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Esodati - Results from #348

 

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Previdenza

Esodati, un contratto a tempo indeterminato esclude dalla terza salvaguardia

Sabato, 27 Aprile 2013

sono un esodato nato il 6 ottobre del 1957 dal settembre 1972 ho iniziato la mia vita lavorativa che si è conclusa il 1 gennaio 2008 con un accordo aziendale di incentivo all'esodo a causa della mancanza di lavoro nel settore trasformazione plastica. Ho avuto anche un supplemento rispetto alla mia liquidazione per poter arrivare al compimento dei 40 anni di contributi e pagarmi i contributi volontari. Il 3 gennaio 2011 ho ricevuto dall'inps l'autorizazione al versamento dei contributi volontari e questo ho fatto fino a giugno 2011. Poi mi è capitato un lavoro ed io (scioccamente ma onestamente) l'ho accettato e sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato (così l'impresa non sborsava un euro di contributi); il lavoro però è finito a luglio 2012 (adesso sono disoccupato e riscuoto l'indennità di disoccupazione) ora vorrei sapere visto che a novembre 2012 ho maturato i 40 anni di contribuzione e che sono stato ammesso al pagamento dei contributi volontari e sono stato esodato con un accordo tra azienda e sindacato (sono stato assistito dal sindacato cisl) ho diritto a rientrare nell'ultima salvaguardia (quella dei 10.130)?

In tema di esodati la nuova (terza) salvaguardia richiede - tra le varie condizioni -  che i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi non siano stati rioccupati in lavori subordinati a tempo indeterminato (articolo 1, comma 231, lettera b) legge 228/2012) successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa.

Analoga condizione è imposta ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 Dicembre 2011 (lettera c del citato comma) i quali non devono essere stati rioccupati in attività di lavoro a tempo indeterminato successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari. Si ritiene pertanto che il lettore non possa fare parte del contingente in esame. 


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Previdenza

Esodati, le finestre mobili fanno slittare la decorrenza della pensione

Venerdì, 26 Aprile 2013

ho compiuto 40 anni di contributi ad aprile.2013 sono stato messo in mobilita ordinaria per 4 anni perche abito in calabria ex legge 223/91 dal 5/08/2010 al 5/8/2014, vorrei sapere il periodo in cui andro in pensione. Mario da Cosenza

Il lettore raggiunge i 40 anni di contribuzione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria ed è pertanto un potenziale salvaguardato ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. La pensione decorrerà dal 1° Agosto 2014 per effetto dell'applicazione delle finestre mobili. 


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Previdenza

Esodati, prosecutori volontari in salvo se la finestra si apre entro il 6 Gennaio 2015

Venerdì, 26 Aprile 2013

Sono nato nel febbraio del 1952; ho iniziato a lavorare nel settembre del 1974; il 30 giugno 2008 ho chiuso il rapporto di lavoro dipendente con un'anzianità di 35 anni. Ho versato un anno di contributi volontari per raggiungere quota 96, che ai compimento dei 60anni mi avrebbe permesso di percepire la pensione nel marzo 2013. Vorrei sapere se la mia posizione rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, lettera a) della legge 21412011, in base alla quale un dipendente del settore privato può andare in pensione «al compimento dei 64° anno di età». In caso affermativo, con quale criterio viene effettuato il calcolo. Francesco Da Firenze

La risposta è negativa perchè, secondo quanto previsto dall'Inps con la circolare 35 del 14 marzo 2012, l'accesso al pensionamento al compimento del 64esimo anno di età è ulteriormente subordinato alla condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D1201/2011 (28 dicembre 2011), i lavoratori svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato. L'accesso al pensionamento di vecchiaia dovrebbe avvenire nel 2018. L'incertezza è legata agli adeguamenti legati alla speranza di vita, che saranno applicati nel triennio 2016/2018. Il calcolo della pensione, a legislazione invariata, avverrà con il sistema di calcolo retributivo (poiché al 31 dicembre 1995 il lettore può vantare oltre 18 anni di contributi) per le anzianità contributive riferite entro il 2011.

L'eventuale quota contributiva si applicherà solo se saranno presenti retribuzioni e contribuzioni decorrenti dal 1° gennaio 2012. Tuttavia il lettore può verificare la possibilità di rientrare tra i salvaguardati della riforma Monti-Fornero in qualità di autorizzato alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 a condizione di non essersi rioccupato dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e con decorrenza massima della pensione entro il 6 gennaio 2015 (messaggio Inps 4678/2013).


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Previdenza

Esodati, l'istanza di accesso alla DTL non va ripresentata

Venerdì, 26 Aprile 2013

Sono tra i potenziali beneficiari di cui al vecchio decreto 65mila nella categoria cessati dal servizio (sono un esodato enel cessato con accordo individuale). Ancora oggi non ho avuto alcuna notizia sul mio destino e sono praticamente disperato. Vorrei sapere se devo ripresentare la domanda di accesso alla DTL come mi dicono alcuni per rientrare nel 2° decreto dei 55mila. E' possibile avere un supporto normativo sul punto? Francesco da Monza

In supporto del lettore l'Inps ha pubblicato il messaggio numero 6645 del 22 Aprile 2013 il quale ha dispensato i lavoratori che avevano già fatto istanza alla DTL in forza del primo decreto (65mila) dal ripresentarla.

"I lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.

Le posizioni interessate, pertanto, andranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.

Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per  accedere alla salvaguardia dei 55.000."


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Previdenza

Esodati, il vincolo della non rioccupazione deve permanere sino alla decorrenza della pensione

Giovedì, 25 Aprile 2013

Ho letto quest'oggi il messaggio INPS 6645 del 22.04.2013 ed al secondo capoverso del punto 1 il documento dichiara quanto segue"Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile." Se non ho frainteso vuole dire che oltre a raggiungere i requisiti per la pensione, la mobilità dovrà coprire anche il periodo della finestra mobile più l'aspettativa di vita? Danilo

La risposta è negativa. Il messaggio citato non ha modificato le condizioni di accesso rispetto a quanto precisato nei messaggi 13343 del 13 Agosto 2012 e 4678 del 18 Marzo 2013 (65mila e 55 mila). Il recente intervento dell'Inps indica che le condizioni di accesso debbano permanere sino al momento della decorrenza della prestazione pensionistica. La precisazione è rivolta in particolare per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per questi soggetti viene precisato per l'appunto che la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.


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Previdenza

Lavoratori precoci, penalizzazione congelata sino al 31 Dicembre 2017

Lunedì, 22 Aprile 2013

Sono un lavoratore precoce dipendente del settore privato nato nel 1960 con circa 37 anni di contributi nel marzo di quest'anno.  Secondo i miei calcoli non potrò beneficiare dell'emendamento precoci in quanto raggiungo i 42 anni e 6 mesi di contributi utili per la pensione anticipata dopo il 31 Dicembre 2017. E' corretto il mio calcolo?   Franco da Firenze

La risposta è positiva. Dai dati forniti il requisito utile per il trattamento viene infatti perfezionato nel 2019 (anche se non è possibile essere precisi in quanto non si conoscono con esattezza i futuri adeguamenti alla stima di vita istat) . Per quanto riguarda le penalizzazioni si fa presente che l'articolo 24, comma 10 del decreto legge 201/2011 convertito con legge 214/2011, prevede che sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per gni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso di specie la penalizzazione ammonterebbe a circa il 4 %.


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