Pensioni, Il riscatto non è deducibile per chi ha aderito al regime forfetario

Bernardo Diaz Venerdì, 26 Giugno 2020
La legge non consente la deducibilità nè la detraibilità dei contributi facoltativi versati dai contribuenti che hanno aderito al regime agevolato (forfetario). Lo ha precisato il Governo in risposta ad una interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati.
Gli oneri economici sostenuti per il riscatto dei periodi assicurativi, come ad esempio la laurea o la costituzione della rendita vitalizia, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS e la ricongiunzione non possono essere dedotti dal reddito per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario a meno che gli stessi siano titolari di altri redditi Irpef non assoggettati al regime agevolato. Lo ha precisato ieri il sottosegretario del Ministero delle finanze Alessio Maria Villarosa in risposta ad una interrogazione tenutasi in Commissione finanze presso la Camera dei Deputati.

La questione

Il dl 4/2019 ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione. Con riferimento ai corsi di studio universitari, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data della domanda. Ai fini fiscali, in via ordinaria, gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea sono interamente deducibili dal reddito complessivo fino a concorrenza dello stesso.

Sono, inoltre, compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1/1/2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento. Se i contributi sono versati a favore degli «inoccupati fiscalmente a carico» da familiari, a questi spetta una detrazione del 19% dei contributi.

Niente deduzione ai contribuenti nel forfetario

Ebbene nell'ipotesi in cui si eserciti l'opzione per il cosiddetto regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, il contribuente non potrà fruire di alcuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto. Infatti, l'articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario «i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge» escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente. Esclusivamente, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, potrà fruire della deduzione (ex articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda su tali redditi.

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