Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Decreto Pa, ecco le nuove regole sulla mobilità nelle Pa
Domenica, 24 Agosto 2014Per il trasferimento servirà il consenso del dipendente qualora questi fruisca dei congedi parentali o dei permessi previsti dalla legge 104.
Kamsin I dipendenti pubblici potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri E' quanto prevede l'articolo 4 del decreto sulla Pa (Dl 90/2014) che riscrive le regole in materia di mobilità dei dipendenti pubblici nell'ottica di agevolare il ricorso alla mobilità obbligatoria e volontaria all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Secondo la nuova normativa, le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, qualora abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria e siano in servizio presso altre amministrazioni. Il passaggio è possibile a condizione che i dipendenti facciano domanda di trasferimento, e che l'amministrazione di appartenenza sia favorevole all'operazione. Per agevolare la diffusione delle opportunità e la conoscenza dei posti vacanti, le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un apposito bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto.
Inoltre, sempre per favorire la mobilità volontaria, il Dipartimento della funzione pubblica deve istituire un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
La legge prevede, invia sperimentale, e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale, che per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Per ricorrere a questa ipotesi è necessario tuttavia che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza; inoltre il trasferimento deve essere attuato entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso. Una volta attuato il trasferimento, l'amministrazione di destinazione deve provvedere alla riqualificazione dei dipendenti trasferiti, avvalendosi, ove necessario, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
Nuove regole anche per la mobilità obbligatoria dove, com'è noto, non occorre il consenso del dipendente. Con la nuova normativa, i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri. In questi casi, quindi, il dipendente, in linea generale, non può opporsi al trasferimento a meno che questi abbia figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruisce dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. Tali trasferimenti possono peraltro essere attivati anche in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il Dl 90/2014 consente ad un successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - la possibilità di definire le modalità di attivazione della mobilità obbligatoria.
Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
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Mercoledì, 20 Agosto 2014Renzi boccia l'idea di chiedere un contributo di solidarietà a chi riceve una pensione calcolata con il metodo retributivo, oltre una certa soglia.
Kamsin Sull'ipotesi del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti di introdurre un contributivo di solidarietà (aggiuntivo rispetto a quello già attualmente previsto dalla legge di stabilità 147/2013) per finanziare un intervento in favore degli esodati (ma anche di altre categorie di lavoratori, come ad esempio i precoci) si è scatenata la bufera. La proposta che mira ad inserire un prelievo sulle pensioni più alte calcolate con il vecchio metodo retributivo ha infatti trovato subito contrari i sindacati, le associazioni dei manager, una stessa parte del Pd, gli alleati del Ncd e Forza Italia.
L'idea non è piaciuta nemmeno al premier Matteo Renzi che ieri ha seccamente smentito il titolare del Dicastero di Via Veneto indicando che un'ipotesi del genere, proposta da Cottarelli nel Marzo scorso era stata già bocciata dal governo. E dunque non sarà riproposta nelle legge di stabilità. Nemmeno in una forma surrogata. Anche perchè i tempi sono molto stretti (il governo deve presentare la legge di stabilità entro il 15 Ottobre) e lo studio di un simile intervento sarebbe piuttosto complesso. Certo è, comunque, che la legge di stabilità sarà l'ultima chiamata per il governo per dare una risposta soddisfacente, dopo i vari annunci, ai tanti capitoli aperti sul fronte previdenza. Ma le risorse, complice anche il peggioramento del Pil, sono sempre piu' esigue.
Poletti ha bisogno di risorse e sa come tutti che realizzare la prossima legge di Stabilità ( dai 23 ai 25 miliardi) agendo esclusivamente sul versante dei tagli di spesa non sarà affatto semplice. Solo per salvaguardare circa 170 mila esodati sono stati necessari più di 11 miliardi. E dall'inizio della crisi ogni anno è andato alla cassa integrazione in deroga ( quella cioè finanziata conta fiscalità generale e non con i versamenti delle imprese) oltre un miliardo di euro. Ben si comprende quindi come l'idea di Poletti, per quanto criticata, avrebbe potuto portare "denari" per realizzare quegli interventi tanto sbandierati nelle scorse settimane dall'esecutivo sulle pensioni.
