Pensioni, Il riscatto del congedo parentale diventa cumulabile con la laurea
I lavoratori e le lavoratrici potranno riscattare entrambi i periodi. Ammessi al riscatto anche periodi precedenti al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della misura con la legge di stabilità.
Prima del suddetto intervento, infatti, l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non fosse cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Sino al 31 dicembre 2015, pertanto, le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati. Una limitazione piuttosto grave che, in sostanza, impediva alle donne laureate che già avevano riscattato il periodo di studi di poter riscattare ai fini previdenziali (anche) il periodo di maternità fuori dal rapporto di lavoro.
L’intervento operato dalla legge di stabilita' determina, ora, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. L'Inps precisa che tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2016 ricomprendendo, tuttavia, anche i periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016. Le domande di riscatto, in altri termini, possono avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. In questo modo una lavoratrice, che ha già riscattato il periodo di laurea, potrebbe ora presentare domanda per esercitare il riscatto di un periodo di congedo parentale risalente a due o tre anni fa.
L'Inps ricorda, tuttavia, che il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca. Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data. Il superamento di questo limitazione consentirà, anche se con il pagamento di un onere, di recuperare ulteriori periodi contributivi utili sia al diritto che alla misura della pensione.
Documenti: Circolare Inps 44/2016