Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, in pensione con la finestra dal 2014
Mercoledì, 03 Aprile 2013Sono un'esodata del credito: - inizio esodo 01.01.2010 - raggiungimento 40 anni di contributi nel settembre del 2013 - data di pensionamento prevista in fase di accordo iniziale 01.01,2014 - ho ricevuto la fantomatica lettera dall'Inps nella quale mi si comunica che rientro fra i lavoratori beneficiari della salvaguardia. QUESITI: - la suddetta salvaguardia mi tutela anche dalla legge 122/10 (Sacconi/ Tremonti) oppure la subirò??? - se sì come devo muovermi e con che tempi??? - in base agli accordi iniziali avrei dovuto inoltrare domanda di pensione 2/3 mesi prima del 1 gennaio 2014 - se mi venisse applicata la 122/10, con un allungamento di 1 anno e 3 mesi, la domanda dovrei inoltrarla 2/3 mesi prima rispetto a settembre 2013 o rispetto a gennaio 2014??, contestualmente dovrei richiedere il prolungamento dell'esodo al fondo esuberi o è gia implicito??? Rossella da Parma
La salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 "Salva Italia" tutela esclusivamente dai nuovi requisiti di pensionamento previsti nel dl 201/2011. In altri termini le finestre mobili introdotte dalla legge 122/2010 (12/18 mesi) e dalla legge 111/2011 (un ulteriore mese per i soli lavoratori quarantisti che maturano il requisito nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi dal 2014 in poi) continuano ad applicarsi al caso di specie. Alla luce di ciò raggiungendo i 40 anni di contributi nel mese di settembre 2013 la pensione decorrerà dal Dicembre 2014. La lettrice può tuttavia potenzialmente beneficiare della proroga del sostegno al reddito di cui all'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 per il periodo intercorrente tra la vecchia finestra di accesso e quella risultante dall'applicazione della legge 122/2010. Per farlo è necessario presentare domanda di pensione 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra originaria indicando nella stessa di volersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cfr: messaggio inps 1648/2012 e DM 63655/2012).
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Pensioni, gli invalidi scontano ancora il regime delle finestre mobili
Martedì, 02 Aprile 2013Sono nato il 1° gennaio 1953. Sono invalido civile all'80 per cento, con anzianità contributiva Inps di 1.471 settimane, di cui 998 al 31 dicembre 1995, e sono titolare di un assegno ordinario di invalidità definitivo. Ho presentato domanda per pensione di vecchiaia il 16 novembre 2012, ai sensi del Dlgs 503, articolo 1, comma 8. Il 21 gennaio 2013 sono stato chiamato dall'inps perla visita medica e successivamente, il 28 gennaio 2013, l'istituto mi ha comunicato che, al momento, la pensione non può essere liquidata, pur avendo io maturato i requisiti contributivi, e quelli dell'età, fissati dalla normativa vigente, per cui la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia è in data 10 maggio 2014. Sapendo che le finestre di uscita sono state abolite, come mai l'Inps ha applicato questa finestra a distanza di 14 mesi dal compimento dei miei 60 anni? Giovanni De Franchis Roma
Il Dl 201/2011 (riforma Monti-Fornero) ha disapplicato le finestre mobili di 12/18 mesi nei confronti dei lavoratori che maturano l'accesso al pensionamento sulla base di nuovi requisiti previsti dalla normativa stessa. Poiché la deroga prevista dall'articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992 non è stata interessata dal decreto "Salva Italia", l'Inps, con la circolare 35/2012, ha precisato che la disciplina delle decorrenze, per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori con invalidità non inferiore all'80 per cento, non risulta modificata, continuando a trovare applicazione il differimento per la riscossione della pensione. Inoltre, dal 1° gennaio 2013, si applica l'adeguamento legato alla speranza di vita (più tre mesi) come precisato dal messaggio 13343/2012 e dal 20600/2012. Alla luce di tutto ciò, la decorrenza comunicata dall'Inps è corretta.
