe a rate quello che è di fatto un anticipo della pensione. Insomma una sorta di prestito previdenziale. La perdita sarebbe intorno al 5-6 per cento dell’assegno mensile. Un’operazione che allo Stato costerebbe circa 500-600 milioni l’anno. E ci sarebbe anche un contributo da parte delle aziende interessate per evitare che in questo modo possano surrettiziamente riemergere i prepensionamenti.  Sempre che non ci sia l'ennesimo dietrofront.

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Opzione Donna, Bellanova: Circolare Inps coerente con legge 243/04

Nicola Colapinto Giovedì, 28 Agosto 2014
Il sottosegretario difende la posizione dell'Inps secondo la quale le lavoratrici devono aver scontato il periodo di finestra mobile entro il 31 dicembre 2015 per accedere al regime sperimentale.

Kamsin E' a tutti nota la vicenda che vede contrapposta l'Inps e le lavoratrici che da settembre 2014 matureranno i requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna. La legge 243/2004 (articolo 1, comma 9) ha stabilito infatti che fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti agevolati (57 anni e 35 di contributi) con la prestazione calcolata però con il sistema contributivo.

L'istituto di previdenza tuttavia, con la circolare Inps 35/2012, ha precisato che tale data va intesa quale termine ultimo entro cui deve considerarsi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome). Senza contare che, al requisito anagrafico (58 anni per le autonome e 57 per le dipendenti) dal 2013 si applica la maggiorazione di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita. Di conseguenza per le lavoratrici autonome il tempo utile per sfruttare questa possibilità è già scaduto, mentre per le dipendenti del settore privato e del pubblico impiego il termine è prossimo allo spirare.

Se da settembre dunque migliaia di lavoratrici potrebbero avviare decine di ricorsi per vedersi annullata la Circolare in questione, il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova ha precisato che l'interpretazione dell'Inps in realtà è coerente con la legge 243/2004. Ciò in quanto "la legge prevede che entro il 31 dicembre 2015 il governo verifica i risultati della predetta sperimentazione al fine di una sua eventuale prosecuzione. Quindi nel 2015 il quadro deve essere completo e di conseguenza sono ammesse all'opzione solo le lavoratrici che maturano la decorrenza entro quell'anno. In caso contrario le interessate potrebbero presentare domanda anche nel 2016, rendendo impossibile chiudere la sperimentazione nei termini previsti" ha indicato il sottosegretario nel corso dell'audizione alla Camera lo scorso Giugno.

La questione tuttavia è tutt'altro che chiusa. In favore delle lavoratrici infatti si era schierato nei mesi scorsi il Parlamento approvando una mozione con cui impegnava l'esecutivo a rivedere la posizione "restrittiva" dell'Inps sulla vicenda per rendere fruibile la sperimentazione fino a tutto il 2015 (inteso quale termine per la maturazione dei requisiti e non la decorrenza). Ma il tentativo parlamentare di annullare l'interpretazione dell'istituto nazionale di previdenza non ha, sino ad oggi, sortito alcun effetto. Secondo Bellanova infatti non sono state trovate le necessarie coperture finanziarie per accogliere le richieste parlamentari.

Nelle ultime settimane c'era stato anche un tentativo da parte del Ministro Marianna Madia di estendere il regime sperimentale sino al 2018 in favore, peraltro, dei lavoratori uomini, con il ddl delega sulla Riforma della Pubblica Amministrazione. La misura tuttavia è stata stralciata dal testo che il governo ha presentato in Senato.

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Esodati, alle DTL oltre 7500 domande per la quinta salvaguardia

Eleonora Accorsi Giovedì, 28 Agosto 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il terzo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta quinta salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 e dal Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Kamsin Il documento diffuso mostra che le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 16 aprile e il 16 giugno 2014 (ultimo termine per l'invio delle domande) alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 7.556. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nell'ambito della prima categoria sono pervenute 4.092 domande a fronte di una disponibilità di 400 posti; nell'ambito della seconda categoria 1.057 richieste su un plafond di 500 posizioni disponibili; nella terza categoria 2.407 domande su 5.200 posizioni disponibili. Complessivamente il numero di istanze presentate supera di oltre mille unità i posti in palio per queste tre categorie di lavoratori (6100 posti contro 7.556 domande).

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Esodati, illegittimo il vincolo della non rioccupazione

Bernardo Diaz Giovedì, 28 Agosto 2014
I giudici accertano l'illegittimità dei paletti imposti dal Decreto Interministeriale del 1° Giugno 2012 per il primo gruppo di 65mila salvaguardati dalla Riforma Fornero.

