Pensioni, Scade il 15 maggio la richiesta per le detrazioni dei familiari a carico
Tenuti all'adempimento i pensionati residenti all'estero in paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni fiscali. Le detrazioni saranno mantenute provvisoriamente sino a giugno in attesa della comunicazione.
Come noto, l’art. 1, comma 954, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le regole per la tassazione del reddito dei pensionati italiani residenti all'estero. Il citato intervento normativo ha aperto alla possibilità di applicare le medesime regole dei residenti in Italia (con la estensione, pertanto, della fruizione piena delle detrazioni per familiari a carico previste secondo la normativa vigente) a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto, che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, e che i soggetti in questione siano stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni.
Ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente i pensionati in parola sono tenuti ad attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante la presentazione annuale all’Istituto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. La dichiarazione, ricorda l'Inps, va presentata anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo d’imposta precedente e, pertanto, nel 2017 va comunque prodotta. Il servizio per la presentazione della dichiarazione è disponibile online sul sito dell'Inps sia per il cittadino dotato di Pin dispositivo sia per i patronati (cfr: messaggio inps 548/2017).
Nella dichiarazione sostitutiva, il richiedente dovrà peraltro fornire, oltre ai suddetti requisiti, i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate e una dichiarazione in cui si specifica che il familiare in questione possieda un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
Domande entro il 15 Maggio 2017
A seguito delle esigue dichiarazioni pervenute sinora l'Inps comunica che per consentire ad un più ampio numero di pensionati residenti all’estero, in possesso dei requisiti prescritti, di fruire di tale tipologia di detrazioni per il periodo d’imposta 2017 ed, al contempo, per contenere gli oneri, a carico dell’Istituto e delle strutture territoriali, connessi a ripetuti ricalcoli delle prestazioni a seguito del pervenire delle domande in parola in corso d’anno, saranno applicate provvisoriamente fino alla rata di giugno 2017 le detrazioni già registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016.
Invece, per coloro che non presenteranno l’apposita domanda all'Inps entro il 15/05/17 sarà effettuato l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite a partire dalla rata di luglio 2017, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità da gennaio a giugno 2017. Nel caso in cui la richiesta del pensionato pervenga in data successiva al termine indicato, le detrazioni saranno attribuite nuovamente sulla prima rata utile.
Documenti: Messaggio Inps 1763/2017