La domanda di pensione respinta entro il 4 dicembre 2011 apre all'ottava salvaguardia

R. Bianchi Mercoledì, 20 Giugno 2018
Ai fini dell'accesso all' ottava salvaguardia relativo alla categoria dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, è utilizzabile anche una reiezione di domanda di pensione e/o assegno ordinario di invalidità.
Come è noto per poter accedere alla salvaguardia pensionistica (ne sono state approvate ben otto nel corso degli ultimi sei anni) devono esse soddisfatte diverse condizioni, in questo articolo analizzeremo una sottigliezza, relativa alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS, che potrebbe far sorgere il diritto all'assegno pensionistico.

A tali soggetti si applicheranno le vecchie norme per quanto riguarda l’accesso e la decorrenza pensionistica, e non verranno applicate penalità sull’assegno mensile. Di seguito analizzeremo un caso particolare che talvolta si può verificare e che potrebbe consentire l'accesso alla salvaguardia a soggetti che non avevano prodotto la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro la data del 4 dicembre 2011 (come richiesto dalle normative in materia di salvaguardia).

Il caso prende in esame un coltivatore diretto che in data 03/2010 presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, il quale viene respinto per mancanza del requisito contributivo. Aveva infatti  cessato di versare i contributi in data 31/12/2006, e si ricorda che per accedere all’assegno ordinario di invalidità è necessario avere 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Nella fattispecie si ritiene utile segnalare che quando viene respinta la domanda di pensione per mancanza del requisito contributivo, la stessa domanda viene automaticamente considerata come richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari INPS, così come specificato dalla Legge 11 novembre 1983 alla parte 2°, che cita: “ in base alla normativa vigente, la domanda di pensione, in caso di reiezione , vale, in alternativa, come domanda di prosecuzione volontaria."

Ebbene l' assicurato in questione in data 01/2017 presenta domanda di salvaguardia 232/2016, che l’INPS in prima istanza rigetta con la seguente motivazione: “la data autorizzazione V.V. deve essere anteriore al 04/12/2011.” Poiché di fatto non era mai stata presentata una vera e propria domanda di autorizzazione ai V.V. e di conseguenza non risultava negli archivi INPS. In tale circostanza è stato necessario presentare un riesame alla salvaguardia, allegando la normativa citata in precedenza (legge 11 novembre 1983). Successivamente l'INPS riconosce la salvaguardia e l'assicurato presenta domanda di pensione di vecchiaia per lavoratori salvaguardati (art.1 della legge 208/2015) riuscendo ad andare in pensione con un anticipo di 6 anni, senza attendere l’età pensionistica della Legge Fornero.

Va detto inoltre che non è obbligatorio, per accedere alla salvaguardia, aver pagato i contributi volontari, ma è sufficiente aver ottenuto anche solamente l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

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