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PensioniOggi.it

Rossini V - Results from #355

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Esodati, i cessati dal servizio presentano l'istanza alla DTL

Martedì, 16 Aprile 2013

Ho ricevuto la lettera ad agosto 2012 che mi informava di essere un possibile salvaguardato. Sono un ex INPDAP prosecuzione volontaria terminata a marzo 2012. il aprile 2013 dovevo percepire il primo assegno di pensione (non arrivato). Mi hanno riferito che rientro nei 65000, ma non ho la conferma ufficiale. Il tempo passa e la signora Fornero dopo proclami mai rispettati si sta defilando alla grande dimenticando il problema; e tenta maldestramente di incolpare altri. Vorrei sapere, vista la situazione tutt'altro che chiara, non che i tempi per la presentazione della domanda del decreto dei 55000, se devo presentare un'istanza per non perdere l'opportunità di rientrare nel secondo gruppo o trattandosi di prosecuzione volontaria la mia non sono tenuto all'inoltro della richiesta.

I tempi per l'invio delle lettere e la relativa conferma dipendono dall'Inps.  In questa sede si può solo confermare che il lettore - avendo raggiunto il requisito utile per il trattamento pensionistico nel marzo 2012 - può percepire la pensione dal 1° Aprile 2013 per effetto dell'applicazione delle finestre mobili di cui alla legge 122/2010.

Per quanto riguarda il secondo quesito ricordo che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DM 8 Ottobre 2012 e del messaggio inps 4678 del 18 Marzo 2013 (punto 2.4) l'istanza di accesso alla DTL è richiesta per i soli lavoratori cessati dal servizio: a) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c.; ovvero, b) in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

Il lettore non trovandosi in una di queste due condizioni è pertanto dispensato dall'onere.  

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Previdenza

Pensioni, contano le ultime retribuzioni percepite

Martedì, 16 Aprile 2013

Sono nato nell'agosto 1960, rientro nel sistema retributivo. Ho la possibilità di reimpiegarmi, ma con uno stipendio molto inferiore a quello che percepivo in passato, per arrivare ai nuovi requisiti richiesti per la pensione anticipata. Al patronato mi hanno detto che se trovo una nuova occupazione perderò una rilevante parte della pensione. E' davvero così? Ma ai fini del calcolo della quota A e B, si prenderanno gli ultimi stipendi al 31 dicembre 2011 (fine del sistema retributivo) o gli ultimi del 2019 (fine dell'attività lavorativa, se la trovassi)? Vincenzo

Dipende. La riforma Monti-Fornero, con l'istituzione della quota contributiva relativa alle anzianità matura­te a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha congelato i coefficienti di rendimento al 31 dicembre 2011. Tutta­via, stanti le disposizioni contenute nella riforma Amato (Dlgs 503/1992), le retribuzioni prese a riferi­mento saranno quelle antecedenti la decorrenza della pensione o, in ogni caso, le ultime percepite.

Quindi nel caso di specie, un reimpiego con sti­pendio inferiore a quanto percepito prima della cessazione dell'attività lavorativa comporterà una riduzione del tratta­mento pensionistico tanto maggiore quanto sarà l'ar­co temporale in cui le retribuzioni più basse saranno percepite.


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Previdenza

Esodati, le novità dalla legge di stabilità

Martedì, 16 Aprile 2013

In base ai calcoli del mio patronato è emerso che compio i requisiti per la pensione (quota 97 con i vari adeguamenti alla stima di vita ) nel Novembre 2014 successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità. Volevo sapere se posso comunuque beneficiare dell'ultima salvaguardia appena approvata con la legge di stabilità. Secondo il mio patronato forse potrei accedere ma all'inps non sanno nulla. Io sapevo che i requisiti dovevano essere perfezionati entro la fine della mobilità. E per tale ragione ero stato escluso dalle due precedenti salvaguardie. E' corretto quanto affermato dal patronato? Francesco da Torino

La risposta ritengo sia positiva. L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 (legge di stabilità 2012) ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

La salvaguardia in esame non è stata tuttavia ancora attuata ed è dunque necessario attendere una conferma di questa impostazione da parte dell'Inps nelle prossime settimane.


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Previdenza

Pensione di vecchiaia, servono 66 anni e 3 mesi dal 1° Gennaio 2013

Lunedì, 15 Aprile 2013

Volevo sapere quando vado in pensione. Sono nato il 29 settembre 1949 e ho lasciato il servizio il 31 dicembre 1992, avendo maturato 22 anni di contributi. Per il diritto alla pensione di vecchiaia, a partire da gennaio 2013, sono 66 anni e tre mesi, che andrò a maturare entro il Dicembre 2015. Dal vostro calcolatore risulta che la pensione decorrerà dal 1° Gennaio 2016 e che quindi non dovrò scontare l'ulteriore aumento della stima di vita. E' corretto?  Inoltre, non ci dovrebbero essere dubbi sull'applicazione del calcolo retributivo relativo agli ultimi cinque anni di lavoro (sino al 1992). Ernesto da Mantova

Il lettore maturerà effettivamente il diritto all'ac­cesso alla pensione al compimento di 66 anni e tre mesi di età, e quindi il 29 dicembre 2015, con decorrenza del trattamento pensionistico il 1° genna­io 2016. Solo agli assicurati che matureranno il diritto nel corso del triennio 2016-2018 saranno richiesti ulte­riori mesi in funzione degli aumenti legati alla speran­za di vita, che dovrebbero ammontare ad ulteriori 4 mesi sulla base dell'ultimo scenario demografico istat.

La pensione sarà calcolata con le regole del sistema retributivo e quindi sarà composta solo dalla quota A, determinata in funzione delle retribuzioni percepite nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti la cessa­zione.


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Previdenza

Cassa Ingegneri, i requisiti per la pensione

Sabato, 13 Aprile 2013

Sono un ingegnere di 67 anni, pensionato Inpdap dal 2006 dopo avere lavorato come docente nella pubblica amministrazione. Durante gli anni di insegnamento, con autorizzazione annuale del dirigente scolastico, esercitavo saltuariamente la libera professione, versando il 2% alla Cassa degli ingegneri e il 10% del fatturato all'Inps. Nel 2007, essendo andato in pensione, ho aperto la partita Iva, iscrivendomi alla cassa ingegneri. Ho cessato l'attività dopo due anni per mancanza di lavoro. Attualmente ricevo una pensione dall'Inpdap per l'insegnamento e una dall'Inps per i contributi versati a tale ente, mentre nulla ricevo dalla Cassa ingegneri per quanto a essa versato per oltre 30 anni. Luciano da Firenze

Per la maturazione della pensione Inarcasse, oltre al requisito anagrafico, occorre avere maturato un minimo di iscrizione e contribuzione alla Cas­sa, minimo che per la pensione di vecchiaia è pari a 30 anni. Tuttavia, la contribuzione deve essere quella sog­gettiva obbligatoria, mentre pare di capire che l'interes­sato ha versato solo quella integrativa calcolata sul fattu­rato, essendo iscritto alla gestione separata Inps. Occor­re, in definitiva, verificare con la Cassa l'ammontare dei contributi soggettivi versati degli anni di iscrizione.


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