Molte sono infatti le questioni sulla previdenza che dovranno essere affrontate entro l'autunno. Prima di tutto c'è l'introduzione di soluzione strutturale al fenomeno degli esodati (si vuole realizzare una sorta di scivolo che accompagni alla pensione per coloro che hanno perso il lavoro) e la sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori precoci. Già a fine mese si dovrebbero poi conoscere le intenzioni di Renzi sui quota 96 della scuola e, sempre con la legge di stabilità, potrebbe essere rilanciata l'opzione donna per concedere un anticipo dell'età pensionabile al prezzo di un assegno calcolato totalmente con il sistema contributivo. Piu' difficile un intervento sulle ricongiunzioni onerose e sulle pensioni minime così come l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati.
Nessuna novità, invece, sul fronte dell’età pensionabile che resterà quella fissata dalla legge Fornero (67 anni o 42 anni e 6 mesi di contriubuti) anche perché un cambio di rotta su questo fronte non verrebbe approvato da Bruxelles.
E nella legge di Stabilità potrebbe infine essere inserito un tetto alle pensioni calcolate pro rata con il metodo contributivo. In mancanza di un limite, infatti, oggi alcune categorie che possono andare in quiescenza con oltre 70 anni di età (dai professori universitari ai magistrati), riescono a maturare un assegno pensionistico pari al 100 per cento, ma anche oltre, dell’ultima retribuzione.
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Martedì, 19 Agosto 2014La Riforma della Pubblica Amministrazione è legge. I dipendenti pubblici non potranno piu' chiedere di rimanere in servizio per un biennio dopo aver raggiunto l'età pensionabile.
Kamsin Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione al Dl 90/2014 il primo passo della Riforma della Pa è diventata da oggi una realtà. Il Parlamento ha approvato lo scorso 7 agosto il provvedimento che contiene diverse novità, gia anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, tra cui lo stop al trattenimento in servizio dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione, il via libera alla possibilità di trasferire un dipendente pubblico nel raggio di 50 chilometri, purché non abbia figli sotto i tre anni o usufruisca della legge 104 per assistere disabili, gli oltre mille posti da vigili del fuoco, e un turn over più flessibile, con il via libera ad assunzioni per non più del 20% delle spese sostenute per chi è uscito da quella amministrazione (percentuale che diventerà del 40 nel 2015 e del 100 nel 2018).
Con l'abolizione del trattenimento in servizio dalla fine di ottobre dunque qualunque dipendente pubblico abbia i requisiti per la pensione dovrà lasciare il posto (finora poteva, previo assenso della Pa, fermarsi ancora due anni), norma che solo per magistrati si applicherà più avanti, da inizio 2016. Per loro, però, si introduce una stretta nella possibilità di avere un'aspettativa per lavorare con la Pubblica amministrazione: chi ha incarichi di diretta collaborazione, non potrà più ricorrere all'aspettativa, dovrà andare fuori ruolo.
La stretta sui trattenimenti in servizio comporterà peraltro che, laddove il limite ordinamentale per il servizio risulti fissato a 65 anni, il lavoratore dovrà obbligatoriamente lasciare il posto a 65 anni se a tale età avrà maturato un diritto a pensione (in pratica la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). Non solo. Le amministrazioni potranno già risolvere il rapporto all'età di 62 anni, anche nei confronti dei dirigenti (ma non nei confronti dei magistrati, professori universitari e primari), purché questi abbiano raggiunto la massima età contributiva (cioè i 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Per attivare tale possibilità sarà tuttavia necessario un atto motivato e la risoluzione del rapporto non dovrà recare pregiudizio alla Pa.
C'è inoltre una stretta al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi da questa regola solo i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (cioè dopo il 25 giugno 2014).
Il provvedimento prevede anche un taglio del 20% della remunerazione per i membri dei Cda di società partecipate che lavorano in maniera praticamente esclusiva con la Pa. Caleranno anche le somme che le imprese versano alle Camere di commercio, ma gradualmente: ci sarà un taglio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e un dimezzamento nel 2017.
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Pensioni, la Cassazione boccia il ricalcolo degli assegni
Giovedì, 14 Agosto 2014Tornano in discussione le delibere delle Casse di previdenza privata che hanno decurtato le pensioni senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento. Kamsin E' questo l'effetto della sentenza 17892/2014 della Corte di cassazione nel decidere su un ricorso che vedeva contrapposta la Cassa Ragionieri ed un proprio iscritto.
