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Pensioni, Ok al trasferimento della contribuzione comunitaria all’Inps

 

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Pensioni, Ok al trasferimento della contribuzione comunitaria all’Inps

Bernardo Diaz Giovedì, 22 Maggio 2025
Pensioni, Ok al trasferimento della contribuzione comunitaria all’Inps
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza riguardano i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per assumere un incarico temporaneo presso le istituzioni comunitarie. La domanda può essere presentata al momento dell’assunzione.

Possibile il mantenimento della posizione assicurativa in Italia per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per assumere un incarico presso le istituzioni comunitarie. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 93/2025 in cui spiega che la facoltà discende dall’articolo 42 dello Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. In tal senso gli interessati possono presentare un’istanza al momento dell’assunzione o nel corso della prestazione lavorativa svolta presso l’UE.

La questione

Riguarda la tutela previdenziale (ed i connessi obblighi contributivi) per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni collocati fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962 per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri.

Con Circolare n. 7/2022 l’Inps ha precisato che ai sensi del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (cd. Statuto) il pagamento delle prestazioni previdenziali è a carico del bilancio dell’Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione. La tutela ai fini pensionistici è assolta esclusivamente dal Fondo dell’Unione Europea e, pertanto, nessuna contribuzione IVS è dovuta dalle originarie amministrazioni pubbliche.

Le Pa, invece, sono tenute al versamento delle altre contribuzioni (es. TFS/TFR, Fondo Credito) in quanto finalizzate ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea. I versamenti di tali contribuzioni si effettuano, ai sensi della legge n. 1114/62, su un cd. imponibile «virtuale» cioè rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio presso la Pa di appartenenza.

Il trasferimento

Per garantire l’unicità della posizione assicurativa degli agenti temporanei il diritto comunitario consente, in occasione della cessazione del servizio, la facoltà di trasferire i diritti pensionistici acquisiti nell’ordinamento comunitario presso i singoli ordinamenti nazionali. E viceversa. L’Inps ha illustrato tali facoltà con Circolare n. 7/2022.

Ora spiega che il predetto personale può anche chiedere, al momento dell’assunzione o durante il servizio, all’istituzione comunitaria di versare in Italia parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’UE al fine di costituire o mantenere la posizione assicurativa aperta in Italia.  

La facoltà è prevista nell’Accordo siglato il 22 aprile 1980 tra l’INPS e la Commissione delle Comunità Europee per l’esercizio, da parte degli iscritti alla Gestione privata, della facoltà di cui all’articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea” del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A). La facoltà, spiega l’Inps, riguarda anche il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962 iscritto ai fini pensionistici ad una Gestione Pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

Le modalità

Per avvalersi della citata facoltà l’interessato deve presentare un’apposita istanza all’Ufficio competente del Fondo pensionistico dell‘Unione europea (Commissione Europea - Ufficio Paymaster (PMO) - Ufficio di gestione e di pagamento dei diritti individuali PMO2.002 - trasferimento dei diritti pensionistici e delle indennità di disoccupazione) e all’Amministrazione pubblica di appartenenza. Nella domanda l’interessato dovrà scegliere l’aliquota contributiva (da un minimo del 5% al 24,2%) e l’ammontare dell’imponibile stipendiale percepito presso l’Istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta. All’esito della scelta l’Istituzione comunitaria verserà i contributi mensili presso l’Inps alimentando la posizione assicurativa italiana.

Attenzione. Non tutta la retribuzione imponibile comunitaria sarà valorizzata nell’ordinamento previdenziale nazionale. L’operazione, infatti, è accompagnata da un riproporzionamento degli stipendi al fine di omogeneizzare e parametrare gli stessi con le aliquote vigenti nell’ordinamento nazionale, superiori rispetto a quelle comunitarie. Infatti, siccome quelle domestiche sono pari al 33% (32,65% per le gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG) mentre l’ordinamento comunitario, come detto, consente all’interessato di scegliere tra un minimo del 5% ed un massimo di 24,2% (dal 1° luglio 2024), lo stipendio dovrà essere abbattuto in misura pari al rapporto tra l’aliquota di finanziamento comunitaria scelta dall’interessato al momento della domanda di trasferimento e quella domestica. Ad esempio se l’interessato sceglie l’aliquota del 24,2%, sulla posizione assicurativa domestica ai fini pensionistici avrà accreditato il 73% dello stipendio comunitario (24,2/33).

La misura dell’aliquota comunitaria, in ogni caso, non può essere inferiore a quella corrispondente al rapporto tra la retribuzione goduta dall’interessato all’atto del collocamento fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962 rivalutata all’atto della domanda di trasferimento, e quella percepita dall’agente temporaneo al momento della domanda. A tal fine il Polo Specialistico dovrà individuare nell’apposita tabella 1, allegata alla Circolare, l’aliquota corrispondente al coefficiente risultante dal rapporto degli stipendi o al coefficiente immediatamente superiore.

L’Inps spiega, infine, che i contributi versati in virtu’ del predetto trasferimento hanno la stessa efficacia dei contributi versati in forza di un rapporto di lavoro prestato in Italia.

Documenti: Circolare Inps 93/2025

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