Uno dei pochi esodati che rispetta tutti i requisiti richiesti
Martedì, 06 Marzo 2012 Esodato Poste, Le comunico tutti i dati in mio possesso per capire una volta per tutte se sono escluso dalla riforma Fornero, come mi auguro. Data di nascita: 07/10/1952. Ultimo giorno di lavoro: 31/12/2010. Anzianita' contributiva: anni 36 mesi 9 giorni 22:
Firma accordo dinnanzi a Direzione Provinciale del Lavoro Mantova: 14/12/2010 (verbale di conciliazione e transazione a sensi art.2113 c.c. e art.411 c.p.c. 3° comma). Con la previgente normativa raggiungerei quota 96 ad ottobre 2012 per avere il trattamento pensionistico a partire dal 1 novembre 2013 (finestra). Sandro
Il lettore rispetta a mio avviso tutti i requisiti per essere considerato un lavoratore esodato ai sensi dell'articolo 6 comma 2-ter Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012. Percepirà la pensione dal 1° Novembre 2013 secondo quanto stabilito dalla previgente disciplina. In linea generale la domanda di pensione può essere presentata durante il periodo compreso tra il raggiungimento dei requisiti e l’apertura della finestra di uscita.
Esodati: e' necessario soddisfare i requisiti entro il 6 Dicembre 2013
Lunedì, 05 Marzo 2012sono un ex bancario di 56 anni e 36 di contributi, esodato al 1/03/2011 e dovrei andare in pensione dal 1/03/2016, volevo gentilmente sapere se con le nuove disposizioni in materia è cambiato qualcosa. Angelo
Al momento attuale, da quanto dice, non è cambiato nulla per la sua posizione. L'emendamento sugli esodati (art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012) concede infatti il beneficio della salvaguardia delle previgenti norme solo in favore di coloro i quali avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro il 6 Dicembre 2013.
Esodati, la decorrenza del trattamento lascia fuori migliaia di lavoratori
Domenica, 04 Marzo 2012sono un esodato nato nel 1952,ho sottoscritto l'accordo per l'esito incentivato con l'azienda nel luglio 2011 ed ho lasciato il lavoro nel dicembre 2011.Maturerò il vecchio requisito cioè quota 97(61 anni di età più 36 dicontributi) nell'ottobre 2013,con le finestre mobili che ho messo in conto mi conveniva lasciare il lavoro,Adesso con il decreto milleproroghe vedo che nel calcolo dei requisiti le finestre mobili sono incluse nei 24 mesi necessari per avere il requisito.All'atto della firma del mio accordo le finestre mobili erano calcolate dopo il raggiungimento del requisito cioè la vecchia quota 97,ora mi chiedo e chiedo a Lei:alla luce della normativa quando avrò diritto alla pensione?(nel 2019)Non le sembra strano che le finestre mobili vengano applicate prima del raggiungimentodel requisito secondo la vecchia normativa riprisitinata con il decreto? Giuseppe
L'analisi è corretta: purtroppo l'art 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 richiede che entro il 6 Dicembre 2013 maturi la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, al fine di poter essere tutelato dalla clausola di salvaguardia. Decorrenza significa che le finestre di accesso sono incluse. Mi lascio andare in una considerazione personale concordando con lei che l'emendamento presenta elevati caratteri di irrazionalità da lasciare sgomenti: sono migliaia infatti i lavoratori che sono falciati da questa disposizione. L'esecutivo ha tuttavia annunciato che presenterà una regolamentazione aggiuntiva per gli esodati nelle prossime settimane.
Certo è che, in assenza di novità, con un maturato contributivo fermo sotto i 42 anni e senza la maturazione di quota 96 entro il 31 Dicembre 2012 (cosa che consentirebbe un'uscita a 64 anni di età) il rischio, come correttamente evidenziato, è quello di dover attendere almeno 66 anni e 7 mesi di età per il pensionamento di vecchiaia.