I giudici della Suprema Corte non hanno infatti riconosciuto come norma di interpretazione autentica la "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014. La legge 147/2013 aveva infatti legittimato, con effetto retroattivo, le delibere delle Casse Professionali che avevano ridotto i trattamenti previdenziali degli assicurati per rispettare le esigenze di bilancio. Ad essere bocciato dai giudici di Piazza Cavour è proprio l'effetto retroattivo, proposto dal legislatore, che farebbe salve le delibere peggiorative delle rendite previdenziali emesse dagli enti prima del 2007, delibere che ora tornano dunque in discussione.
"La norma, che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario" spiega la Cassazione. "Viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retroattivo, a distanza di oltre 10 anni, a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza, che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento".
Secondo Andrea Camporese, presidente Adepp (l'Associazione che riunisce 19 enti previdenziali privatizzati) "l tema è delicato e complesso e pone una questione prospettica di notevole rilievo perché si tratta di tenere insieme tre componenti: il patto dei diritti acquisiti; la necessità dell'equità intergenerazionale, ancor più rilevante a fronte di redditi bassi e discontinui; la sostenibilità prospettica dei sistemi. Noi vorremmo poter determinare i nostri sistemi tenendo presente tutti questi fattori con l'attenzione agli interessi di tutti. Sulla decisione della Corte non posso dire nulla, però il tema non scompare perché l'evoluzione dei sistemi previdenziali, che hanno virato verso il contributivo, e le modificazioni del mercato del lavoro pongono una domanda importante che non potremo evitare in futuro".
Zedde
Riforma del Lavoro, verso l'abolizione dell'articolo 18 sui nuovi assunti
Domenica, 10 Agosto 2014Entrerà nel vivo dopo la pausa estiva la seconda fase dell'operazione che mira a semplificare il mercato del lavoro, il cd. Jobs Act. Dopo il primo pacchetto di provvedimenti che ha semplificato a marzo scorso il ricorso ai contratti a termine e l'apprendistato, a settembre il Parlamento sarà chiamato a dare il via libera alla ddl delega. Kamsin E il governo punta ad approvare tutti decreti delegati entro la fine del 2014 sperando così di completare entro i primi tre mesi del 2015 la riforma del lavoro.
Il piatto forte sul quale Matteo Renzi gioca gran parte della partita è il contratto a tutele crescenti, una novità che congelerà per i neo assunti l'articolo 18 per tre anni dando la possibilità alle imprese di licenziare in deroga alla disciplina vigente. Nei primi 36 mesi di durata del rapporto, una volta superato il periodo di prova di 6 mesi, il datore di lavoro potrà uscire dal contratto senza motivazione ma rispettando il periodo di preavviso. Per il dipendente (che comunque potrà chiedere il reintegro in caso di allontanamento discriminatorio), oltre a quanto maturato e dovuto durante il rapporto, è previsto il pagamento di una indennità pari a due giorni di retribuzione per ogni mese lavorato. Una novità questa peraltro rafforzata dalla contestuale riduzione dei contributi sociali: l'imprenditore spenderà la metà di quanto investe adesso per un dipendente a tempo indeterminato e un terzo in meno rispetto a uno dipendente a tempo determinato.
In tema di contratti il Jobs act prevede poi una bella sforbiciata alle tipologie. Da 40 ne resteranno in vigore al massimo 6. In questo modo, oltre al tempo indeterminato classico e quello a tutele crescenti, resterebbero l'apprendistato, il contratto a termine e quello di somministrazione.
Poi c'è la partita sugli ammortizzatori sociali che dovranno essere ristrutturati, la semplificazione delle procedure di assunzione e la trasformazione delle misure per la tutela della maternità. Piu' in forse, per problemi di copertura economica, invece l'assegno minimo per tutti coloro che perdono il posto di lavoro e che sono ancora coperti dalle tutele di Aspi e miniAspi. L'erogazione del sussidio, subordinato all'obbligo di seguire un corso di formazione professionale e cancellato nel caso in cui il disoccupato rifiuti una nuova proposta di lavoro, dovrebbe essere gestito da un'Agenzia unica federale.
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