Kamsin Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.

Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.

Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.

Esodati, atteso il via libera del Senato alla sesta salvaguardia

Esodati, dall'Inps pronte 1200 lettere di certificazioneZedde

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Opzione Donna, rischio valanga di ricorsi contro l'Inps

Sergey Martedì, 26 Agosto 2014
Ad agosto si chiude la possibilità per le lavoratrici con 57 anni di età e 35 di contributi di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo. Ma si preannuncia una valanga di ricorsi.

Kamsin Per colpa di una restrizione dell'Inps migliaia di lavoratrici che fino ad oggi beneficiavano della legge Maroni del 2004 rischiano di dover rimandare la pensione di diversi anni.  Com'è noto, infatti l'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 consente alle donne con 57 anni e 35 anni di anzianità (58 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione entro il 2015 optando per il sistema di calcolo contributivo, con un assegno di pensione ridotto di circa il 25-30%. Possibilità che è stata confermata anche dalla Fornero nel 2011 rimanendo quindi l'unica vera alternativa per ottenere un anticipo sull'età pensionabile. 

Ma l'Inps ed il Ministero del Lavoro si sono messi subito di traverso con una interpretazione del tutto opinabile: per fruire del beneficio infatti, dice la Circolare Inps 35/2012, entro la data del 31.12.2015 deve essersi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome) a cui aggiungere anche la speranza di vita (3 mesi dal 2013). Una precisazione che nei fatti taglia fuori chi compirà i 57 anni da settembre di quest'anno (30 settembre per il pubblico impiego); mentre le autonome già sono state escluse da un pezzo per via di una finestra piu' lunga, pari a 18 mesi per l'appunto.

A nulla sono servite le pressioni del Parlamento per una modifica della Circolare, nè ad oggi si sono concretizzate le ipotesi di una estensione del regime sino al 2018 come paventate dal governo nelle settimane scorse. Quindi la tagliola è in procinto di scattare.

Il paradosso è tuttavia che il provvedimento dell'Inps rischia di essere illegittimo in quanto la legge istitutiva non menziona la finestra mobile. La legge si limita ad indicare solo che, alla data del 31.12.2015, siano perfezionati i requisiti.  Per questa ragione, se la norma non sarà rivista "d'ufficio" dall'Inps, i patronati minacciano di aprire centinaia di ricorsi già da settembre, quando le lavoratrici si vedranno respingere la domanda di pensione dall'istituto.

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Esodati, atteso il via libera del Senato alla sesta salvaguardia

Redazione Lunedì, 25 Agosto 2014
In attesa che l'esecutivo delinei gli ulteriori interventi in materia previdenziale, a settembre il Senato si pronuncerà sul progetto di legge che estende la salvaguardia in favore di ulteriori 32.100 soggetti. 

Kamsin Si ripartirà a Settembre in Senato con il ddl sull'estensione delle deroghe alla Riforma Fornero. Il provvedimento che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati all'inizio del mese di luglio attende ora la riapertura di Palazzo Madama per la sua definitiva conversione in legge.

Da quanto apprende la Redazione di Pensioni Oggi il provvedimento deve iniziare tuttavia la trattazione in Commissione Lavoro del Senato e quindi sbarcherà in Aula per la votazione finale non prima della metà del mese di Settembre. Dal 2 settembre si torneranno a riunire le Commissioni mentre dal 3 Settembre toccherà all'emiciclo che troverà sul tavolo l'esame dei progetti di legge legati agli accordi internazionali, in primis la legge europea.

I tempi per il via libera al ddl in materia di sesta salvaguardia non saranno dunque brevissimi. In ogni caso si tratta questo dell'unico provvedimento in materia previdenziale che potrà essere portato a casa in tempi relativamente ravvicinati. Gli altri capitoli sulle pensioni come l'introduzione di forme di flessibilità strutturali per gli esodati, la soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola, già anticipati da Pensioni Oggi, sono infatti ad oggi piu' incerti e legati al reperimento delle risorse da effettuarsi con la legge di stabilità.

Il ddl sulla sesta salvaguardia - Il ddl sulla sesta salvaguardia prevede, nella sua versione uscita da Montecitorio, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Il disegno estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti). (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti); e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che "perde" 4mila posti nel contingente dei cessati unilaterali (si passa da 6.500 posizioni a 2.500 con una modifica dell'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013).

Esodati, tutti i dettagli della sesta salvaguardiaZedde

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