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Pensioni, A Giugno il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

 

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Pensioni, A Giugno il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

redazione Mercoledì, 11 Aprile 2018
Pensioni, A Giugno il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019. La misura eroga sino a 900 euro al mese per i grandi invalidi di guerra o del servizio.
 Al via il pagamento degli arretrati dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi per il 2018. Nè da notizia l'Inps con il messaggio 1435/2018. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso all'Inps l’elenco con i dati per l’erogazione dell’assegno con riferimento all'annualità 2018. E pertanto come di consueto l'Inps disporrà il pagamento dell'assegno con la mensilità della pensione di giugno 2018 con le seguenti modalità: in un’unica soluzione gli arretrati per il periodo 01.01.2018 - 31.5.2018; mensilmente in via continuativa in occasione del pagamento della rata di pensione per il periodo 01.06.2018 - 31.12.2018. 

Com'è noto la normativa prevede che i titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di invalidità abbiano diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile; nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori (volontari del servizio civile ed obiettori di coscienza), agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile per 12 mensilità (esente da imposte).

In particolare l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari: a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E. Il sostegno economico è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 con l’art.8, comma 5 quater, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con L. 27 febbraio 2017, n. 19, mentre l’art. 1, comma 600 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha incrementato il fondo di cui all’art. 2 della L.27 dicembre 2002, n. 288 di un importo pari a € 300.000.

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