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Pensioni, finestre mobili non disapplicate per i salvaguardati
Martedì, 02 Aprile 2013Egregi, premesso che sono un salvaguardato del settore credito (con 2^lettera INPS ricevuta a febbraio scorso), nel testo della comunicazione di reiezione della domanda di pensione di anzianità, inoltrata sulla base della originaria "finestra"(1/1/2013), l'INPS nel fornirmi la motivazione del rifiuto (non rientrante nel novero dei 10.000 salvaguardati ex art.12,co.5, legge 122/2010) riferisce tra l'altro: "la S.V.dovrà presentare domanda entro maggio 2013". Preciso che detta comunicazione, datata 29/1/2013, mi è pervenuta dalla sede territorialmente competente. Considerato che ho maturato "quota 96" a maggio 2012 e sulla scorta di quanto comunicatomi dall'Istituto, posso ritenere fondata l'ipotesi che la decorrenza della rendita pensionistica sia 1°giugno 2013? Giuseppe Toscano
L’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2011 convertito con legge numero 122/2010 ha disposto una finestre mobile per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a 12 mesi. Alla luce di ciò – e non avendo i requisiti per rientrare nelle vecchie decorrenze di cui all’articolo 12, comma 5 del citato decreto (cd. 10 mila salvaguardati) – la decorrenza della rendita pensionistica comunicata dall’Inps appare assolutamente corretta.
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Esodati, il prolungamento dell'assegno di mobilita'
Venerdì, 29 Marzo 2013Ho lasciato il lavoro il 31/12/2009 collocato in mobilita ordinaria con accordo sindacati confindustria e datore di lavoro per riduzione personale. Maturato i 40 anni la prima settimana di giugno 2012. Terminata la mobilita il 08/01/2013. Ora sono senza mobilita e senza pensione. Ricevuto la seconda lettera dall INPS DIRITTO A PENSIONE DA MOBILITA il 01/02/2013. vorrei sapere quale mese potro andare in pensione visto che lINPS una volta mi ha risposto LUGLIO e unaltra volta mi ha risposto AGOSTO 2013 . ma sopratutto desidererei avere un chiarimento sul prolungamento della mobilita. il patronato mi dice che dovrebbe venire in automatico. ho fatto domanda di pensione ad agosto 2012 perche la mia vecchia finestra prima della legge Sacconi era ottobre 2012. la domanda mi e stata respinta ma quello gia lo sapevo. quello che non so se il patronato assime a quella domanda abbia fatto esplicita richiesta di prolungamento della mobilita come pare che sia richiesta . Giuseppe da Sommariva
Se i 40 anni di contributi sono maturati nel Giugno 2012 la pensione decorrerà dal mese di Agosto 2013 stante l'applicazione di una finestra mobile di 13 mensilità.
Il prolungamento della mobilità - ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del dl 78/2010 - deve essere richiesto al momento della presentazione della domanda di pensione (cfr. messaggio inps 1648/2012 e DM 63655/2012). La domanda va presentata circa 2/3 mesi prima dell'apertura della vecchia finestra di decorrenza (le cd. finestre di accesso). Ritengo pertanto che il patronato abbia agito correttamente.
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Esodati, 6890 cessati dal servizio attendono la conferma della salvaguardia
Giovedì, 28 Marzo 2013Sono un esodato postale, il 27/10/2011 presso la DTL di Lodi ho firmato l'accordo individuale, ai sensi dell'Art. 2113 c.c., comma 4 dell'Art. 411 cpc 3° comma, che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro il 31/12/2011. Sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria il 26/01/2012. Al 19/12/2012 avevo già accreditato tre versamenti, l'ultimo bollettino è stato pagato in data 26/03/2013. Ho presentato l'istanza per i lavoratori salvaguardati come richiesto dal ministero politiche sociali. Ho ricevuto risposta dell'accoglimento dell'istanza da parte della DTL di Lodi in data 25/10/2012. Mi sono rivolto più volte all'INPS, senza ottenere risposte. Quando avrò diritto alla pensione di anzianità? Verrò incluso nei salvaguardati? Sono nato il 03/01/1954. Valter
Nella domanda non è specificato il maturato contributivo e dunque non è possibile comprendere quando maturerebbe il diritto alla pensione. Ad ogni modo l'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge numero 14/2012 e il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° Giugno 2012 (cd. lista dei 65mila) concede la salvaguardia ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa.
Gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Il numero dei lavoratori tutelati in questa categoria è pari a 6.890 e il criterio ordinatorio della graduatoria è quello della data di cessazione dell'attività lavorativa.
Per questa categoria si attende tutt'oggi che l'Inps completi la graduatoria e confermi la salvaguardia ai potenziali beneficiari.
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