Pensioni, Cambiano i coefficienti per determinare le maggiorazioni dei residenti all'estero
Il Ministero del Lavoro e dell'Economia hanno fissato i coefficienti per la determinazione del reddito equivalente ai fini dell'applicazione della maggiorazione sociale (cd. incremento al milione) per i cittadini italiani in condizione di disagio economico residenti all'estero.
La questione. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la legge 282 (finanziaria per il 2003) ha esteso ai cittadini italiani residenti all'estero l'incremento della maggiorazione sociale prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 (il cd. incremento al milione) al fine di fargli acquisire, al pari dei residenti in Italia, un reddito proprio, comprensivo della maggiorazione nonche' di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia pari, per l'appunto, al milione delle vecchie lire, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. La fissazione del reddito equivalente da garantire agli interessati viene effettuato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia tenuto conto delle variazioni del potere d'acquisto e delle condizioni di vita nel paese estero.
Il limite di reddito annuo che da' diritto alla maggiorazione sociale in parola, in Italia, è stato fissato a partire dal 2008 in 7.540 euro (ovvero 580 euro mensili per 13 mensilità) e per gli anni successivi al 2008 tale valore è stato aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Complessivamente, nel 2016 e nel 2017, il limite di reddito annuo per avere diritto alla maggiorazione è risultato pari a 8.298,29€ per un totale di 638,33€ mensili. La legge prevede, inoltre, che l'attribuzione della maggiorazione sociale non puo' concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2016, a 638,33 euro mensili per tredici mensilita' ne', puo', comunque, essere di importo superiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS (cioè pari a 136,44€ mensili) (Art. 39, co. 4 della legge 289/2002).
Al fine di consentire la fruizione della predette maggiorazione anche agli italiani residenti all'estero il Ministero del Lavoro e quello dell'Economia pubblicano quindi, con cadenza generalmente quadriennale, dei coefficienti moltiplicatori che traducono i predetti limiti di reddito vigenti in Italia con quelli applicabili nei paesi esteri. Ebbene a partire dal 1° gennaio 2016 gli italiani residenti all'estero per calcolare il reddito equivalente ai fini della determinazione della misura della maggiorazione devono moltiplicare il predetto livello di reddito per i coefficienti indicati nell'ultima colonna della tabella allegata al Decreto 16 Aprile 2017 a seconda del proprio paese estero di residenza. Tale prodotto costituirà il reddito ponderato in funzione del potere d'acquisto vigente nel paese di residenza su cui potrà determinarsi la misura dell'aumento della maggiorazione sociale secondo le regole previste dall'articolo 38 della legge 448/2001 riferite ai cittadini residenti.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 18 Aprile 2017